MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2015, n. 163 

Regolamento recante parziale modificazione del comma 2  dell'articolo
33 del decreto 15 aprile 2003, n. 130, in materia di  regola  tecnica
per la costruzione e la sistemazione degli impianti radioelettrici da
installare a bordo delle navi  soggette  ai  requisiti  previsti  dal
GMDSS (Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare). (15G00177) 
(GU n.239 del 14-10-2015)
 
 Vigente al: 29-10-2015  
 

 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice
delle  comunicazioni  elettroniche   che   recepisce   le   direttive
comunitarie  2002/19/CE,   2002/20/CE,   2002/21/CE,   2002/22/CE   e
2002/77/CE in materia di  comunicazioni  elettroniche,  e  successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 169 e 170 riguardanti il
servizio di corrispondenza pubblica a bordo delle navi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15  aprile  2003,
n. 130, recante regolamento riguardante  la  regola  tecnica  per  la
costruzione  e  sistemazione   degli   impianti   radioelettrici   da
installare a bordo delle navi  soggette  ai  requisiti  previsti  dal
GMDSS, e in  particolare,  il  comma  2  dell'articolo  33,  relativo
all'espletamento  del  servizio   di   corrispondenza   pubblica,   e
l'articolo 4 relativo alla valutazione di conformita'  tecnica  degli
apparati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, recante il  regolamento  con  cui  vengono  approvate  norme  di
attuazione   delle   direttive   96/98/CE   e    98/85/CE    relative
all'equipaggiamento marittimo, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre
2008, recante l'approvazione  del  piano  nazionale  di  ripartizione
delle radio frequenze tra 0 e 1.000 GHz, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  273  del  21  novembre  2008  e
successive modificazioni; 
  Vista la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare (SOLAS), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e
i successivi emendamenti della Convezione stessa; 
  Tenuto conto della difficolta' di  reperire  nel  mercato  apparati
radioelettrici operanti in modalita' duplex conformi  alla  direttiva
96/98/CE,  e  successive  modificazioni,  attuata  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; 
  Visto il Capitolo IV titolato Radiocomunicazione della  Convenzione
Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare  (SOLAS),
che non indica alcuna modalita' relativa agli apparati radioelettrici
per svolgere le comunicazioni  di  carattere  generale,  tra  cui  il
servizio per la corrispondenza pubblica; 
  Tenuto conto che il citato decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259, agli articoli 169 e 170 in materia di «corrispondenza  pubblica»
a bordo delle navi non delinea  alcuna  specifica  tecnica  circa  la
modalita' di espletamento del  suddetto  servizio,  rinviando  per  i
requisiti tecnici al decreto del Ministro; 
  Considerato che dalla normativa nazionale  e  internazionale  -  di
rango superiore al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile
2003, n. 130 - non risulta alcuna indicazione, ne'  alcuno  specifico
obbligo sulla modalita' di espletamento del servizio  radiotelefonico
di «corrispondenza pubblica» da effettuare con il  tipo  di  apparato
radioelettrico; 
  Ravvisato che in tale ambito normativo e'  possibile  allineare  il
comma 2 dell'articolo  33  rubricato  «corrispondenza  pubblica»  del
decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, agli
emendamenti alla Convenzione Internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare (SOLAS), poiche' non risulta alcun  contrasto  con
la normativa primaria di settore; 
  Riconosciuta, pertanto, l'esigenza di garantire l'operativita'  nel
settore  radiomarittimo   del   servizio   radiotelefonico   per   la
corrispondenza  pubblica  attraverso  l'installazione   di   apparati
radioelettrici diversi da quelli in modalita' duplex - non reperibili
nel mercato; 
  Ravvisata l'esigenza di procedere alla modifica parziale del  comma
2  dell'  articolo  33  del  citato  decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, con espunzione della sola parte
in cui si fa riferimento alla modalita' duplex; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988,  effettuata
con nota del 26 maggio 2015, protocollo n. 12522; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo  33,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, le parole: «, da
svolgersi in modalita' duplex» sono soppresse. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 agosto 2015 
 
                                           Il Ministro dello sviluppo 
                                                    economico         
                                                      Guidi           
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti 
             Delrio 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3555