CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 20 giugno 2002 

Intesa  inter-istituzionale  tra  Stato,  regioni  ed enti locali, ai
sensi  dell'art.  9,  comma  2,  lettera  c), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
(GU n.159 del 9-7-2002)

                       LA CONFERENZA UNIFICATA

  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera c) del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, che prevede accordi tra il Governo, le regioni,
le  province,  i  comuni e le comunita' montane al fine di coordinare
l'esercizio  delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attivita' di interesse comune;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  un processo armonico di
adeguamento   dell'ordinamento   alla  riforma  del  titolo  V  della
Costituzione,  introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3;
  Considerato   che  la  riforma  del  titolo  V  della  Costituzione
configura  un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali,
collocando  gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi
costitutivi  della Repubblica e che pertanto comuni, province, citta'
metropolitane,  regioni  e  Stato  hanno  pari  dignita',  pur  nella
diversita'   delle   rispettive   competenze,   essendo  la  potesta'
legislativa  attribuita allo Stato ed alle regioni e riconoscendosi a
comuni,  province  e  citta' metropolitane la natura di enti autonomi
con  propri  statuti,  poteri  e  funzioni,  secondo  quanto previsto
dall'art. 114 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' di individuare i principi informatori comuni
dell'azione dei soggetti istituzionali;
  Ritenuta  l'esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che
compongono  la  Repubblica  al  fine  di pervenire ad una valutazione
concertata dei piu' delicati temi e profili istituzionali.
  Tra  il  Governo,  le regioni, i comuni, le province e le comunita'
montane si conviene il seguente accordo:
I) Finalita'.
  1.  Tutti  i  soggetti  che  compongono la Repubblica sono tenuti a
prestare   il   proprio   contributo  per  sostenere  e  valorizzare,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  doveroso processo di
armonizzazione    dell'ordinamento   giuridico   al   nuovo   dettato
costituzionale,   nel   rispetto   del   principio   di   unita'   ed
indivisibilita'   della   Repubblica,   sancito,  dell'art.  5  della
Costituzione.
  2. Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un
comune  impegno  che consenta di realizzare, contemperando le ragioni
dell'unita'  con  quelle  delle  autonomie, una consapevole direzione
politico-istituzionale   del   processo  di  adeguamento  alle  nuove
disposizioni   costituzionali.  A  tal  fine,  si  riconosce  che  la
separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio
della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica,
finalizzata alla ricerca della piu' ampia convergenza, per addivenire
a   soluzioni   condivise   in   ordine   alle   rilevanti  questioni
interpretative e di attuazione poste dalla riforma costituzionale del
titolo V.
  3.  In  tale  ottica,  e'  auspicabile che sia quanto prima attuata
l'integrazione   della   commissione   bicamerale  per  le  questioni
regionali, come consentito dall'art. 11 della legge costituzionale n.
3  del  2001, e nel contempo che siano rivalutate e rese operative le
altre  sedi  di  confronto,  quali  la  Conferenza  unificata  di cui
all'art.  8,  comma  1,  del decreto legislativo n. 281 del 1997 ed i
consigli regionali delle autonomie, previsti dal nuovo art. 123 della
Costituzione.
II) Principi dell'azione comune ed argomenti di approfondimento.
  1. Costituiscono principi essenziali dell'azione comune:
    a)  privilegiare,  tra piu' possibili interpretazioni della legge
costituzionale,   la   piu'   aderente  alla  logica  del  pluralismo
autonomistico cui e' ispirata la riforma costituzionale;
    b)  considerare il principio di sussidiarieta', elemento fondante
della   riforma,   unitamente  ai  principi  di  differenziazione  ed
adeguatezza;
    c)   garantire,  in  ogni  caso,  il  rispetto  dei  principi  di
continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico.
  2.  In  relazione  ai  poteri  legislativi assegnati, lo Stato e le
regioni  individuano  e  delimitano i rispettivi ambiti di competenza
per   un   corretto   esercizio   delle  funzioni  legislative.  Tale
delimitazione  si  rende  necessaria  anche  al fine di dare certezza
dell'ambito delle materie rimesse in competenza residuale regionale e
per  l'individuazione  di  soluzioni  volte a prevenire e limitare il
contenzioso costituzionale.
  3.  Lo  Stato  e  le  regioni,  nell'esercizio  delle loro potesta'
legislative,  assumono, altresi', l'impegno di verificare, in fase di
predisposizione  degli  atti  normativi,  il  puntuale rispetto degli
ambiti  di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale.
La   verifica  riguarda  anche  i  provvedimenti  gia'  in  corso  di
perfezionamento,  proponendone, ove occorra, la modifica o il ritiro.
A  questi  fini i presidenti delle regioni si impegnano ad orientare,
in  ogni  sede ed in ogni fase, l'iniziativa legislativa delle giunte
regionali.  Il  Presidente  del  Consiglio  si impegna ad emanare una
direttiva  a  tutti i Ministri per orientare l'iniziativa legislativa
del  Governo,  in  ogni  sede  ed in ogni fase, al rispetto del nuovo
assetto costituzionale.
  4.  Per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale, si conviene sulla
necessita' di introdurre nel DPEF la previsione:
    di  una  conferenza mista per definire l'impianto complessivo del
federalismo fiscale;
    dell'avvio   del   trasferimento   di  una  parte  delle  risorse
necessarie  per  svolgere  le  competenze  esclusive  e  le  funzioni
amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da
definire  in  legge  finanziaria, senza oneri finanziari addizionali,
con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico
del  bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per
le strutture ed il personale statali.
  5.  Per  quanto  riguarda  l'esercizio  delle  funzioni statutarie,
regolamentari  e  amministrative  spettanti  alle istituzioni locali,
occorre   dare  piena  attuazione  alle  disposizioni  dettate  dagli
articoli  114,  117  e  118  della  Costituzione. In tale fase, vanno
determinate  le  funzioni  fondamentali  di comuni, province e citta'
metropolitane  ai  sensi  dell'art. 117, secondo comma, lettera p), e
vanno  osservati  i  principi  di  sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza  nell'attribuzione  delle funzioni amministrative, il cui
esercizio  e  organizzazione  compete ai comuni, singoli o associati,
anche nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, e
qualora  lo  richiedano  esigenze di unitarieta', alle province, alle
citta' metropolitane, alle regioni ed allo Stato. Tali obiettivi sono
raggiunti  attraverso  la  revisione  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  quale  intervento necessario,
accanto all'adozione di ulteriori leggi statali e di leggi regionali,
per attuare gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.
  6.  Modalita' operative di coordinamento e di collaborazione tra il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la
Conferenza   Stato-regioni   e   la   Conferenza   unificata  saranno
individuate  al  fine  di  realizzare  le  opportune  sinergie  tra i
medesimi organismi.
III) Modalita' organizzative.
  1.   La  sede  istituzionale  di  confronto  e'  individuata  nella
Conferenza unificata.
  Le   riunioni   della   Conferenza   hanno   cadenza   periodica  e
costituiscono  il  momento  di confronto politico, di valutazione, di
indirizzo  e  di  verifica  per  l'attuazione  della presente intesa.
L'approfondimento degli specifici argomenti individuati e' affidata a
tavoli tecnici.
  2.  I  soggetti  firmatari  si  impegnano,  altresi',  a  ricercare
ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche eventuali nuovi
strumenti di collaborazione e di intesa.
    Roma, 20 giugno 2002

            Il presidente della Conferenza dei presidenti
               delle regioni e delle province autonome
                                Ghigo

                   Il presidente dell'Associazione
                  nazionale comuni italiani (ANCI)
                              Domenici

                   Il presidente dell'Associazione
                  nazionale province d'Italia (UPI)
                                 Ria

           p. Il presidente dell'Unione nazionale comuni,
                  comunita' ed enti montani (UNCEM)
                              Prignachi

                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi