Integrazione al decreto ministeriale 2 dicembre 1975 concernente il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola "Nettuno".(GU n.117 del 20-5-1988)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilita' di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 dicembre 1975; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'integrazione dell'indicazione geografica "Nettuno", gia' riconosciuta come denominazione d'origine semplice ai sensi del sopra citato decreto 2 dicembre 1975 con la specificazione del colore del vino e l'autorizzazione all'uso di riferimento al nome di vitigno; Visto il parere espresso dalla regione Lazio; Visto il proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1987; Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di riconoscere l'integrazione richiesta e di autorizzare l'uso del riferimento al nome di vitigno; Decreta: Art. 1. La indicazione geografica dei vini da tavola "Nettuno", gia' riconosciuta con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, che ne ha delimitata la relativa zona di produzione, puo' essere completata dalle indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato nonche' dal riferimento al nome del vitigno Bellone B. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 aprile 1988 Il Ministro: PANDOLFI