N. 108 ORDINANZA 18 aprile - 25 maggio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Amministrazione pubblica - Disposizioni varie in tema di gestione  di
  partecipazioni pubbliche. 
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
  di societa' a partecipazione pubblica), artt. 4, commi 2 e  9,  11,
  comma 3, 14, comma 5, 20, comma 7, e 24, comma 5. 
-   
(GU n.22 del 30-5-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo  CORAGGIO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de  PRETIS,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4,  commi
2 e 9, 11, comma 3, 14, comma 5, 20, comma 7,  e  24,  comma  5,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di
societa' a  partecipazione  pubblica),  promosso  con  ricorso  della
Regione Veneto, notificato  il  7-11  novembre  2016,  depositato  in
cancelleria il 17 novembre 2016,  iscritto  al  n.  76  del  registro
ricorsi 2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 18  aprile  2018  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  7-11  novembre  2016,
depositato il 17 novembre 2016 e  iscritto  al  n.  76  del  registro
ricorsi del 2016, la Regione Veneto ha impugnato  varie  disposizioni
del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione pubblica); 
    che, con il primo motivo,  la  Regione  censura  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 2, del  d.lgs.  n.  175  del  2016,
sostenendo che  tale  norma  -  recante  un  elenco  tassativo  delle
attivita'  per  il  cui  svolgimento  le  amministrazioni   pubbliche
possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire   societa'   e
acquisire o mantenere partecipazioni in societa' - determinerebbe una
ingiustificata compressione dell'autonomia  territoriale,  in  quanto
precluderebbe la possibilita' per le regioni di utilizzare il  modulo
societario al fine dello svolgimento esternalizzato di altri  compiti
che non siano la produzione di  servizi  di  interesse  generale,  la
committenza, la progettazione per la realizzazione di opere pubbliche
o l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente, anche dove
lo strumento privatistico ne consentisse il piu' proficuo  esercizio,
con conseguente violazione degli artt. 117, quarto comma, 118  e  119
della Costituzione; 
    che, a parere della ricorrente, il successivo comma 9 dell'art. 4
- il quale affida a un  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  o
dell'organo  di   vertice   dell'amministrazione   partecipante,   la
possibilita'   di   deliberare   l'esclusione   totale   o   parziale
dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 a singole societa' a
partecipazione pubblica - si porrebbe in contrasto con  il  principio
di leale collaborazione previsto dall'art. 120 Cost., nella misura in
cui non  prevede  alcuna  forma  di  intervento  partecipativo  delle
autonomie territoriali e locali, anche quando esse siano  interessate
alla costituzione di societa' regionali ovvero alla partecipazione in
societa' ultraregionali e statali, in deroga al regime ordinario; 
    che la Regione lamenta inoltre che l'art. 11, comma 3, del d.lgs.
n. 175 del 2016 - che attribuisce alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri la potesta' di stabilire, con atto meramente  regolamentare,
criteri attinenti alle concrete modalita' di gestione delle compagini
societarie partecipate da soggetti  pubblici  -  non  potendo  essere
sussunto nella materia «ordinamento civile» di competenza legislativa
esclusiva dello Stato e afferendo invece alla materia "organizzazione
e funzionamento" della Regione,  violerebbe  gli  artt.  117,  quarto
comma, e 118 Cost.; 
    che la stessa  norma  si  porrebbe  in  contrasto  anche  con  il
principio di leale collaborazione di  cui  all'art.  120  Cost.,  dal
momento che tale significativa incidenza sull'autonomia delle regioni
avrebbe imposto la previsione di forme di coordinamento partecipativo
sotto specie di intesa da parte della Conferenza Stato-regioni; 
    che, anche ove  ricondotta  nella  materia  «coordinamento  della
finanza   pubblica»,   nondimeno    la    norma    statale    sarebbe
costituzionalmente  illegittima  per  il  suo  contenuto  puntuale  e
vincolante, con conseguente violazione sotto questo profilo dell'art.
117, terzo comma, Cost.; 
    che l'ulteriore censura riguarda l'art. 14, comma 5,  del  d.lgs.
n. 175 del 2016 - norma che impedisce  di  effettuare  operazioni  di
aumento del  capitale  sociale,  di  trasferimenti  straordinari,  di
apertura di credito o di  concessione  di  garanzie  a  favore  delle
societa' partecipate, nel caso in cui siano state registrate, per tre
esercizi  consecutivi,  perdite  di  esercizio  ovvero  siano   state
utilizzate riserve disponibili per il ripianamento di  perdite  anche
infrannuali  -  che,  non  essendo  riconducibile  ne'  alla  materia
«ordinamento civile» ne' alla  materia  «tutela  della  concorrenza»,
limiterebbe illegittimamente l'autonomia della Regione a determinarsi
liberamente in ordine  alla  gestione  delle  proprie  partecipazioni
societarie, con conseguente lesione degli artt. 117, quarto comma,  e
118,  nonche'  dell'art.  119  Cost.,  riverberantesi  anche  in  una
compressione dell'autonomia finanziaria regionale; 
    che, sotto altro profilo, sarebbe costituzionalmente illegittima,
per violazione del principio di leale collaborazione di cui  all'art.
120 Cost., la riserva - prevista nell'ultimo  periodo  dell'art.  14,
comma 5 - in capo al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  della
potesta' di autorizzare gli interventi sopra indicati, pur quando  si
tratti di partecipazioni regionali,  senza  che  sia  prevista  forma
alcuna  di   coordinamento   o   concertazione   con   le   autonomie
territoriali; 
    che, secondo la Regione, anche l'art 20, comma 7, del  d.lgs.  n.
175 del 2016 - il quale prevede che,  in  caso  di  mancata  adozione
degli  atti  di  razionalizzazione  periodica  delle   partecipazioni
pubbliche, prescritti dai commi da 1 a 4 dello  stesso  art.  20,  il
socio pubblico non puo' esercitare i diritti  sociali  nei  confronti
della societa' e deve procedere alla  liquidazione  in  denaro  della
partecipazione - sarebbe costituzionalmente  illegittimo,  in  quanto
tale regime sanzionatorio sarebbe sproporzionato e irragionevole, con
conseguente violazione degli  artt.  3  e  97  Cost.,  riverberandosi
altresi' in  una  lesione  dell'autonomia  regionale  in  materia  di
organizzazione ed esercizio delle proprie  funzioni  garantita  dagli
artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.; 
    che  la  norma  da  ultimo  citata  si   porrebbe   altresi'   in
contraddizione con il disegno istituzionale della Repubblica italiana
che attribuisce pari dignita' a tutte le compagini  territoriali  che
la costituiscono, in violazione degli artt. 5 e 114 Cost.; 
    che, da ultimo, viene impugnato l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
175 del 2016, che prevede, per il caso di omessa  adozione  dell'atto
di ricognizione straordinaria  delle  partecipazioni  societarie,  la
sanzione del divieto di esercizio dei diritti sociali e  l'automatica
messa in liquidazione della partecipazione societaria; 
    che, secondo la ricorrente, tale sanzione sarebbe in primo  luogo
irragionevole, dal momento che, in caso di mancata adozione dell'atto
ricognitivo,  non  sarebbe  dato  di  capire  come   possano   essere
individuate le societa' per le quali  debba  operare  il  divieto  di
esercizio dei diritti sociali e  la  conseguente  liquidazione  della
partecipazione; 
    che la stessa misura sanzionatoria sarebbe anche  sproporzionata,
in quanto dalla mancata adozione di un atto meramente ricognitivo  si
fanno  derivare  conseguenze  incidenti  in  senso  limitativo  sulla
capacita' di agire del socio pubblico, a detrimento  degli  interessi
pubblici curati per il  tramite  del  veicolo  societario;  per  tali
motivi, la norma contestata violerebbe gli artt. 3, 97,  117,  quarto
comma, e 118 Cost.; 
    che,  peraltro,  lo  stesso  regime  sanzionatorio  si   porrebbe
anch'esso  in  contraddizione  con  il  disegno  istituzionale  della
Repubblica  italiana  che  attribuisce  pari  dignita'  a  tutte   le
compagini territoriali che  la  costituiscono,  in  violazione  degli
artt. 5 e 114 Cost.; 
    che  la  ricorrente  rileva,  conclusivamente,  di   avere   gia'
impugnato l'art. 18, lettere a), b), c), e), i), 1) e m), punti da  1
a 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), per  violazione
degli artt. 5, 117, secondo terzo e quarto  comma,  118,  119  e  120
Cost., e che la lesione della competenza costituzionalmente riservata
alle regioni in materia di organizzazione  ai  sensi  dell'art.  117,
quarto comma, Cost., fatta valere nel precedente ricorso,  troverebbe
concretizzazione nelle disposizioni di legislazione delegata  oggetto
della sua nuova impugnazione; 
    che  il  19  dicembre  2016  si  e'  costituito  in  giudizio  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che  il  ricorso  sia
dichiarato inammissibile o comunque infondato nel merito; 
    che il 31 ottobre 2017 il Governo ha depositato una memoria nella
quale sostiene che la materia del contendere e' in gran parte cessata
per effetto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 175 del  2016  dal
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni  integrative
e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  recante
testo unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica),
emanato in attuazione dell'intesa raggiunta il 16 marzo 2017 in  sede
di Conferenza unificata; 
    che, con atto spedito per  la  notifica  il  27  ottobre  2017  e
depositato il successivo 3 novembre 2017, la Regione  Veneto,  previa
deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 1644, ha
dichiarato di non avere piu' interesse alla prosecuzione del giudizio
di costituzionalita' a seguito  dell'entrata  in  vigore  del  citato
d.lgs.  n.  100  del  2017,  recante  modifiche  satisfattive   delle
diposizioni da essa impugnate; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato
il 10 gennaio 2018, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2017, ha accettato la rinuncia. 
    Considerato che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via
principale la rinuncia  alla  impugnazione  della  parte  ricorrente,
accettata dalla parte resistente costituita,  determina  l'estinzione
dei processi ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA