Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attivita' del fondo di investimento denominata "Fata-Invest", presentato dalla S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.(GU n.39 del 17-2-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 31 luglio 1987 della societa' per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fata-Invest"; Vista la nota in data 25 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: In sostituzione del regolamento previgente e' approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fata-Invest", presentato dalla societa' per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma. Il suddetto regolamento disciplinera' la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1 gennaio 1988. Roma, addi' 30 dicembre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA