N. 200 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimenti riguardanti magistrati Competenza - Possibilita' astratta di un loro casuale intervento nell' iter processuale - Spostamento - Mancata previsione Questione gia' dichiarata inammissibile (ordinanze nn. 261 e 593 del 1989) - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 41- bis introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879). (Cost., art. 3).(GU n.17 del 24-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.O. n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati che abbiano la astratta possibilita' di intervenire nell'iter dello svolgimento del procedimento stesso per essere entrati, successivamente al fatto-reato, a far parte dell'ufficio naturalmente competente in primo o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilita' o quanto meno per la infondatezza della questione; Considerato che della questione ora sollevata e' stata gia' dichiarata la manifesta inammissibilita' (ordinanze nn. 261 e 593 del 1989) e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con la ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0451