MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 1988 

  Dichiarazione    dell'esistenza    della   condizione   di
reciprocita' fra
   lo  Stato  italiano  e  lo  Stato  etiopico ai fini della
   necessita' dell'autorizzazione per il compimento di  atti
   esecutivi  sui  beni  dello  Stato  etiopico esistenti in
   Italia.
(GU n.76 del 31-3-1988)

                           IL GUARDASIGILLI
                    MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Considerato  che  presso  il  tribunale  di Trieste e' in corso una
procedura esecutiva che ha per oggetto la nave  "Keiy  Kokeb",  della
"Ethiopian  Shipping Lines", di proprieta' dello Stato etiopico, come
risulta dalla comunicazione in data 10 marzo 1988 del Ministero degli
affari esteri;
  Viste le istanze del Governo etiopico, trasmesse per il tramite del
Ministero degli affari esteri italiano con telescritti del 27 gennaio
e 24 febbraio 1988, con le quali si chiede la revoca del pignoramento
sulla nave sopra menzionata deducendosi che l'Etiopia,  quale  membro
della  comunita'  internazionale,  si  conforma  scrupolosamente alle
norme e alle disposizioni  comuni  poste  dalla  legge  e  dagli  usi
internazionali;
  Ritenuto  che  nella  comunicazione del 10 marzo 1988 del Ministero
degli affari esteri si afferma, sulla base di indagini  esperite  per
mezzo  dell'ambasciata  d'Italia  in  Addis  Abeba,  che  in Etiopia,
secondo la prassi vigente, sequestri o altri atti esecutivi su navi o
aeromobili  di  proprieta'  di  Stati  esteri,  se pure non risultano
essere stati mai in concreto effettuati,  presuppongono  comunque  di
norma  l'autorizzazione  governativa;  che  tale situazione, anche in
mancanza  di  specifiche  disposizioni  di  legge,   realizza   nella
sostanza,  con  riguardo  alla  prassi  vigente,  una  condizione  di
rilevanza   analoga   a   quella   esistente   in   Italia   per   la
sequestrabilita'  e  la sottoposizione, in genere, a misure cautelari
ed esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate  alla  previa
autorizzazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra lo
Stato  italiano  e  lo  Stato  etiopico  esiste  la   condizione   di
reciprocita'  prevista  dal  regio  decreto-legge  30 agosto 1925, n.
1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;
  Attesa  la  inopportunita'  di  autorizzare  la  prosecuzione della
procedura esecutiva in corso  presso  il  tribunale  di  Trieste,  in
considerazione  della possibile compromissione dei rapporti esistenti
fra lo Stato  italiano  e  quello  etiopico  e  della  necessita'  di
salvaguardare  gli  interessi  italiani  in  Etiopia,  secondo quanto
risulta dal telescritto del Ministero degli affari esteri in data  24
febbraio 1988;
                               Decreta:
  Dichiara  la  sussistenza  della  condizione di reciprocita' fra lo
Stato italiano e lo Stato etiopico, ai sensi e per  gli  effetti  del
regio  decreto-legge  30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge
15  luglio  1926,  n.  1263;  non  autorizza  la  prosecuzione  della
procedura  esecutiva  in  corso  presso  il  tribunale di Trieste, su
iniziativa della  societa'  "Coe  e  Clerici",  nei  confronti  della
"Ethiopian Shipping Lines" appartenente allo Stato etiopico.
   Roma, addi' 22 marzo 1988
                                                Il Ministro: VASSALLI