UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996 

    Modificazioni    allo   statuto   dell'Universita'   (Scuola   di
specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva).
(GU n.299 del 21-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 229)

                             IL RETTORE
    - Veduto il Testo Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
    -  Veduto  il  Regio  Decreto  Legge  20  giugno  1935  n.  1071,
convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
    - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n.  1652 e successive
modificazioni;
    - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
    - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
    - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
    - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
    - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
    - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
    - Veduto il D.M. 11 maggio 1995;
    - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del
piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
    - Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
    - Vedute le proposte di modifica dello  Statuto  formulate  dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
    -  Riconosciuta  la  particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art.  17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
    - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
    - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi
di  Pavia,  emanato  con  decreto  rettorale  del  12 settembre 1996,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta  Ufficiale
n.  224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che il loro inserimento e' previsto nel  regolamento  didattico  di
Ateneo;
    -  Considerato  che  nelle more dell'approvazione e di emanazione
del  regolamento  didattico   di   Ateneo   le   modifiche   relative
all'ordinamento  degli  studi dei corsi di laurea, di diploma e delle
scuole di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  17 del Testo Unico piu' sopra citato e
approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con  R.D.
13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni;
    -  Considerata  la necessita' di procedere ad una riarticolazione
dello Statuto contenente  gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di
laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione.
                               DECRETA
    Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di Pavia approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
    Dopo  l'art. 848 del vigente testo dello Statuto, al titolo XVIII
e  con  scorrimento  automatico  degli  articoli  successivi,   viene
inserita  la  Scuola  di  Specializzazione  in  CHIRURGIA  PLASTICA E
RICOSTRUTTIVA secondo il seguente articolato:
    Art. 1. E' costituita la Scuola di Specializzazione in  Chirurgia
plastica  e  ricostruttiva  presso l'universita' degli Studi di Pavia
(sede di Varese). La Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica
e  ricostruttiva  risponde  alle  norme  generali  delle  Scuole   di
Specializzazione dell'area medica.
    Art.  2.  La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della Chirurgia plastica e ricostruttiva.
    Art. 3. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in  Chirurgia
plastica e ricostruttiva.
    Art. 4. Il Corso ha la durata di 5 anni.
    Art.  5.  Concorrono  al  funzionamento della Scuola le strutture
della I e della II Facolta' di Medicina e Chirurgia  dell'Universita'
degli  Studi  di  Pavia (Sede Amministrativa presso la II Facolta' di
Medicina e Chirurgia con sede in Varese), del Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche di Varese e quelle dell'Ospedale Multizonale di
Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7
del  D.  L.vo  257/1991  ed  il  relativo   personale   universitario
appartenente  agli  specifici  settori  scientifico-  disciplinari  e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti  Aree  funzionali  e
discipline.
    Art.  6.  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili, la
Scuola e' in  grado  di  accettare  il  numero  massimo  di  iscritti
determinato  in  4  per  ciascun  anno  di corso, per un totale di 20
specializzandi.
    Art. 7. Sono ammessi  alle  prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati  in  Medicina  e  Chirurgia. Per l'iscrizione alla Scuola e'
richiesto il possesso del  diploma  di  abilitazione    all'esercizio
della professione.
    Art.   8.   Gli   insegnamenti   relativi   a  ciascuna  area  di
addestramento     professionalizzante     e     relativi      settori
scientifico-disciplinari sono i seguenti:
    A. Area propedeutica generale
    Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conseguire  la preparazione
sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica
e biologia dei trapianti, di  embriologia  con  particolare  riguardo
alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della
cute,  parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione
tissutale con particolare riguardo alle ustioni.
    Settori: E09 A Anatomia Umana
    E09B Istologia
    F03X Genetica medica
    F04A Patologia generale
    F06A Anatomia patologica
    B. Area propedeutica clinica
    Obiettivo: lo specializzando deve conseguire la  preparazione  di
base   necessaria  all'esecuzione  di  un  intervento  chirurgico  in
elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti  eventualita'
che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.
    Settori: F08A Chirurgia generale
    F08B Chirurgia plastica
    C. Area clinica complementare
    Obiettivo:   l'area   deve  fornire  le  conoscenze  cliniche  ed
applicative integrative della chirurgia plastica.
    Settori: F10B Urologia
    F12B Neurochirurgia
    F13C Chirurgia maxillo-facciale
    F15A Otorinolaringoiatria
    F17X Malattie cutanee e veneree
    F20X Ginecologia ed ostetricia
    D. Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica
    Obiettivo: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e  delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica della
specialita'.
    Settori: F08B Chirurgia plastica
    E. Area disciplinare metodologie complementari
    Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le  conoscenze  utili
per   la   pratica   applicativa  delle  metodologie  di  gestione  e
programmazione   dell'attivita'   chirurgica,   delle    applicazioni
tecnologiche  e  di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle
banche dei tessuti, delle terapie riabilitative.
    Settori: E07X Farmacologia
    E10X Biofisica medica
    F08B Chirurgia plastica
    Art. 9. L'attivita' didattica comprende  ogni  anno  200  ore  di
didattica  formale  e  seminariale  ed attivita' di tirocinio guidate
sino  a  raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per  il
personale  medico  a  tempo  pieno  operante  nel  Servizio Sanitario
Nazionale.
    La frequenza della didattica formale e seminariale avviene  nelle
diverse aree come segue:
    I Anno
    Area propedeutica generale (ore 100)
    E09A Anatomia umana                                        ore 30
    B09B Istologia                                             ore 10
    F03X Genetica medica                                       ore 10
    F04A Patologia generale                                    ore 30
    F06A Anatomia patologica                                   ore 20
    Area propedeutica clinica (ore 100)
    F08A Chirurgia generale                                    ore 50
    F08B Chirurgia plastica                                    ore 50
    II Anno
    Area propedeutica clinica (ore 100)
    F08 A Chirurgia generale                                  ore 100
    Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica (ore 100)
    F08 B Chirurgia plastica                                  ore 100
    III Anno
    Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica (ore 150)
    F08 B Chirurgia plastica                                  ore 150
    Area clinica complementare (ore 50)
    F10B Urologia                                              ore 10
    F17X Malattie cutanee e veneree                            ore 30
    F20X Ginecologia ed ostetricia                             ore 10
    IV Anno
    Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica (ore 150)
    F08 B Chirurgia plastica                                  ore 150
    Area clinica complementare (ore 50)
    F12B Neurochirurgia                                        ore 10
    F13C Chirurgia maxillo-facciale                            ore 20
    F15A Otorinolaringoiatria                                  ore 20
    V Anno
    Area disciplinare metodologie complementari
    F08B Chirurgia plastica                                   ore 150
    E07X Farmacologia                                          ore 20
    E10X Biofisica medica                                      ore 30
    Art.  10. Durante i 5 anni di corso e' richiesta la frequenza nei
seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono,
oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un  congruo  addestramento
professionale  pratico  compreso  il tirocinio nella misura stabilita
dalle normative comunitarie (L.  428/1990 e D.L/vo 257/1991):
    - Divisione di Chirurgia 1 dell'Ospedale di Circolo di Varese
    - Servizio di  Odontostomatologia  dell'Ospedale  di  Circolo  di
Varese
    -  Divisione  di  Ginecologia  e  Ostetricia  A  dell'Ospedale di
Circolo di Varese
    - Servizio di Anestesia e Rianimazione B dell'Ospedale di Circolo
di Varese
    - Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica  dell'Ospedale  di
Circolo di Varese
    - Servizio di Radiologia dell'Ospedale di Circolo di Varese
    - Divisione di Urologia dell'Ospedale di Circolo di Varese
    - Divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale di Circolo di Varese
    La  frequenza  nelle  varie aree per 200 ore annue complessive di
didattica formale e seminariale piu' le ore di tirocinio guidate,  da
effettuare  frequentando  le strutture sanitarie della Scuola, sino a
raggiungere l'orario annuo  complessivo  previsto  per  il  personale
medico  a  tempo  pieno  operante  nel  servizio Sanitario Nazionale,
avverra' secondo delibera del consiglio della  Scuola,  nel  rispetto
degli  obiettivi  generali  e  di quelli da raggiungere nelle diverse
aree,   degli   obiettivi   specifici   e   dei   relativi    settori
scientifico-disciplinari riportati all'art. 8.
    Art.  11.  Il  Consiglio  della  Scuola,  al  fine di ottenere la
formazione di medici specialisti in Chirurgia  Plastica  secondo  gli
obiettivi  generali  e  quelli  specifici  delle  diverse  aree e dei
relativi  settori  scientifico-disciplinari  riportati  all'art.   8,
nonche'  gli  standards  complessivi  di addestramento professionale,
determina, nel rispetto dei diritti dei malati:
    a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche ivi comprese
le attivita' pratiche di laboratorio e di tirocinio;
    b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato;
    Il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato  dal
Consiglio  della  Scuola  e reso pubblico nel Manifesto annuale degli
Studi.
    Art. 12. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono
guidati nel loro percorso formativo da tutori  designati  annualmente
dal   Consiglio   della  Scuola.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai  docenti
ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio
nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
    Art.  13. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare la frequenza
all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,   il   Consiglio  della  Scuola  puo'  riconoscere  utile
l'attivita' svolta nelle suddette strutture,  sulla  base  di  idonea
documentazione
    Art.  14.  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale
di  diploma,  deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa
preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di:
    a)   aver  frequentato  un  reparto  di  chirurgia  generale  e/o
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi;
    b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di
seguito specificato:
    i. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei  quali  almeno  il
10% condotti come primo operatore;
    ii. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
    iii.  almeno  250  interventi  di  piccola  chirurgia  generale e
specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
    Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.  Nel Regolamento  didattico  di
Ateneo  verranno  eventualmente  specificate le tipologie dei diversi
interventi ed il relativo peso specifico.
    Art. 15. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle norme generali delle Scuole di Specializzazione.
    Pavia, 31 ottobre 1996
                                            p. Il rettore: VITA FINZI