Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 29/88: "Commissioni provinciali e commissioni regionali artigianato. Albo regionale delle imprese artigiane. Elezione a rappresentanti imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato".(GU n.51 del 17-12-1988)
(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 10 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 22, punto 2 della legge regionale n. 29 del 23 aprile 1988 e' modificato come segue: 2) A tale ufficio e' assegnato personale del ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1984, n. 22, secondo le modalita' e procedure ivi previste, ovvero, sulla base di apposita convenzione, personale, nell'ambito delle previsioni di organico del ruolo unico regionale, locali ed attrezzature messi a disposizione da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 1 agosto 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21 giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1988.