Modificazioni allo statuto dell'Universita' (Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva).(GU n.299 del 21-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 229)
IL RETTORE - Veduto il Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73; - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni; - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217; - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28; - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168; - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341; - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257; - Veduto il D.M. 11 maggio 1995; - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96; - Veduto il D.M. 3 luglio 1996; - Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia; - Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996; - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; - Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni; - Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione. DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: ARTICOLO UNICO Dopo l'art. 848 del vigente testo dello Statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA secondo il seguente articolato: Art. 1. E' costituita la Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'universita' degli Studi di Pavia (sede di Varese). La Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. Art. 2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia plastica e ricostruttiva. Art. 3. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva. Art. 4. Il Corso ha la durata di 5 anni. Art. 5. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della I e della II Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Pavia (Sede Amministrativa presso la II Facolta' di Medicina e Chirurgia con sede in Varese), del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche di Varese e quelle dell'Ospedale Multizonale di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del D. L.vo 257/1991 ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico- disciplinari e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti Aree funzionali e discipline. Art. 6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi. Art. 7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in Medicina e Chirurgia. Per l'iscrizione alla Scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 8. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti: A. Area propedeutica generale Obiettivo: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09 A Anatomia Umana E09B Istologia F03X Genetica medica F04A Patologia generale F06A Anatomia patologica B. Area propedeutica clinica Obiettivo: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica. Settori: F08A Chirurgia generale F08B Chirurgia plastica C. Area clinica complementare Obiettivo: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica. Settori: F10B Urologia F12B Neurochirurgia F13C Chirurgia maxillo-facciale F15A Otorinolaringoiatria F17X Malattie cutanee e veneree F20X Ginecologia ed ostetricia D. Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica Obiettivo: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica della specialita'. Settori: F08B Chirurgia plastica E. Area disciplinare metodologie complementari Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative. Settori: E07X Farmacologia E10X Biofisica medica F08B Chirurgia plastica Art. 9. L'attivita' didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue: I Anno Area propedeutica generale (ore 100) E09A Anatomia umana ore 30 B09B Istologia ore 10 F03X Genetica medica ore 10 F04A Patologia generale ore 30 F06A Anatomia patologica ore 20 Area propedeutica clinica (ore 100) F08A Chirurgia generale ore 50 F08B Chirurgia plastica ore 50 II Anno Area propedeutica clinica (ore 100) F08 A Chirurgia generale ore 100 Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica (ore 100) F08 B Chirurgia plastica ore 100 III Anno Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica (ore 150) F08 B Chirurgia plastica ore 150 Area clinica complementare (ore 50) F10B Urologia ore 10 F17X Malattie cutanee e veneree ore 30 F20X Ginecologia ed ostetricia ore 10 IV Anno Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica (ore 150) F08 B Chirurgia plastica ore 150 Area clinica complementare (ore 50) F12B Neurochirurgia ore 10 F13C Chirurgia maxillo-facciale ore 20 F15A Otorinolaringoiatria ore 20 V Anno Area disciplinare metodologie complementari F08B Chirurgia plastica ore 150 E07X Farmacologia ore 20 E10X Biofisica medica ore 30 Art. 10. Durante i 5 anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (L. 428/1990 e D.L/vo 257/1991): - Divisione di Chirurgia 1 dell'Ospedale di Circolo di Varese - Servizio di Odontostomatologia dell'Ospedale di Circolo di Varese - Divisione di Ginecologia e Ostetricia A dell'Ospedale di Circolo di Varese - Servizio di Anestesia e Rianimazione B dell'Ospedale di Circolo di Varese - Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica dell'Ospedale di Circolo di Varese - Servizio di Radiologia dell'Ospedale di Circolo di Varese - Divisione di Urologia dell'Ospedale di Circolo di Varese - Divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale di Circolo di Varese La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale piu' le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della Scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio Sanitario Nazionale, avverra' secondo delibera del consiglio della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8. Art. 11. Il Consiglio della Scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in Chirurgia Plastica secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonche' gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche ivi comprese le attivita' pratiche di laboratorio e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato; Il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi. Art. 12. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Art. 13. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile l'attivita' svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione Art. 14. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di: a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi; b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: i. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; ii. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; iii. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel Regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 15. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle Scuole di Specializzazione. Pavia, 31 ottobre 1996 p. Il rettore: VITA FINZI