N. 81 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Concorso riservato per titoli a preside di istituti e scuole statali - Requisito del biennio continuativo d'incarico nella qualifica di preside - Titolari d'incarico non continuativo - Esclusione - Identica questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 412/1988) - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 133). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.9 del 28-2-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Monaco Panfilo contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza 21 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui richiede un biennio continuativo d'incarico nella qualifica di preside, al fine di poter partecipare al concorso riservato per titoli, integrato da un colloquio, da esso previsto al fine della nomina a preside delle scuole d'istruzione secondaria, dei licei artistici e degl'istituti d'arte; che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; Considerato che la questione e' identica a quella gia' decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 412 del 1988; che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre ad una diversa decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0200