Modificazioni allo statuto dell'Universita' afferenti il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione della facolta' di giurisprudenza.(GU n.302 del 27-12-1996)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto della Libera Universita' Maria Ss. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1994-1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1996; Viste le delibere degli organi competenti della Libera Universita' Maria Ss. Assunta; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' Maria Ss. Assunta, approvato e modificato come sopra indicato, e' ulteriormente modificato come segue: Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 16, viene aggiunto nella facolta' di giurisprudenza il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione. Dopo l'art. 44 dello statuto, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli: CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 45. - 1. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione fornisce le conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali necessari per svolgere attivita' istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e gestionali della pubblica amministrazione. 2. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione afferisce alla facolta' di giurisprudenza e ha durata biennale. Art. 46. - 1. Il corso di studi per conseguire il diploma in operatore della pubblica amministrazione comprende almeno dodici annualita' d'insegnamento (fino ad un massimo di quattordici) e si conclude con un esame finale di diploma. Per essere ammessi all'esame finale di diploma e' necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, una prova idoneativa di conoscenze informatiche di base, cosi' come le eventuali attivita' di formazione pratica. 2. I consigli delle strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree indicate nel successivo art. 3 e stabiliscono le modalita' delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di diploma e dell'eventuale formazione pratica. 3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento del diploma di laurea in scienze dell'amministrazione, a condizione che durata, contenuti e metodo degli insegnamenti risultino analoghi nei due corsi di studi. La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche. Art. 47. - 1. Sono fondamentali e obbligatorie sei annualita', anche divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di almeno una per ciascuna delle seguenti sei aree disciplinari, individuate dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, legge n. 341/1990 indicati di seguito: 1) Area del diritto privato (N01X - N03X); 2) Area del diritto pubblico (N08X - N09X - N10X - N11X); 3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X); 4) Area del governo locale e dell'amministrazione comparata (Q02X); 5) Area della economia politica (P01A - P01H - P01I); 6) Area del diritto comunitario e comparato (N11X - N14X - N03X - N04X). 2. Sono obbligatorie quattro annualita' di insegnamento, anche divisibili in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree disciplinari: 1) Area del diritto tributario e della contabilita' pubblica (N13X - P02A - P01C); 2) Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attivita' della p.a. (B01A - B02X - B02B); 3) Area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'amministrazione pubblica (P02D - P02B); 4) Area del diritto penale (N17X); 5) Area della storia delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche (N18X - N19X - Q10C); 6) Area della sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05E - Q05C); 7) Area del diritto civile e commerciale (N01X - N04X); 8) Area della politica economica e della finanza pubblica (P01B - P01C - P01J). 3. Presso la facolta' cui afferisce il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione e' obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese e un insegnamento almeno semestrale di informatica di base per la pubblica amministrazione (N20X - K05A - K05B - B04A). 4. Da due a quattro annualita' d'insegnamento anche divisibili in moduli semestrali, potranno essere inclusi liberamente nei piani di studio da scegliere tra gli insegnamenti attivati appartenenti alle aree disciplinari di cui ai commi 1 e 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 1996 Il rettore DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO