MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2002 

Iscrizione  di  talune  varieta'  di  cereali  nel  relativo registro
nazionale.
(GU n.71 del 25-3-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo  2001  con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2000, n. 450,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo
al  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella  riunione  del l8 ottobre 2001 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' indicate nel dispositivo;
  Viste le richieste presentate con le quali sono state modificate le
denominazioni delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta' di
cereali,  le  cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
    avena:  codice  n. 007301 - denominazione: primula - responsabile
della   conservazione   in  purezza:  Istituto  sperimentale  per  la
cerealicoltura;
    frumento  tenero:  codice  n.  007241  - denominazione: cornera -
responsabile  della  conservazione  in  purezza:  Delley  Semences et
Plantes SA (CH);
    frumento duro:
      codice  n. 007243 - denominazione: vettore - responsabile della
conservazione in purezza: Cermis;
      codice  n. 007247 - denominazione: pianeta - responsabile della
conservazione  in  purezza:  Venturoli  sementi  S.n.c.  e ETS Claude
Camille Benoist (F);
    triticale:
      codice  n. 007239 - denominazione: grandor - responsabile della
conservazione in purezza: Delly Semences ed Plantes SA (CH);
      codice  n.  007240 - denominazione: fangio - responsabile della
conservazione in purezza: Delly Semences ed Plantes SA (CH);
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio

    Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  "Visto"  di  controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.