Individuazione degli enti destinatari delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, art. 2, comma 6, concernente disposizioni in materia di tesoreria statale.(GU n.234 del 5-10-1996)
Vigente al: 5-10-1996
A tutti i Ministeri - Gabinetto Alla Ragioneria generale dello Stato All'amministrazione centrale - Banca d'Italia All'Associazione bancaria italiana e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto Alla Corte dei conti - Segretariato generale L'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, prevede che le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di totale proprieta' dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi gia' in essere, ovvero da aprirsi presso la tesoreria centrale dello Stato. Ai fini dell'applicazione di tale norma si ritiene utile precisare che la disposizione riguarda esclusivamente le societa' per azioni interamente possedute dallo Stato e gli enti pubblici economici, limitatamente alle somme erogate in loro favore a carico del bilancio statale. Come si desume anche dalle modalita' di versamento, da effettuare su conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato, non sono interessati dalla disposizione altri enti, gia' esclusi dall'applicazione delle norme sulla tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli enti locali con popolazione inferiore ai limiti previsti dalla predetta legge. Il Ministro: CIAMPI