Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocita' fra lo Stato italiano e lo Stato etiopico ai fini della necessita' dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni dello Stato etiopico esistenti in Italia.(GU n.76 del 31-3-1988)
IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Considerato che presso il tribunale di Trieste e' in corso una procedura esecutiva che ha per oggetto la nave "Keiy Kokeb", della "Ethiopian Shipping Lines", di proprieta' dello Stato etiopico, come risulta dalla comunicazione in data 10 marzo 1988 del Ministero degli affari esteri; Viste le istanze del Governo etiopico, trasmesse per il tramite del Ministero degli affari esteri italiano con telescritti del 27 gennaio e 24 febbraio 1988, con le quali si chiede la revoca del pignoramento sulla nave sopra menzionata deducendosi che l'Etiopia, quale membro della comunita' internazionale, si conforma scrupolosamente alle norme e alle disposizioni comuni poste dalla legge e dagli usi internazionali; Ritenuto che nella comunicazione del 10 marzo 1988 del Ministero degli affari esteri si afferma, sulla base di indagini esperite per mezzo dell'ambasciata d'Italia in Addis Abeba, che in Etiopia, secondo la prassi vigente, sequestri o altri atti esecutivi su navi o aeromobili di proprieta' di Stati esteri, se pure non risultano essere stati mai in concreto effettuati, presuppongono comunque di norma l'autorizzazione governativa; che tale situazione, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilita' e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari ed esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa autorizzazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato etiopico esiste la condizione di reciprocita' prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263; Attesa la inopportunita' di autorizzare la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso il tribunale di Trieste, in considerazione della possibile compromissione dei rapporti esistenti fra lo Stato italiano e quello etiopico e della necessita' di salvaguardare gli interessi italiani in Etiopia, secondo quanto risulta dal telescritto del Ministero degli affari esteri in data 24 febbraio 1988; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra lo Stato italiano e lo Stato etiopico, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso il tribunale di Trieste, su iniziativa della societa' "Coe e Clerici", nei confronti della "Ethiopian Shipping Lines" appartenente allo Stato etiopico. Roma, addi' 22 marzo 1988 Il Ministro: VASSALLI