Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, contenente: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".(GU n.12 del 16-1-1999)
Vigente al: 16-1-1999
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura e, per conoscenza: Ai commissari del Governo delle regioni a statuto ordinario Come gia' comunicato con precedenti circolari, la legge 16 giugno 1998, n. 188, ha differito al 2 giugno 1999 l'efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. Come e' parimenti noto, il suddetto decreto legislativo contiene, tra l'altro, disposizioni che modificano la vigente normativa per quanto attiene alla presidenza delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. In vista, pertanto, dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni si ritiene opportuno riportare qui di seguito le istruzioni e direttive a suo tempo impartite (circolare n. 17/98 del 9 aprile 1998), ai fini della loro puntuale e concreta attuazione: "Il capo VI del titolo V del predetto decreto legislativo - in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, che demandava al Governo il compito di ''trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione'', ha provveduto a modificare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, riguardante l'approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. In primo luogo l'art. 238 del citato decreto legislativo ha affidato la presidenza delle commissioni elettorali circondariali - previste dagli articoli 21 e seguenti del testo unico n. 223/67 - al prefetto o ad un suo delegato. A tal proposito, si ritiene che ove le signorie loro non intendano presiedere personalmente gli organi in questione debbano delegare un funzionario della carriera prefettizia in attivita' di servizio, infatti - poiche' l'art. 22, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica ha escluso la possibilita' di chiamare a far parte, quale componente delle commissioni elettorali operanti nel capoluogo di provincia, personale in quiescenza - si ritiene che, a maggior ragione, debba essere in attivita' di servizio il delegato alla funzione presidenziale, cui viene attribuita la responsabilita' generale del buon andamento dei lavori delle commissioni stesse. Per quanto concerne la qualifica di appartenenza del delegato, occorre distinguere tra presidenza di commissioni operanti nel capoluogo di provincia o meno. Nel primo caso, e' necessario che le signorie loro deleghino alla presidenza un funzionario della carriera prefettizia, in attivita' di servizio, avente una qualifica almeno di direttore di sezione e, quindi, non inferiore a quella dei componenti effettivi e supplenti di nomina prefettizia che - in base all'art. 22, primo comma, del predetto testo unico - debbono essere scelti ''nell'ambito del personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione''. Nel secondo caso (commissione avente sede fuori del capoluogo di provincia) la delega, al fine di non creare squilibri nel livello della rappresentanza, dovra' riguardare un funzionario prefettizio con qualifica non inferiore a quella dei componenti, effettivi e supplenti, di nomina prefettizia che, come noto, - in base al citato art. 22 - possono essere ''scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima''. Occorre, comunque, rilevare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 25 del testo unico n. 223/67 ''il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita''' e, pertanto, e' di tutta evidenza come i delegati alla presidenza delle commissioni articolate in sottocommissioni debbano, per le esposte ragioni di livello della rappresentanza, rivestire una qualifica non inferiore a quella dei presidenti delle sottocommissioni da essi vigilate e coordinate. L'art. 238 del citato decreto legislativo ha, inoltre, provveduto a modificare la disciplina delle sottocommissioni elettorali circondariali previste dall'art. 25 del predetto testo unico sostituendo alla presidenza delle stesse i ''magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari'' con ''i dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura''. Anche in questo caso, qualora la sottocommissione sia costituita nel capoluogo della provincia, alla presidenza potranno essere nominati, per le motivazioni gia' ampiamente esposte, funzionari prefettizi con qualifica non inferiore a quella degli altri componenti designati (direttore di sezione). Parimenti, per le sottocommissioni non operanti nel capoluogo, i presidenti (nel limite espresso della qualifica di consigliere di prefettura) dovranno possedere - per le cennate ragioni - una qualifica comunque non inferiore a quella dei funzionari designati quali componenti effettivi e supplenti in base al primo periodo del primo comma dell'art. 22 del predetto testo unico". Tanto premesso, sara' cura delle SS.LL., ove non gia' disposto, prendere ogni opportuno contatto con gli organi giudiziari competenti in materia tenendo presente che nulla risulta ulteriormente innovato in ordine alla composizione e funzionamento delle stesse. Assicurino. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati