Modificazioni alla deliberazione n. 54/99 recante: Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 310/99).(GU n.303 del 28-12-1999)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 2 dicembre 1999; Considerata l'esigenza di apportare talune modifiche al regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con deliberazione n. 54/99 del 5 maggio 1999; Visto il decreto 18 marzo 1994 con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha approvato il "Nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1994, n. 68; Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. Il comma 2, dell'art. 2, della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del riconoscimento della rappresentativita' a livello nazionale delle associazioni si fa espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) della legge 30 lugllio 1998, n. 281". 2. Il comma 1, lettera b), dell'art. 3 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, dopo la parola "designati;" continua come di seguito: "a tal fine l'Autorita' prende in considerazione le designazioni provenienti da associazioni che perseguono finalita' direttamente connesse alla rappresentanza degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, considerati nella loro generalita' ovvero per fasce particolari; non procede alla nomina di piu' di uno tra i designati dalla stessa associazione, anche in caso di designazione congiunta, conformemente a quanto dispone la successiva lettera c), salvo che il numero delle associazioni designanti sia inferiori ad undici; tiene conto della specifica qualificazione individuale dei designati alla stregua dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249; considera, come criteri sussidiari di scelta, la rappresentanza di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione nonche' la designazione ad opera di piu' associazioni, apparentate anche soltanto per la specifica occasione". 3. L'art. 16 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Disposizione transitoria e finale). - 1. In sede di prima attuazione, il termine di sessanta giorni per gli adempimenti di cui all'art. 3, lettera a), decorre dalla data della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le associazioni delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi procedono agli adempimenti anzidetti comunicando all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la designazione dei candidati corredata dalla dichiarazione in ordine al possesso dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, debitamente autenticata e sottoscritta da parte dei legali rappresentanti delle associazioni. In caso di designazione congiunta, da parte dei singoli rappresentanti delle occasioni apparentate. 3. L'Autorita' provvede alla nomina dei consiglieri nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, dopo avere proceduto alla verifica dei titoli necessari alla designazione. 4. Avverso l'eventuale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, in conformita' a quanto dispone l'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La comunicazione deve pervenire entro il termine di cui al comma 1 all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio per le relazioni istituzionali 80143 Napoli - Centro direzionale - Isola B5.". Napoli, 2 dicembre 1999 Il presidente: Cheli