Sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 16 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 6166).(GU n.127 del 1-6-1992)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 2, comma 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob modifichi, in conformita' alle disposizioni della medesima legge n. 1, il regolamento previsto dall'art. 18- ter, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991, adottato in esecuzione della norma sopra citata nonche' di altri articoli della medesima legge n. 1; Visto in particolare l'art. 16 del citato regolamento che, nel disporre che le SIM autorizzate a svolgere l'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991 stipulano apposita garanzia a copertura dei danni che possono essere cagionati ai clienti da fatto illecito commesso da chi opera per conto e nell'interesse delle medesime societa', stabilisce altresi' alcune condizioni particolari che detta garanzia deve prevedere; Considerato che e' stato rappresentato dall'Associazione nazionale delle societa' ed enti di distribuzione di valori mobiliari (Assoreti) che le compagnie di assicurazione non hanno aderito alle richieste di stipulare una polizza che riflettesse alcune condizioni particolari stabilite dal citato art. 16 del regolamento n. 5386/1991; Considerato che l'assunzione della garanzia in discorso costituisce condizione di operativita' per le SIM autorizzate allo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991; Viste le note in argomento, in data 28 aprile 1992 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e in data 22 aprile 1992 dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), trasmesse a seguito degli incontri svoltisi presso gli uffici della Consob con i rappresentanti dell'ISVAP e dell'ANIA; Considerata la necessita' di consentire a tutti i soggetti obbligati di poter stipulare polizze di assicurazione idonee a soddisfare le finalita' di cui all'art. 1/18- ter della legge n. 216/1974 di garanzia in relazione alla responsabilita' per i danni arrecati ai terzi da fatti illeciti commessi dai soggetti che operano per conto e nell'interesse delle SIM con riferimento all'attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991; Ritenuto opportuno introdurre modifiche all'articolo 16 del predetto regolamento che tengano conto delle argomentazioni formulate dall'ANIA e del parere rilasciato dall'ISVAP e consentano di soddisfare le finalita' di garanzia sopra richiamate; Delibera: I commi 2 e 3 dell'art. 16 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 sono sostituiti dai seguenti: "2. La polizza di assicurazione e' stipulata con un'impresa di assicurazione che sia autorizzata ad operare in Italia nel ramo 'responsabilita' civile generale' e che sia in regola con le disposizioni concernenti il margine di solvibilita', se trattasi di un'impresa stabilita in uno Stato della CEE che opera in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, nonche' con le disposizioni relative alle riserve tecniche, se trattasi di imprese nazionali o rappresentanze generali di imprese estere operanti in regime di stabilimento. Le attestazioni relative al margine di solvibilita' ed alle riserve tecniche sono rilasciate dall'ISVAP e sono valide sino a revoca. Tale polizza e' stipulata per un massimale annuo che corrisponda allo 0,20% dell'ammontare complessivo dei contratti di investimento sottoscritti dai clienti nell'anno solare precedente; il massimale deve comunque essere non inferiore a lire cinque miliardi e non superiore a lire quindici miliardi. 3. La polizza di assicurazione deve prevedere che: a) il massimale annuo per singolo sinistro non sia inferiore a lire un miliardo; b) lo scoperto di garanzia non sia superiore al venti per cento del massimale del sinistro; c) il premio sia versato all'impresa di assicurazione almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto e, in mancanza, l'impresa stessa sia obbligata a darne tempestiva comunicazione alla Consob; d) la SIM assicurata debba inoltrare la richiesta di risarcimento alla impresa di assicurazione entro tre giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro; e) l'impresa di assicurazione sia obbligata a comunicare tempestivamente alla Consob le denunce di sinistro". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 13 maggio 1992 Il presidente: BERLANDA