Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla societa' Vitivinicola Antoniolo S.r.l., in Gattinara.(GU n.64 del 18-3-1999)
IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per il Piemonte Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la circolare n. 260/E in data 5 novembre 1998 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con la quale i direttori regionali sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di rateazione e sospensione dei tributi ai sensi degli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista l'istanza prodotta in data 3 dicembre 1998 con la quale la societa' Vitivinicola Antoniolo S.r.l., con sede in Gattinara, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per il pagamento del carico di imposte dirette afferenti l'anno 1991, iscritto nei ruoli speciali posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 23.375.750 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta; Considerato che la sezione staccata di Vercelli, tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che dalla esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contributo, con ripercussioni negative sull'occupazione dei propri dipendenti; Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un accordo di L. 4.684.150 l'ammontare residuo dovuto e' di L. 18.691.600; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; Decreta: La riscossione del residuo carico tributario di L. 18.691.600 dovuto dalla societa' Vitivinicola Antoniolo S.r.l. e' ripartito in cinque rate a decorrere dalla prima scadenza utile di versamento dalla data del presente decreto con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. La citata sezione staccata nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta societa', ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli; L'agevolazione sara' revocata ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 2 marzo 1999 Il direttore regionale: Orsi