Riconoscimento e classificazione di alcune micce detonanti(GU n.104 del 6-5-1996)
Con decreto ministeriale n. 559/C.3608 XV J (827) dell'11 aprile 1996 le micce detonanti denominate: "Seicord 3 g.", "Seicord 6 g." "Seicord 10 g.", "Seicord 12 g.", "Seicord 15 g.", "Seicord 20 g.", "Seicord 24 g.", "Seicord 30 g.", "Seicord 40 g.", "Seicord 80 g.", "Seicord 100 g.", che la ditta S.E.I. - Societa' esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella seconda categoria - gruppo B dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D. Considerato che le suddette micce sono caratterizzate dalla presenza nella pentrite di una quantita' variabile di grafite, su ogni miccia deve essere riportato, insieme agli estremi del decreto di riconoscimento e classificazione del Ministero dell'interno anche la percentuale di grafite presente.