COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 maggio 1992 

  Sostituzione dei commi 2  e  3  dell'art.  16  del  regolamento  di
esecuzione  di  alcune  norme  della  legge  2  gennaio  1991,  n. 1,
concernenti le SIM ed altri  intermediari  mobiliari,  approvato  con
delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 6166).
(GU n.127 del 1-6-1992)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 2, comma 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con  cui
si  dispone che la Consob modifichi, in conformita' alle disposizioni
della medesima legge n. 1, il regolamento previsto dall'art. 18- ter,
sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 5386  del  2
luglio  1991, adottato in esecuzione della norma sopra citata nonche'
di altri articoli della medesima legge n. 1;
  Visto in particolare l'art. 16  del  citato  regolamento  che,  nel
disporre  che  le  SIM  autorizzate  a  svolgere  l'attivita'  di cui
all'art. 1, comma 1, lettera f),  della  legge  n.  1/1991  stipulano
apposita  garanzia a copertura dei danni che possono essere cagionati
ai clienti da fatto illecito  commesso  da  chi  opera  per  conto  e
nell'interesse  delle  medesime  societa', stabilisce altresi' alcune
condizioni particolari che detta garanzia deve prevedere;
  Considerato che e' stato rappresentato dall'Associazione  nazionale
delle   societa'   ed  enti  di  distribuzione  di  valori  mobiliari
(Assoreti) che le compagnie di assicurazione non hanno  aderito  alle
richieste  di stipulare una polizza che riflettesse alcune condizioni
particolari  stabilite  dal  citato  art.  16  del   regolamento   n.
5386/1991;
  Considerato che l'assunzione della garanzia in discorso costituisce
condizione  di  operativita'  per le SIM autorizzate allo svolgimento
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n.
1/1991;
  Viste le note in argomento, in data 28  aprile  1992  dell'Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo  (ISVAP)  e  in  data  22  aprile  1992  dell'Associazione
nazionale  fra  le  imprese assicuratrici (ANIA), trasmesse a seguito
degli  incontri  svoltisi  presso  gli  uffici  della  Consob  con  i
rappresentanti dell'ISVAP e dell'ANIA;
  Considerata   la  necessita'  di  consentire  a  tutti  i  soggetti
obbligati di  poter  stipulare  polizze  di  assicurazione  idonee  a
soddisfare  le  finalita'  di  cui  all'art. 1/18- ter della legge n.
216/1974 di garanzia in relazione alla responsabilita'  per  i  danni
arrecati ai terzi da fatti illeciti commessi dai soggetti che operano
per conto e nell'interesse delle SIM con riferimento all'attivita' di
sollecitazione  del  pubblico  risparmio  di cui all'art. 1, comma 1,
lettera f), della legge n. 1/1991;
  Ritenuto  opportuno  introdurre  modifiche  all'articolo   16   del
predetto regolamento che tengano conto delle argomentazioni formulate
dall'ANIA   e  del  parere  rilasciato  dall'ISVAP  e  consentano  di
soddisfare le finalita' di garanzia sopra richiamate;
                              Delibera:
  I commi 2 e 3 dell'art. 16 del regolamento di esecuzione di  alcune
norme  della  legge  2  gennaio 1991, n. 1, approvato con delibera n.
5386 del 2 luglio 1991 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. La polizza di assicurazione  e'  stipulata  con  un'impresa  di
assicurazione  che  sia  autorizzata  ad  operare  in Italia nel ramo
'responsabilita'  civile  generale'  e  che  sia  in  regola  con  le
disposizioni  concernenti  il margine di solvibilita', se trattasi di
un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  della  CEE che opera in libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,  nonche'  con
le  disposizioni  relative  alle  riserve  tecniche,  se  trattasi di
imprese  nazionali  o  rappresentanze  generali  di  imprese   estere
operanti  in  regime  di  stabilimento.  Le  attestazioni relative al
margine di solvibilita' ed  alle  riserve  tecniche  sono  rilasciate
dall'ISVAP e sono valide sino a revoca. Tale polizza e' stipulata per
un   massimale   annuo  che  corrisponda  allo  0,20%  dell'ammontare
complessivo dei contratti di investimento  sottoscritti  dai  clienti
nell'anno  solare  precedente;  il massimale deve comunque essere non
inferiore a lire cinque miliardi e  non  superiore  a  lire  quindici
miliardi.
  3. La polizza di assicurazione deve prevedere che:
    a)  il  massimale  annuo per singolo sinistro non sia inferiore a
lire un miliardo;
    b) lo scoperto di garanzia non sia superiore al venti  per  cento
del massimale del sinistro;
    c)  il  premio  sia  versato  all'impresa di assicurazione almeno
trenta giorni prima della scadenza  del  contratto  e,  in  mancanza,
l'impresa  stessa sia obbligata a darne tempestiva comunicazione alla
Consob;
    d) la SIM assicurata debba inoltrare la richiesta di risarcimento
alla impresa di assicurazione entro tre giorni dal ricevimento  della
denuncia del sinistro;
    e)   l'impresa   di  assicurazione  sia  obbligata  a  comunicare
tempestivamente alla Consob le denunce di sinistro".
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Milano, 13 maggio 1992
                                              Il presidente: BERLANDA