N. 657 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1999
N. 657 Ordinanza emessa il 23 giugno 1999 dal pretore di Verona nel procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da Burato Lucia nei confronti del Concessionario del servizio riscossione tributi di Verona ed altri Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore e dai familiari - Impignorabilita' - Condizione - Sussistenza di titolo dimostrativo del diritto avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo - Limitazione irragionevole della tutela della proprieta' nei confronti del terzo acquirente incolpevole - Lesione del diritto di agire in giudizio. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, secondo comma, modificato dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Costituzione, artt. 24 e 42.(GU n.50 del 15-12-1999 )
IL PRETORE Osserva e dispone quanto segue. Appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 secondo comma del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 5 del d.-l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30 nella parte in cui dispone che l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento ovvero desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52 lettera b) del riportato d.P.R. 602/1973 in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo. La richiamata norma, infatti, appare in contrasto con il dettato di cui all'art. 42 della Carta costituzionale che riconosce e garantisce il fondamentale diritto di proprieta' dei soggetti, prevedendo - quale forma di ablazione autoritativa ditale diritto - la sola espropriazione per motivi di interesse generale, nonche' con l'art. 24 della stessa Carta non consentendo al soggetto interessato la possibilita' di agire in giudizio per far accertare il proprio diritto di proprieta'. Il richiamato art. 52, d.P.R. 602/1973, invece, nel prevedere l'insensibilita' di qualsivoglia vicenda acquisitiva del diritto, successiva alla data cui si riferisce la iscrizione al ruolo del tributo evaso, di fatto espropria del diritto chi, con atto idoneo (ai sensi dello stesso articolo 52 citato ovvero secondo quanto sancisce in via generale l'articolo 621 c.p.c.), abbia acquistato il diritto medesimo in data successiva all'indicato periodo di riferimento. Disposizione, questa, che appare irragionevolmente limitativa delle ragioni proprietarie del terzo opponente: a differenza di quanto previsto in via generale dall'art. 621 c.p.c. (che sancisce l'inidoneita' dei soli atti acquisitivi del diritto di data successiva a quella dell'eseguito pignoramento, in perfetta armonia con il disposto di cui all'art. 2913 c.c. - prevedente l'inefficacia delle alienazioni successive al pignoramento) la richiamata disposizione introduce un fattore temporale (iscrizione del tributo a ruolo) assolutamente incontrollabile per l'incolpevole terzo acquirente; quest'ultimo, cioe', resosi acquirente del diritto con atto avente anteriore alla data del pignoramento, a mezzo di atto idoneo anche a norma della citata legge speciale 602/1973 (atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata), costituente - in favore del debitore sottoposto ad esecuzione - un diritto di godimento diverso dal diritto di proprieta' (c.d. affidamento), si vedra' espropriato del diritto per vicende interessanti il proprio affidato (iscizione a ruolo del tributo), preesistenti all'atto di acquisto da parte del proprio dante causa e conoscibili solo successivamente alla costituzione in favore del debitore esecutato di un diritto di godimento diverso dalla proprieta'. Paradossale, ingiusto e irrispettoso delle citate norme costituzionali appare il consentire l'ablazione del diritto per ragioni interessanti il proprio avente causa, ragioni addirittura pregresse all'acquisto del diritto dal proprio dante causa. La questione sollevata appare - in base alle superiori considerazioni - non manifestamente infondata. La rilevanza - nel caso di specie - discende dalla posizione del terzo opponente di causa, documentante il proprio diritto di proprieta' e il costituito diritto personale di godimento in favore del soggetto sottoposto ad esecuzione forzata esattoriale in virtu' di atti di data certa anteriore a quella di esecuzione del pignoramento (cfr. sigillo e certificazione del notaio Tomezzoli di Verona) e solo privo della possibilita' di documentare il requisito della anteriorita' rispetto alla data di iscrizione a ruolo del tributo.
P. Q. M. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.-l. 669/1996, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, nella parte in cui prevede che l'ufficiale di riscossione debba astenersi dal pignoramento in presenza di titolo dimostrativo del diritto di data anteriore all'anno di iscrizione a ruolo del tributo, per violazione degli artt. 24 e 42 della Costituzione; Revoca l'assegnazione della causa a sentenza; Sospende il presente giudizio; Dispone che, a cura della cancelleria, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, venga data notizia ai Presidenti di Senato della Repubblica e di Camera dei deputati, venga data notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti del presente procedimento. Verona, addi' 23 giugno 1999. Il giudice: Fontana 99C1180