N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1998
N. 647 Ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Bianchi Fausto contro l'Ufficio del registro di Torino Successioni e donazioni (imposta sulle) - Rettifica e liquidazione della maggior imposta, da parte dell'ufficio del registro, con riconoscimento di privilegio a favore dello Stato - Possibilita', per l'acquirente di bene caduto in successione, di contestare l'operato del detto ufficio - Mancata previsione - Lesione del diritto di azione - Violazione del principio della capacita' contributiva - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. (D.-L. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 34 e 41). (Cost., artt. 24, 53 e 113).(GU n.38 del 23-9-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza di svolgimento del processo e motivi della decisione. Letti gli atti, sentito l'avv. Michele Bianco per il contribuente, sentito il dott. De Donato per l'ufficio. Con atto notificato il 14 novembre 1997, Bianchi Fausto conveniva avanti questa Commissione tributaria l'Ufficio del registro di Torino - successioni, ed impugnava l'avviso di liquidazione n. 39, art. 95000117 A/2 notificato il 17 settembre 1997, con cui veniva esercitato nei suoi confronti, quale acquirente di un immobile ereditato dai venditori, il privilegio di cui all'art. 41, d.-l. n. 346/90 con conseguente richiesta di pagamento della somma complessiva di L. 28.348.270 per imposte, sovrattasse e penali. Sosteneva il ricorrente che il privilegio di cui al cit. art. 41 sarebbe costituzionalmente illegittimo, con particolare riferimento agli artt. 24, 53 e 113 Cost., in quanto assoggetterebbe l'acquirente di un bene immobile caduto in successione al pagamento dell'imposta complementare, senza che allo stesso sia stata offerta dall'ordinamento la benche' minima possibilita' di difesa, specie in ordine alla determinazione del valore imponibile e di contestazione di quello di maggior valore operato dall'ufficio successioni. A tale proposito, poi, eccepiva che la giurisprudenza invocata dall'ufficio (Cass. sez. I n. 1710 del 25 febbraio 1997) che aveva ritenuto pienamente legittimo il privilegio previsto in materia di Invim (sul rilievo che il terzo acquirente "conscio della garanzia a cui e' assoggettato per legge il bene venduto, puo' precostituire forme di tutela, atte a prevenire il rischio a cui lo espone il privilegio ex art. 28), non si attaglierebbe al caso dell'imposta complementare di successione, in quanto il terzo acquirente di un bene, in relazione al quale l'imposta di successione e' stata pagata sulla base della denuncia, non e' posto in condizione ne' di sapere che l'ufficio successioni ha accertato e contestato agli eredi un valore e quindi un imponibile maggiore, ne' per conseguenza di difendersi - quale debitore in una obbligazione propter rem - sul terreno proprio degli eredi quali debitori principali. Viceversa, nel caso del privilegio Invim, tale opportunita' egli possiede in quanto ha preso parte all'atto di trasferimento del bene e quindi e' a piena conoscenza del valore che egli stesso puo', per parte sua, contestare. A giudizio di questa Commissione, le osservazioni del ricorrente appaiono serie e tali da far ritenere che la questione di costituzionalita' sollevata non sia manifestamente infondata. In effetti, pur convenendo con l'ufficio resistente che il privilegio de quo puo' essere esercitato esclusivamente sul bene alienato dall'erede, il terzo acquirente, tuttavia, non e' posto in condizione, nell'inerzia dell'erede-alienante, di contestare in alcun modo la pretesa dell'ufficio e, in particolare, di porre in discussione l'entita' del maggior valore accertato. Cio' perche' la legge, che peraltro vuole proteggere il fisco con uno strumento molto forte come il privilegio immobiliare (cfr. art. 2772 c.c.), non prevede nella procedura di accertamento (art. 34 seg. d.-l. n. 346/90) un qualche strumento che dia al terzo acquirente la possibilita' di supplire alla inerzia dell'erede, unico interlocutore dell'ufficio per quanto riguarda l'imposta di successione. Nel caso dell'Invim, il terzo - come ha giustamente sottolineato la Corte di cassazione - ha possibilita' di premunirsi e di muovere contestazioni all'ufficio impositore, in quanto egli stesso fu parte nel negozio giuridico fonte dell'obbligazione tributaria. Nel caso della compravendita di un bene successorio, invece, egli non ha alcuna possibilita' del genere non solo e non tanto perche' egli non e' stato posto nella possibilita' di venire a conoscenza dell'accertamento di maggior valore nel caso di inerzia dell'erede (come nel caso di specie), ma anche e soprattutto perche', anche se a conoscenza di tale accertamento, egli non avrebbe alcuna legittimazione a interloquire in merito alla determinazione da parte dell'ufficio del maggior valore, giacche', come sopra accennato l'unico interlocutore dell'ufficio e', per legge, l'erede. Su questo punto, essenzialmente, si radica il dubbio di costituzionalita' che, ad avviso di questa Commissione, potrebbe viziare l'attuale normativa che regola la procedura di accertamento di maggior valore. Non e' dunque, tanto la previsione del privilegio immobiliare posto a presidio dell'obbligazione tributaria (art. 41) che appare non conforme ai principi costituzionali, quanto, piu' a monte, l'accertamento del maggior valore che non prevede alcuna possibilita' di intervento del terzo acquirente (art. 34-35, d.-l. n. 346/90). Inconveniente, questo, che potrebbe essere eliminato con relativa facilita' mediante la previsione di una estensione al terzo acquirente del diritto dell'erede alla contestazione dell'operato dell'ufficio, con acconci strumenti conoscitivi (es., notificazione al terzo dell'accertamento, con previsione di autonomi termini di validita' dell'accertamento) e propositivi (possibilita' di impugnare l'atto di accertamento). In conclusione, la prospettata questione di legittimita' costituzionale si pone in ordine alla procedura disciplinata dall'art. 34 e 41, d.-l. n. 346/90 in relazione agli artt. 24 ("tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"), 113 (sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.), e 53 della Costituzione (concorso alle spese pubbliche in relazione alla capacita' contributiva, principio che nella specie sembra vulnerato dall'impossibilita' di contestare l'accertamento di maggior valore). La rilevanza della questione nel caso in esame e' di tutta evidenza. Pertanto il giudizio va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, come in dispositivo.
P. Q. M. Sospende la decisione e rimette gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla prospettata questione di costituzionalita' degli artt. 34 e 41, d.-l. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione agli artt. 24, 113 e 53 della Costituzione; Dispone la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Torino, addi' 2 aprile 1998 Il presidente estensore: Aragona 98C1047