N. 659 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1997
N. 659 Ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dal pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Kiss Gunter Hans Ludwing Processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per astensione degli avvocati dall'attivita' di udienza per adesione a protesta di categoria - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Disparita' di trattamento tra imputati - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/1994. (C.P.P. 1988, art. 486, in relazione al codice penale, art. 159, comma 1). (Cost., artt. 3, 97 e 112).(GU n.41 del 8-10-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza (ex. art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), nel procedimento penale 362/A/95 nei confronti di Kiss Gunter Hans Ludwig nato a Monaco il 12 gennaio 1942 elett. domiciliato presso l'avv. Celestino Brocca del foro di Verbania che lo difende unitamente all'avv. Carlo Taormina del foro di Roma, imputato del reato di cui all'art. 595 c.p. accertato in Lesa il 15 settembre 1992; Rilevato che nel procedimento suindicato all'udienza del 18 giugno 1997 i difensori dell'imputato hanno dichiarato di aderire all'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria da parte degli esercenti la professione forense proclamata su scala nazionale; Osservato che, in relazione a tale astensione, da ritenersi legittima in relazione alle procedure ed alle forme esplicate, discende necessariamente il rinvio del dibattimento; Rilevato che l'astensione collettiva degli esercenti la professione forense, in mancanza di adeguate previsioni, come gia' rilevato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 31 marzo 1994 n. 114, confligge con interessi costituzionalmente protetti; Osservato infatti che, a prescindere dalle auspicate regolamentazioni delle forme, delle modalita' e della durata, ad avviso di questo pretore risulta di sospetta incostituzionalita' l'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, primo comma, c.p., nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori alla astensione collettiva; Ritenuto che, ad avviso di questo pretore, tale normativa contrasta con gli artt. 97 e 112 della Costituzione atteso che pregiudica la funzionalita' dell'attivita' giurisdizionale ed insidia conseguentemente la effettiva tutela della obbligatorieta' dell'azione penale, consentendo alla decisione di una parte processuale, per motivi estranei al processo, di differire la celebrazione dei processi con grave guasto dell'organizzazione degli uffici sia quando vi sia un immediata necessita' di evitare il termine prescrizionale (in ragione dell'inevitabile differimento di altri procedimenti gia' fissati) sia quando la scadenza del termine non e' immediata; ed invero in ogni caso "si consuma tempo" prima della celebrazione o della prosecuzione del dibattimento e si fa dipendere il conseguente "accorciamento" dei tempi di prescrizione dalla scelta volontaria di una parte che istituzionalmente deve garantire gli interessi dell'imputato; Ritenuto che conseguenzialmente la normativa contrasta anche con l'art. 3 Cost. atteso che da una parte e' intrinsecamente irragionevole e, dall'altra consente, per i motivi suddetti, che per imputati di medesimi reati l'attivita' giurisdizionale abbia in concreto tempi diversi a disposizione per accertare l'eventuale responsabilita' penale dei medesimi; Ritenuto che le questioni che si sollevano siano in re ipsa rilevanti, dovendo una eventuale sospensione essere preventivamente dichiarata dal giudice ed in ogni caso involgendo una sospensione della prescrizione profili sostanziali che non potrebbero, in alcun caso essere recuperati retroattivamente; Ritenuto pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sopra esplicata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante per il processo in corso la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, primo comma, c.p., nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori alla astensione collettiva, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112; Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Verbania, addi' 18 giugno 1997 Il pretore: Terzi 97C1094