N. 689 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 1987- 26 ottobre 1990
N. 689 Ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 ottobre 1990) dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Ros Herbert Pensioni - Trattamenti pensionistici riscossi all'estero - Esclusione dal computo della pensione dell'indennita' integrativa speciale per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 82/1985 che ha abrogato senza efficacia retroattiva, la norma che prevedeva detta esclusione - Ingiustificata disparita' di trattamento tra pensionati statali in base al luogo di riscossione della pensione - Incidenza sul diritto del cittadino di recarsi all'estero e sul principio della retribuzione (anche differita, proporzionata ed adeguata alle esigenze di vita). (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, ultimo comma). (Cost., artt. 3, 16 e 36).(GU n.45 del 14-11-1990 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Ros Herbert nato il 25 maggio 1909, elettivamente domiciliato in Roma, via Marcora, 18/20, presso l'avv. Darwin A. avverso la nota 136352 in data 15 dicembre 1981 della direzione provinciale del tesoro di Roma. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con provvedimento impugnato e' stata negata al ricorrente l'indennita' integrativa speciale sul trattamento pensionistico a' sensi dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto il trattamento stesso e' riscosso all'estero; che con il gravame l'interessato non contesta tale circostanza ma eccepisce unicamente l'incostituzionalita' della norma restrittiva in quanto essa crea discriminazioni tra pensionati residenti in Italia e pensionati che intendono risiedere all'estero; che con le proprie conclusioni scritte, confermate all'odierna udienza, il procuratore generale ha chiesto la reiezione del gravame in quanto il trattamento diverso operato dal legislatore attiene a situazioni diverse; diversita' comunque di recente eliminata dal legislatore; che, al contrario il difensore del ricorrente, avv. Darwin A. ha patrocinato in linea principale una interpretazione estensiva della norma insistendo per l'accoglimento del gravame; che il provvedimento adottato dall'amministrazione e' giustificato in quanto all'epoca l'ultimo comma del citato art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 disponeva testualmente: "l'indennita' non compete nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero"; che, peraltro, tale norma e' stata abrogata dall'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 1092; che in mancanza di qualsiasi cenno sull'efficacia retroattiva della disposizione abrogativa, in virtu' dei principi di cui agli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale il gravame dovrebbe essere respinto in quanto dal rapporto dedotto in giudizio, secondo la legge vigente all'epoca, non era possibile riconoscere tutela alla pretesa del ricorrente; che, pero', almeno per tutto il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 82/1985, risulta rilevante la questione proposta in ordine alla costituzionalita' del divieto di corrispondere l'indennita' integrativa ai pensionati che intendevano riscuotere all'estero; che tale questione non e' manifestamente infondata; che a tal proposito pur considerando che l'abrogazione di una norma dipendente da una apprezzabile scelta del legislatore non implica necessariamente alcun riconoscimento della illegittimita' costituzionale delle scelte precedenti, per quanto discutibili fossero (v. sentenza Corte costituzionale n. 179/1985) devesi precisare che nella fattispecie l'abrogazione e' stata proposta proprio per superare dubbi di costituzionalita' della precedente norma restrittiva; che a tal proposito giova segnalare quanto contenuto nella relazione al disegno di legge n. 860, XI legislatura del Senato della Repubblica ove si sostiene l'opportunita' abrogazione della precedente restrizione per un possibile. . . "Contrasto: 1) con l'art. 3 della Costituzione. . . giacche' discriminerebbe i pensionati statali residenti all'estero sia da quelli non statali (ai quali l'indennita' di contingenza e' invece pagata) sia dai pensionati che vivono in Italia; 2) con l'art. 36 della Costituzione (in quanto). . . il mancato adeguamento delle pensioni pagate all'estero. . . ne ha fatto scendere l'ammontare a livelli totalmente inadeguati; 3) con l'art. 16, ultimo comma, che sancisce la liberta' del cittadino di recarsi all'estero. Qualora, infatti, tale liberta' comporti, come nel caso in esame la perdita di diritto,. . . essa verrebbe a soffrire una ingiustificata limitazione". che questa sezione giudicante non puo' non condividere simili perplessita' ne' puo' superarle con le considerazioni piu' volte affermate dalla Corte costituzionale riguardo alla discrezionalita' delle scelte del legislatore in quanto, comunque, le scelte dovrebbero corrispondere a criteri di ragionevolezza che non sembrano riscontrabili nella fattispecie; che, infatti, a tal proposito non convince la ratio della restrizione, che sarebbe, secondo quanto e' dato desumere dai lavori parlamentari relativi alla legge 3 marzo 1960, n. 185, il cui art. 1, secondo comma (che ha sostituito il precedente art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 224) sotto la lett. c) ha originariamente introdotto la limitazione in parola, o la non giustificabilita' dell'emolumento perche' il personale all'estero non risentirebbe delle variazioni al costo della vita in Italia (v. Camera dei deputati, III legislatura, dis. n. 1835, seduta 16 dicembre 1959) oppure addirittura l'esigenza di evitare la duplicazione della stessa indennita' in quanto il personale stesso "e' gia' fornito di assegno di sede", cosa non riferibile ai pensionati, (v. relazione dell'on. Napolitano al predetto disegno n. 1835, seduta 12 febbraio 1960); che, a parte tale ratio, contraddetta dal fatto che l'inflazione interna non potrebbe non riflettersi sul valore di cambio e, quindi, produrre in definitiva una riduzione del potere di acquisto all'estero, non si vede quali giustificazioni razionali, al di fuori di esigenze unicamente di bilancio, potrebbero accogliersi per la discriminazione operata dal legislatore; che, pertanto, e' necessario rimettere alla Corte costituzionale la soluzione del prospettato dubbio di costituzionalita';
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche' in relazione agli artt. 3, 16 e 36 della Costituzione sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che nega l'indennita' integrativa speciale qualora il trattamento pensionistico sia ricorso all'estero; Dispone che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia inoltre, comunicata ai Presidente dei due rami del Parlamento. Cosi' disposto in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 1987. Il presidente: (firma illeggibile) 90C1335