N. 654 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1997
N. 654 Ordinanza emessa il 29 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dall'impresa Binda e C. s.p.a. contro l'Azienda USSL n. 29 di Monza ed altre Appalto - Appalto per la costruzione di opere pubbliche - Esclusione, fino al 1 gennaio 1997, per gli appalti di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria, delle offerte con percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse - Violazione del principio di diritto comunitario del divieto di esclusione automatica delle offerte in base a criterio matematico senza la puntuale verifica in contradditorio con l'offerente - Incidenza sul principio di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Irragionevolezza e disparita' di trattamento tra offerte ammesse ed offerte automaticamente escluse - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 132/1996. (Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.41 del 8-10-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3866 del 1996 proposto dall'impresa Binda C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Steccanella ed Enzo Robaldo, presso lo studio dei quali in Milano, via A. Saffi n. 29, e' elettivamente domiciliata, contro l'Azienda U.S.S.L. n. 29 di Monza, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Mantini, presso il cui studio in Milano, p.zza S. Maria Beltrade n. 2, e' elettivamente domiciliata, e nei confronti di: Costruire s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardo Maria Cantore e Girolamo Sarnelli ed elettivamente domiciliata in Milano, via G. Mameli n. 10, presso lo studio dell'avv. Pietro Bembo; Arcas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Casavecchia e Luigi Giorgi ed elettivamente domiciliata in Milano, via C. Battisti n. 8, presso lo studio dell'avv. Mario Cocco; per l'annullamento, previa sospensione: 1) del provvedimento adottato l'8 agosto 1996 dai preposti alla gara di licitazione privata indetta per la aggiudicazione dell'appalto delle opere necessarie alla realizzazione della R.S.A. Savina Fossati di via Collodi in Monza, con cui e' stata esclusa l'offerta formulata dalla ricorrente per ritenuta "anomalia"; 2) del conseguente e coevo provvedimento con cui si dichiara l'aggiudicazione dell'appalto alla Costruire s.p.a.; 3) di tutti gli atti, provvedimenti e comportamenti amministrativi preliminari, presupposti, conseguenti ed attuativi; 4) del provvedimento del commissario straordinario n. 854 datato 8 ottobre 1996 e del verbale della commissione di gara datato 7 ottobre 1996, rispettivamente contenenti aggiudicazione dell'appalto alla Arcas s.p.a. di Torino e proposta di aggiudicazione alla medesima; Visto il ricorso con i relativi allegati, nonche' i motivi aggiunti depositati l'8 novembre 1996; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda U.S.S.L. n. 29 di Monza, della Costruire s.p.a. e della Arcas s.p.a.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 29 aprile 1997 il relatore dott. Carlo Testori; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o L'Azienda U.S.S.L. n. 29 di Monza ha indetto una licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione della residenza sanitaria anziani "Casa Fossati", per un importo a base d'asta di L. 7.872.547.438. Anche la Impresa Binda C. s.p.a. di Milano e' stata invitata alla predetta gara, di cui era prevista l'aggiudicazione in base al criterio del prezzo piu' basso determinato mediante offerta di prezzi unitari e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, ultima parte, della legge n. 109/1994. Le relative operazioni si sono svolte nei giorni 6 e 8 agosto 1996; le offerte ammesse sono risultate n. 59; la commissione di gara ha proceduto a calcolare la soglia dell'anomalia ai sensi del citato art. 21 comma 1-bis, individuandola in L. 6.793.961.879; le offerte di importo inferiore a tale limite sono state automaticamente escluse perche' anomale: tra di esse figurava quella dell'Impresa Binda, pari a L. 6.760.163.799. L'offerta piu' vantaggiosa e' stata dapprima individuata (verbale dell'8 agosto 1996) in quella della societa' Costruire s.p.a.; peraltro, atteso che la verifica dei relativi conteggi ha dato esito negativo, l'aggiudicataria definitiva e' risultata la ditta Arcas s.p.a. (verbale del 7 ottobre 1996 e deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 854 dell'8 ottobre 1996). Avverso tutti gli atti suindicati l'Impresa Binda ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando: 1. Violazione dell'art. 21 comma 1-bis della legge n. 109/1994 per illegittimita' delle modalita' seguite nel calcolo del limite dell'anomalia; 2. In subordine illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge n. 109/1994 per contrasto con l'art. 3 Cost. Si sono costituite in giudizio sia l'Azienda U.S.S.L. n. 29 di Monza, sia le controinteressate Costruire s.p.a. ed Arcas s.p.a., eccependo l'inammissibilita' del ricorso e chiedendone il rigetto perche' infondato. La causa e' stata chiamata all'udienza del 29 aprile 1997 ed e' passata in decisione; con separata sentenza parziale questa Sezione, risolte negativamente le eccezioni di inammissibilita' del ricorso, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87. D i r i t t o 1. - Per la licitazione privata di cui si controverte l'Azienda U.S.S.L. n. 29 di Monza aveva fissato un importo a base d'asta di L. 7.872.547.438, inferiore alla soglia comunitaria; aveva altresi' espressamente richiamato la disposizione transitoria prevista dall'art. 21, comma 1-bis, ultima parte, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dal d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995 n. 216) relativa all'esclusione automatica delle cosiddette offerte anomale. In sede di gara l'apposita commissione, dopo avere ammesso n. 59 offerte economiche, ha proceduto a determinare la soglia dell'anomalia sommando gli importi delle offerte medesime e dividendo il totale ottenuto per il numero delle stesse; il valore dell'offerta media e' stato cosi' quantificato in L. 6.973.726.139; detraendo tale cifra dall'importo a base d'asta e' stato individuato il valore del ribasso medio (L. 898.821.299), che e' stato poi aumentato di un quinto; la cifra cosi' ottenuta e' stata infine detratta dall'importo a base d'asta, quantificando il limite dell'anomalia in L. 6.793.961.879. L'offerta dell'Impresa Binda, pari a L. 6.760.163.799, e' stata di conseguenza automaticamente esclusa. Nel ricorso si sostiene l'illegittimita' delle operazioni eseguite dalla commissione di gara, affermando che la stessa ha erroneamente interpretato ed applicato il disposto dell'ultima parte del citato art. 21, comma 1-bis; cio' in quanto il parametro di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia andrebbe individuato non nei ribassi in se' considerati (indifferentemente, in valori assoluti o percentuali), bensi' nei prezzi ribassati. La ricorrente propone quindi di computare la predetta soglia prendendo in considerazione il valore medio delle offerte (L. 6.973.726.139) e diminuendolo di un quinto (L. 1.394.745.227), per un importo pari a L. 5.578.980.911. La tesi della ricorrente trova conforto in alcune decisioni cautelari adottate in argomento da questa Sezione (ed in parte confermate dal giudice d'appello), che si fondavano sia su dati testuali, sia sull'esigenza di leggere la norma in modo da non estendere eccessivamente gli ambiti dell'anomalia. Peraltro oggi il Collegio, chiamato per la prima volta ad esaminare la questione in sede di merito, ritiene necessaria una riconsiderazione delle conclusioni raggiunte in sede cautelare, muovendo innanzitutto dal testo della norma. Il comma 1-bis, dell'art. 21 prevede, per i lavori aggiudicati con il criterio del prezzo piu' basso, particolari modalita' di determinazione dell'anomalia delle offerte che, a regime, dovrebbe essere parametrata ad una percentuale annualmente fissata con decreto ministeriale; per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria all'anomalia dell'offerta si ricollega l'obbligo di verifica della stessa, mentre in caso di appalti al di sotto della soglia predetta l'anomalia comporta l'esclusione automatica. In via transitoria, fino al 1 gennaio 1997, e' stata prevista l'esclusione automatica (per tutti gli appalti di lavori pubblici, indipendentemente dall'importo) delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Non e' agevole la lettura della norma, anche per i continui richiami ai concetti di offerta e ribasso, che possono indurre ad equivoci; peraltro il testo della disposizione transitoria, che e' quella che qui interessa e che va applicata, non sembra lasciare spazio a molteplici interpretazioni, se si focalizza l'attenzione sul parametro che e' stato individuato quale base di calcolo della soglia di anomalia, cioe' la "media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse". In effetti il concetto di ribasso esprime la differenza (in termini assoluti e/o percentuali) tra due prezzi o valori (nella specie un importo base ed uno offerto); altra cosa e' il prezzo ribassato, che si identifica con l'offerta, cioe' con l'importo base diminuito dello sconto proposto. La norma fa specifico e puntuale riferimento ai ribassi di tutte le offerte ovvero alla somma degli sconti offerti; se avesse inteso riferirsi ai prezzi ribassati sarebbe stato sufficiente richiamare la "media aritmetica di tutte le offerte...", omettendo il termine "ribassi". L'inserimento di tale termine nel testo assume quindi un rilievo decisivo, a favore dell'operato dell'Amministrazione resistente. Le conclusioni raggiunte trovano conferma nell'analisi degli effetti pratici che derivano dalla applicazione dei diversi metodi di calcolo dell'anomalia di cui si discute. In proposito si deve innanzitutto riconoscere che, applicando il metodo che l'Amministrazione resistente ha seguito nel caso di specie (e che il Collegio ritiene corretto), il margine di scostamento consentito rispetto alla media e' talmente ridotto da essere censurabile per irragionevolezza; peraltro, se si aderisce alla tesi della ricorrente, si giunge a risultati opposti, che appaiono ancor meno convincenti. E' vero, infatti, che cosi' procedendo si abbassa la soglia dell'anomalia e non si rischia di penalizzare ingiustamente ed irrazionalmente offerte che, con tutta probabilita', non sono affatto anomale, ma e' altrettanto vero che le mutate basi di calcolo finiscono con il fissare la soglia predetta a livelli spesso irrealistici. Il caso in esame e' illuminante: secondo i calcoli della ricorrente la soglia dell'anomalia andava stabilita non in L. 6.793.961.879, bensi' in L. 5.578.980.911; ebbene, non solo nessuna delle 59 offerte ammesse alla gara e' inferiore a tale ultimo importo, ma nessuna e' inferiore neppure alla cifra di 6 miliardi e solo due si collocano al di sotto dei 6,5 miliardi. I dati in questione, seppure riferiti ad una sola gara, appaiono oltremodo significativi, perche' aiutano a comprendere che, se il criterio di calcolo applicato dall'Amministrazione induce a dubitare della sua ragionevolezza e, quindi, della sua compatibilita' con principi costituzionali (come piu' oltre verra' illustrato), il criterio alternativo proposto dalla ricorrente conduce a risultati che, di fatto, vanificano la funzione stessa della norma. 2. - Le considerazioni che precedono indurrebbero a respingere il ricorso perche' infondato. Il Collegio ritiene, peraltro, di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della norma transitoria contenuta nell'ultima parte del citato art. 21, comma 1-bis, per contrasto con l'art. 97 Cost., cioe' con il principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa. Detta questione e' sicuramente rilevante ai fini della decisione della causa, posto che la sua eventuale fondatezza comporterebbe l'illegittimita' dell'impugnato provvedimento di esclusione (disposto in attuazione della citata norma transitoria) e, quindi, l'accoglimento del ricorso. Ad avviso del Collegio la disposizione in questione confligge con il richiamato principio ex art. 97 della Costituzione in quanto la sua applicazione, in concreto, amplia in modo palesemente eccessivo e del tutto irragionevole l'area dell'anomalia delle offerte, a cui si ricollega l'effetto automatico dell'esclusione, restringendo la fascia di ribasso ammissibile entro limiti cosi' ridotti da contrastare nettamente con l'interesse della pubblica amministrazione a scegliere il contraente privato, negli appalti di lavori pubblici, sulla base di procedure concorsuali caratterizzate dalla piu' ampia partecipazione e dal piu' ampio confronto tra offerte attendibili, cosi' da consentire alla stazione appaltante di ottenere il risultato economicamente piu' vantaggioso. Il parametro prescelto per determinare la soglia dell'anomalia e', come gia' detto, quello della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, aumentato di un quinto. Appare pero' di immediata evidenza che un limite di scostamento (in piu') rispetto alla media dei ribassi fissato nel 20% e' irrisorio, se solo si procede a verificarlo in concreto. Per esempio, a fronte di una media dei ribassi proposti pari al 10%, la soglia dell'anomalia risulterebbe fissata al 12%; con una media al 20% o del 30%, la soglia sarebbe, rispettivamente, del 24% e del 36%. Gli esempi proposti consentono di constatare agevolmente che dall'applicazione del criterio a cui fa riferimento la norma transitoria di cui all'ultima parte dell'art. 21, comma 1-bis della legge n. 109/1994 discendono effetti fortemente distorti. Innanzitutto si deve osservare che al criterio del prezzo piu' basso, che dovrebbe essere l'unico utilizzabile per l'aggiudicazione delle gare a cui si applica il citato comma 1-bis, viene di fatto sostituito un criteriodiverso, affine a quello della media corretta; ne consegue che i concorrenti, per avere possibilita' concrete di aggiudicazione, sono indotti a preoccuparsi di formulare non l'offerta migliore, ma un'offerta vicina alla presumibile media; per altro verso e' ragionevole pensare che una cosi' ridotta banda di oscillazione rispetto alla media dei ribassi possa spesso comportare l'automatica esclusione non solo delle offerte effettivamente anomale, ma anche di quelle che, oltre a non presentare particolari elementi di anomalia, risulterebbero anzi ben piu' convenienti per l'amministrazione; non va infine trascurato il fatto che tanto piu' e' limitata la fascia di scostamento consentito rispetto alla media, tanto piu' e' possibile per gruppi di imprese condizionare lo svolgimento e l'esito delle gare, formulando offerte preventivamente concordate, allo scopo di mettere fuori gioco gli altri concorrenti. Le distorsioni derivanti dall'applicazione della disposizione transitoria di cui si discute potrebbero essere superate se il legislatore avesse correlato al carattere anomalo dell'offerta la conseguenza dell'obbligatoria verifica della stessa e non la sua automatica esclusione: ma cosi' non e' stato ne', vertendosi in tema di appalti al di sotto della soglia comunitaria, risulta possibile disapplicare la disposizione, nella parte relativa all'automaticita' dell'esclusione, per contrasto con le previsioni comunitarie e, in particolare, con il disposto di cui all'art. 30, comma 4 della direttiva CEE n. 93/37 del 14 giugno 1993. In tale quadro non appare manifestamente infondata, e va quindi sottoposta al giudice delle leggi, la questione della legittimita' costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 21 comma 1-bis della legge n. 109/1994, in relazione all'art. 97 Cost., sotto due alternativi profili: il primo, relativo al metodo di calcolo della soglia dell'anomalia in se' considerato, l'illegittimita' del quale, ove riconosciuta, si rifletterebbe sulla disposizione transitoria nel suo complesso; il secondo, limitato alla prevista automaticita' dell'esclusione delle offerte anomale (in caso di appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria). 3. - Nel ricorso viene dedotta, in via subordinata, una ulteriore questione di legittimita' costituzionale della citata norma transitoria per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto impone, per gli appalti sotto la soglia comunitaria, che all'anomalia dell'offerta consegua in via automatica l'esclusione e non invece l'obbligo di verifica della stessa; cio' determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni diverse soltanto sotto il profilo economico e confliggerebbe con il principio, di origine comunitaria, ma di portata generale, che prescrive la previa e doverosa verifica delle offerte anomale prima della loro eventuale esclusione. Anche tale questione si prospetta come evidentemente rilevante ai fini della decisione della causa e non appare manifestamente infondata. Percio' il Collegio ritiene di doverla sottoporre al vaglio della Corte costituzionale, ove le questioni prospettate sub 2) non vengano ritenute fondate. In proposito si deve innanzitutto sottolineare che la formulazione della disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 21 comma 1-bis non differenzia, quanto agli effetti (esclusione automatica), le offerte anomale in relazione all'importo dell'appalto (sopra o sotto la soglia comunitaria). Peraltro, l'evidente contrasto, in caso di appalti di importo superiore alla soglia predetta, tra tale previsione e le disposizioni comunitarie in materia (art. 30, comma 4, ella direttiva CEE n. 93/37) non puo' essere risolto che dando prevalenza alle seconde e lo stesso Ministero dei lavori pubblici, con circolare n. 4488/UL del 7 ottobre 1996, ha fornito indicazioni in tal senso; percio', di fatto, l'operativita' della previsione relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale (nel periodo transitorio fino al 1 gennaio 1997) e' stata limitata alle sole gare di importo inferiore ai 5 milioni di ECU. Si puo' pero' ragionevolmente dubitare della costituzionalita' di una previsione del genere, sotto il profilo denunciato dalla ricorrente, posto che in effetti la ragione del differente regime seguito (verifica delle offerte/esclusione automatica) risiede unicamente nel valore economico dell'appalto. E' vero che alle gare per l'appalto di lavori sotto soglia possono partecipare anche imprese di minori potenzialita' economiche e che tale circostanza puo' influire negativamente sulla attendibilita' delle offerte proposte, specie se anomale; e' anche ragionevole ritenere che i tempi ed i costi occorrenti per la verifica delle offerte anomale non sempre risulterebbero bilanciati dai vantaggi di una simile operazione. Tuttavia e' indubbio che solo la verifica consente all'amministrazione di individuare l'offerta effettivamente piu' conveniente, mentre tale obiettivo non puo' in alcun modo essere perseguito attraverso il meccanismo dell'esclusione automatica; e d'altra parte la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 132 del 18-29 aprile 1996, ha affermato, in tema di divieto di esclusione automatica delle offerte sulla base di un criterio matematico e senza una fase procedimentale di verifica dell'offerta: "Il principio enunciato dalla disciplina comunitaria risponde ad un indirizzo generale in materia di appalti...". L'affermazione riguarda il disposto dell'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995, che disciplina gli appalti di servizi, ma sembra chiaramente riferita alla generalita' degli appalti pubblici. Per le ragioni che precedono si ritiene, dunque, di rimettere all'esame della predetta Corte anche la questione di legittimita' da ultimo illustrata.
P. Q. M Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultima parte, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in relazione agli art. 97 e 3 della Costituzione., visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano il 29 aprile 1997. Il presidente: Mariuzzo Il primo referendario est.: Testori 97C1089