Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita').(GU n.9 del 27-2-2016)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 44/2 del 13 ottobre 2015; Promulga la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo: Art. 1 Modifica alla L.R. 7/2010 1. Dopo l'articolo 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita') e' inserito il seguente: "Art. 17-bis (Servitu' di allagamento). - 1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprieta' derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprieta'. 2. L'autorita' competente come individuata all'articolo 3, nei casi di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitu' di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle acque. 3. Le servitu' di cui al presente articolo sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera. 4. Con provvedimento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e' adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione dell'indennita' nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti. 5. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitu' di cui al presente articolo e' comunque corrisposta una indennita' determinata in misura non inferiore al quaranta per cento e non superiore ai due terzi dell'indennita' di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazioni. 6. Salvo quanto previsto dal comma 4, per le aree assoggettate a servitu' di allagamento, dalla data del provvedimento della Giunta regionale, non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni. 7. Per quanto non disposto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 327/2001. 8. Alle amministrazioni comunali nei cui territori sono realizzate le casse di espansione e' riconosciuto un ristoro consistente nella realizzazione di opere di mitigazione delle criticita' idrauliche, idrogeologiche ed ambientali.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 30 ottobre 2015 D'ALFONSO (Omissis).