N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 19 dicembre 2006 dal giudice di pace di Rieti nel procedimento civile promosso da D'Onofrio Roberto contro Prefetto di Rieti Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida in relazione alle differenziate situazioni di guida e ai corrispondenti livelli di pericolosita' della condotta tenuta dal trasgressore - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa. - Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 126-bis, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e art. 172, comma 8 [recte]: comma 10. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.25 del 27-6-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. RG 1845/2005 su L. depenalizzazione tra il sig. D'Onofrio Roberto, residente in Rieti ed ivi elett. te dom. to in via delle Ortensie n. 8, presso l'avv. Quirino Grillo, che lo rapp.ta e difende per procura in atti, opponente; Contro la Prefettura di Rieti, in persona del legale rapp. te pro tempore, ivi dom. to per la carica, rapp.to da un funzionario delegato, opposto; per l'annullamento di sanzione di cui e' verbale n. 269082217 della Regione Carabinieri Lazio del 3 luglio 2005 per violazione dell'art. 126-bis, 172/1 e /8 n.c.s. perche' non faceva uso delle cinture di sicurezza durante la marcia. Svolgimento del processo L'istante ha opposto ritualmente la sanzione, cosi' motivando: 1) nel verbale non e' indicato il luogo del rilevamento e la via indicata e' inesistente; 2) la via indicata non era percorsa dall'opponente; 3) il medesimo disinseriva la cintura approssimandosi alla fermata; 4) la norma contestata e' costituzionalmente illegittima. Il giudice ha sospeso l'esecutivita' del provvedimento. L'opposto tempestivamente ha depositato gli atti. Resa l'istruttoria, concluso come in atti e discusso, il giudice ha riservato la decisione sull'istanza di parte opponente. Motivi della decisione Sciogliendo la riserva, osserva quanto segue. 1. - Con verbale n. 260982217 della Regione Carabinieri Lazio, Compagnia di Rieti, Aliquota Radiomobile, del 3 luglio 2005, al sig. Roberto D'Onofrio, conducente dell'autovettura con targa AC 711 NA, e' stata contestata in Comune di Rieti, via Fonte Cottorella la violazione della norma, di cui all'art. 172/1 e /8 n.c.s., perche' durante la marcia del veicolo non faceva uso delle cinture di sicurezza. 2. - Avverso tale verbale ha proposto rituale opposizione innanzi a questo Giudice di pace di Rieti il D'Onofrio, rilevando, assieme a questioni di merito separatamente trattate, una questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126-bis e 172/8 nella parte in cui non si prevede una graduazione nella quantita' dei punti-patente da decurtare, quale sanzione accessoria a quella pecuniaria; e cio' in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione Repubblicana, poiche' dall'applicazione delle suddette norme non vengono in considerazione le diverse gravita' dell'omissione dell'uso delle cinture di sicurezza, in relazione ai diversi momenti della guida ed alle relative differenti pericolosita' di tali momenti e di siffatta omissione. 3. - In sostanza il ricorrente si duole del fatto che il sistema della legge non istituisca una proporzionale graduazione, della sanzione accessoria della decurtazione dei punti-patente, in relazione ai diversificati momenti e situazioni concrete della circolazione del veicolo e quindi della condotta di guida. Dunque sostiene che la mancata previsione di una diversificazione della sanzione in relazione alle differenti condotte di guida urta contro il principio costituzionale di uguaglianza. 4. - La sanzione fissa, cosi' come prevista dalla normativa indicata, e' inoltre in contrasto con il principio proprio della materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, regolata dalla legge speciale n. 689/1981, che stabilisce in linea generale una commisurazione tra minimo e massimo nell'applicazione delle sanzioni. Una tale omissione nella norma sospettata di incostituzionalita', e' in palese contrasto con l'intero sistema sanzionatorio amministrativo, che, ovunque e' possibile e riscontrabile, persegue ed ordina un tale obiettivo di commisurazione, nell'intento di adattare e personalizzare per quanto possibile la sanzione al caso concreto. Un tale intento persegue inoltre lo scopo della adeguatezza della sanzione; che sia cioe' riconosciuta dall'utente della strada come eticamente giusta ed eviti comportamenti devianti nel trasgressore. 5. - Un tale meccanismo d'altra parte e' previsto nella medesima norma sospettata, nella parte in cui commina la pena pecuniaria; questa infatti e' indicata come applicabile in una misura, ricompresa tra un termine minimo ed uno massimo, la cui individuazione e' regolamentata nella medesima legge speciale, costituente la normativa fondamentale di riferimento (art. 11, legge n. 689/1981). Dunque la questione sollevata dall'istante-ricorrente a parere di questo giudice di pace soddisfa sia il criterio di rilevanza della questione, essendo il problema sollevato riscontrabile in molte parti del codice della strada, soprattutto nella normativa decurtatoria dei punti-patente. Soddisfa inoltre il criterio della non manifesta infondatezza ugualmente a parere di questo giudice, visto che tutta la materia sanzionatoria amministrativa e' permeata da un tale criterio di proporzionalita' tra fatto colposo e sanzione e di adeguatezza della sanzione medesima; nonche' da quell'altro, strettamente correlato al primo, di graduazione dell'intensita' dell'effetto deterrente, indotto dalla sanzione, sui comportamenti futuri. Principi entrambi che sono a fondamento anche del sistema sanzionatorio penalistico e quindi non estranei ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Essi inoltre sono richiamati indirettamente dalla stessa Carta costituzionale laddove (art. 27/3) prevede che «la pena deve tendere alla rieducazione del condannato» e quindi non deve essere sentita come estranea e neppure quale frutto di un'imposizione astratta ed arbitraria dell'Autorita' e percio' stesso rifiutata o foriera di rifiuto e di iniziative di sottrazione, pur nel rispetto della garanzia insita nel sistema processuale.
P. Q. M. 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126-bis e 172/8, nella parte in cui non prevedono una graduazione nella decurtazione dei punti-patente, quale sanzione accessoria a quella amministrativa pecuniaria, nel caso di guida senza fare uso delle cinture di sicurezza, in relazione alle differenziate situazioni di guida e quindi alle differenti pericolosita', per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; 2) Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale; 3) Dispone che la presente ordinanza sia notificata ai sensi dell'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87 alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 4) Dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 5) Dispone infine la immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; 6) Da' mandato alla cancelleria di curare gli incombenti di rito. Cosi' deciso in Rieti, il 20 aprile 2006. Il giudice: Tacconi 07C0819