Modificazione al decreto interministeriale 16 aprile 1987 contenente norme di applicazione del regolamento CEE numero 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.(GU n.277 del 24-11-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che attribuisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la potesta' di adottare, con proprio decreto, provvedimenti applicativi dei regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica agricola comune; Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 19 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1989, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; Considerato che la Commissione CEE, con propria nota del 13 maggio 1992, ha segnalato l'opportunita' di modificare tale decreto; Ritenuta l'opportunita' di aderire alla richiesta della Commissione modificando l'art. 9 del suindicato decreto per precisare gli impegni che devono figurare nei contratti di vendita del burro concentrato; Considerato che a norma dell'art. 16 del decreto interministeriale 16 aprile 1987 eventuali modifiche che non riguardano le disposizioni doganali possono essere apportate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero delle finanze; Visto il parere espresso dal Ministero delle finanze in data 22 ottobre 1992; Decreta: Articolo unico All'art. 9 del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e' aggiunto il seguente comma: "In caso di vendita del burro concentrato a commercianti intermedi, nel contratto deve figurare l'impegno di tali soggetti, nei confronti del venditore, a rispettare gli obblighi relativi alla destinazione del prodotto. In tale impegno, che si intende tacitamente rinnovato ad ogni vendita, e' precisato che l'acquirente e' a conoscenza delle sanzioni previste agli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 1992 Il Ministro: FONTANA