REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 33 

  Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7  (Disposizioni  regionali  in
materia di espropriazione per pubblica utilita'). 
(GU n.9 del 27-2-2016)

 
         (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale n.  44/2  del  13  ottobre
2015; 
 
                              Promulga 
 
  la seguente  legge regionale e  ne  dispone  la  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo: 
                               Art. 1 
 
                      Modifica alla L.R. 7/2010 
 
  1. Dopo l'articolo 17 della L.R. 3 marzo 2010, n.  7  (Disposizioni
regionali in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita')  e'
inserito il seguente: 
  "Art.  17-bis  (Servitu'  di  allagamento).  -  1.   Le   procedure
espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione
hanno ad oggetto  anche  le  limitazioni  al  diritto  di  proprieta'
derivanti dal periodico allagamento delle aree per le  quali  non  si
proceda tramite ablazione del diritto di proprieta'. 
  2. L'autorita' competente come individuata all'articolo 3, nei casi
di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitu' di allagamento
sulle aree interessate dall'espansione delle acque. 
  3. Le servitu'  di  cui  al  presente  articolo  sono  iscritte  ai
pubblici  registri  immobiliari   a   cura   dell'ente   realizzatore
dell'opera. 
  4.  Con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge   e'   adottato   un
disciplinare che definisce i criteri di  valutazione  dell'indennita'
nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo conto  in
particolare della frequenza e della durata delle piene e  dei  volumi
di acqua previsti. 
  5. Ai proprietari delle aree assoggettate alla  costituzione  delle
servitu' di cui al presente  articolo  e'  comunque  corrisposta  una
indennita' determinata in misura non inferiore al quaranta per  cento
e non superiore ai due terzi dell'indennita' di  esproprio  calcolata
per la  medesima  area  a  termini  della  normativa  in  materia  di
espropriazioni. 
  6. Salvo quanto previsto dal comma 4, per le  aree  assoggettate  a
servitu' di allagamento, dalla data del  provvedimento  della  Giunta
regionale,  non  sono  riconosciute  ulteriori  somme  a  titolo   di
indennizzo o risarcimento per eventuali danni. 
  7.  Per  quanto  non  disposto  nel  presente   articolo,   trovano
applicazione le disposizioni del D.P.R. 327/2001. 
  8. Alle amministrazioni comunali nei cui territori sono  realizzate
le casse di espansione e' riconosciuto un ristoro  consistente  nella
realizzazione di opere di mitigazione  delle  criticita'  idrauliche,
idrogeologiche ed ambientali.". 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
    L'Aquila, 30 ottobre 2015 
 
                              D'ALFONSO 
 
(Omissis).