MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 1999 

  Rateizzazione del  residuo carico tributario dovuto  dalla societa'
Vitivinicola Antoniolo S.r.l., in Gattinara.
(GU n.64 del 18-3-1999)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per il Piemonte
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione  tributi e  di altre  entrate dello  Stato ed  altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha
sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la circolare  n. 260/E in data 5 novembre  1998 del direttore
generale  del Dipartimento  delle entrate  con la  quale i  direttori
regionali  sono  stati  delegati   ad  adottare  i  provvedimenti  di
rateazione  e sospensione  dei tributi  ai sensi  degli articoli  19,
commi terzo e  quarto, e 39, sesto comma, del  decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza  prodotta in data 3  dicembre 1998 con la  quale la
societa'  Vitivinicola Antoniolo  S.r.l., con  sede in  Gattinara, ha
chiesto  l'applicazione dei  benefici  previsti  dall'art. 19,  terzo
comma, del decreto  del Presidente della Repubblica  n. 602/1973, per
il pagamento  del carico  di imposte  dirette afferenti  l'anno 1991,
iscritto nei  ruoli speciali  posti in  riscossione alla  scadenza di
aprile 1998 per il complessivo  importo di L. 23.375.750 adducendo di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto  importo, ma  di poter  adempiere l'obbligazione  tributaria
previo accoglimento della avanzata richiesta;
  Considerato  che  la sezione  staccata  di  Vercelli, tenuto  conto
dell'avviso   espresso  dagli   organi   all'uopo  interpellati,   ha
manifestato   parere  favorevole   alla  concessione   del  richiesto
beneficio,  in   quanto  nella   fattispecie  concreta   sussiste  la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che  dalla  esperita  istruttoria  e'  emerso  che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del  contributo,  con  ripercussioni  negative  sull'occupazione  dei
propri dipendenti;
  Considerato, inoltre, che per effetto  del versamento di un accordo
di L. 4.684.150 l'ammontare residuo dovuto e' di L. 18.691.600;
  Ritenuto che la richiesta rientra  nelle previsioni del terzo comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973;
                              Decreta:
  La  riscossione  del residuo  carico  tributario  di L.  18.691.600
dovuto dalla  societa' Vitivinicola Antoniolo S.r.l.  e' ripartito in
cinque  rate a  decorrere dalla  prima scadenza  utile di  versamento
dalla data  del presente  decreto con l'applicazione  degli interessi
previsti dall'art. 21 del decreto  del Presidente della Repubblica n.
602/1973.
  La  citata   sezione  staccata  nel  provvedimento   di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa',  ai sensi  dell'art. 21  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  n.   602/1973  e  provvedera',  altresi',   a  tutti  gli
adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli;
  L'agevolazione sara'  revocata ove vengano a  cessare i presupposti
in  base ai  quali e'  stata concessa,  ovvero sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 2 marzo 1999
                                         Il direttore regionale: Orsi