N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 1990
N. 154 Ordinanza emessa il 16 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forli' nel procedimento penale a carico di Iacovelli Luciano ed altra Processo penale - Guida senza patente e incauto affidamento di veicolo - Sequestro preventivo - Richiesta di dissequestro Normativa speciale - Rinvio alle norme della istruzione formale Norme di coordinamento del nuovo codice - Ulteriore rinvio alle disposizioni in materie corrispondenti - Lamentata incompatibilita' tra norme - Estraneita' della materia rispetto alla natura delle pronunce del g.i.p. Disparita' di trattamento fra le fattispecie regolate dall'art. 80-bis del c.d.s. e quelle previste in materia di sequestro dal nuovo codice di procedura penale. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80-bis in relazione al c.p.p. 1988, artt. 321, 253, 262 e 263). (Cost., art. 3).(GU n.15 del 11-4-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti del procedimento n. 758/1989 nei confronti di Iacovelli Luciano e Pini Silvia, sottoposti a indagine il primo per il reato di cui all'art. 80, tredicesimo comma del c.d.s. (guida senza patente) e la seconda per il reato di cui all'art. 80, dodicesimo comma del c.d.s. (incauto affidamento), accertati in Forli' il 15 novembre 1989; Vista la richiesta presentata il 22 novembre 1989 da Pini Silvia, di restituzione dell'autovettura tg. FO 392547, di sua proprieta', sequestrata in data 15 novembre 1989 per i fatti di cui sopra ai sensi dell'art. 80- bis del c.d.s.; Attese le risultanze dell'udienza camerale disposta ai sensi dell'art. 263 del c.p.p., di cui al verbale che precede; Ritenuto quanto segue; Il sequestro obbligatorio di cui all'art. 80- bis, secondo comma del c.d.s. costituisce fattispecie sostanziale riconducibile all'istituto del sequestro preventivo previsto dall'art. 321 nuovo c.p.p., in quanto intrinsecamente funzionale a garantire la sanzione accessoria della confisca ex art. 80- ter c.d.s., pertanto volto a impedire che l'eventuale sottrazione del veicolo confiscabile, sortendo un profilo d'impunita', aggravi le conseguenze del reato. L'art. 80- bis, secondo comma del c.d.s., peraltro, opera un generico rinvio procedurale alle "norme sull'istruzione formale" del codice abrogato, il quale e' di oscuro e pressoche' impossibile inquadramento nel nuovo sistema. Infatti la norma valevole ai fini della regolamentazione di tale rinvio, e cioe' l'art. 208 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., relativa alla corrispondenza fra istituti e disposizioni dei due codici, ha contenuto estremamente lato, poiche' si limita a stabilire che i richiami a istituti e disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti a istituti e disposizioni che disciplinano la corrispondente materia. Dal suo dettato, quindi, si puo' unicamente ricavare che la "materia corrispondente" all'istruzione formale s'identifica nelle indagini preliminari, e nulla piu'. Peraltro, non e' dato rintracciare nel vecchio rito un istituto ricollegabile alla nuova figura del sequestro preventivo. Sussistono quindi non manifestamente infondati fattori d'incompatibilita' tra le nuove disposizioni procedurali, in particolare l'art. 321 del c.p.p., che pone espressamente la competenza del g.i.p., previa richiesta del p.m. all'adozione del sequestro preventivo, e l'art. 80- bis, secondo comma, del c.d.s., che obbliga ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ad attuare un sequestro sostanzialmente preventivo (ininfluente a questo punto la succedanea convalida del p.m., assorbibile in un apprezzamento integrale dell'intero istituto). Per quanto concerne poi l'interessamento di questo giudice nella presente sede, per completezza si osserva che, in costanza dei presupposti e dei dubbi dianzi avanzati, la richiesta di restituzione inoltrata ai sensi dell'art. 262 del c.p.p. ingenera ulteriori problematiche sotto entrambe le visuali del rito e del merito. Infatti, dal lato strettamente procedurale, non si giustifica la permanenza (impregiudicato quanto detto in ordine all'adozione) di un sequestro che non riveste gli attributi di cautela probatoria tipici della trattazione in questa sede, sorto con atti dispositivi degli organi d'indagine e non dell'organo che vi e' deputato in forza di una competenza che gli e' attribuita per materia. In punto di merito, ad abundantiam, si ribadisce che la funzionalita' preventiva del sequestro in questione pare palesemente totalizzante e assorbente, poiche', in relazione ai reati cui compete e alla loro oggettivita' (guida senza patente e incauto affidamento), non e' ravvisabile una strumentalita' finalizzata alla verifica dei fatti. Pertanto manca del tutto la materia oggetto di una pronuncia del g.i.p., in relazione ai termini per i quali e' stato sollecitato il suo intervento (fattispecie ex art. 263, quarto comma, del c.p.p.). Le considerazioni ora svolte, ad avviso di questo giudice, evidenziano una disparita' di trattamento fra i casi tuttora regolati dall'art. 80- bis del c.d.s. e le fattispecie, contemplate in via generale dal nuovo c.p.p., di sequestro preventivo e di sequestro probatorio, senza che risulti una particolare ratio legis che giustifichi e sorregga tale differenziazione. In particolare l'art. 80- bis del c.d.s. sembra viziato da illegittimita' costituzionale in relazione alle previsioni degli artt. 321, 253, 262 e 263 del c.p.p., per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione; Tutto cio' premesso; Rilevato che nel caso di specie questo giudice deve decidere della restituibilita' del bene sequestrato e che, per i risvolti di rito e di merito sopra tracciati, non pare sussistere un dato normativo incontrovertibile su cui fondare una decisione; Atteso che il procedimento istaurato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 263, quarto comma, e 127, del c.p.p. non possa essere definito senza che la Corte costituzionale venga investita della questione e decida al riguardo;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso, relativo all'istanza di restituzione del bene sequestrato; Dato atto che della presente ordinanza viene data lettura alle parti private istanti di cui sopra, presenti a quest'udienza unitamente al loro difensore, e che, quindi, ad esse si ha per interamente comunicata; Ordina che a cura della cancelleria essa venga notificata al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Forli', pure parte in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Forli', addi' 16 gennaio 1990 Il giudice per le indagini preliminari: LEONI 90C0359