Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.(GU n.41 del 19-2-1999)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso; Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1 gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, e' preso a base il tasso ufficiale di sconto; Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1998, con il quale il tasso di sconto viene fissato al 3%; Considerato che occorre provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402 e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 9 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1999. Roma, 15 febbraio 1999 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino