N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1998
N. 159 Ordinanza emessa il 23 settembre 1998 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di De Cesaris Benedetto ed altro Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Violazione degli obblighi di comunicazione e di tutela dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega - Riproposizione, per ritenuta permanenza della rilevanza, di questione oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 108/1998, di restituzione atti per il riesame della rilevanza alla luce delle modifiche normative apportate con d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389. (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52). (Cost., art. 76).(GU n.12 del 24-3-1999 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento relativo a De Cesaris Benedetto e Vaciago Cesare; Letta l'ordinanza con cui la Corte costituzionale ha ordinato, alla luce delle sopravvenute modifiche normative, la trasmissione degli atti a questo organo giudicante per una nuova valutazione della questione di costituzionalita' sollevata con provvedimento di questo pretore del 19 maggio 1997; Ritenuto che in realta lo jus superveniens non ha inciso in alcun modo sull'assetto normativo de quo, sospetto di incostituzionalita, vigente all'epoca della pronunzia della citata ordinanza pretorile; Che pertanto le argomentazioni svolte nella predetta ordinanza debbono ritenersi integralmente recepite nel presente provvedimento. P. Q. M. Conferma il proprio provvedimento del 19 maggio 1997; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituizionale; Dispone che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata a cura della cancelleria al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al presidente delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 23 settembre 1998. Il pretore: Salvatore Letti gli atti del procedimento relativo a De Cesaris Benedetto e Vaciago Cesare, esaminata l'istanza formulata dal p.m. che ha chiesto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.lgs. n. 22/1997 e udite le conclusioni dei difensori degli imputati sul punto, rileva quanto segue. I prevenuti sono stati tratti a giudizio per rispondere entrambi, in concorso tra loro, oltreche' del reato di stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi in assenza della prescritta autorizzazione, delle fattispecie contravvenzionali di omessa tenuta e/o compilazione dei registri di carico e scarico relativi ai predetti rifiuti e mancata comunicazione nei termini di legge alle autorita' competenti della quantita' e qualita' dei rifiuti tossici in questione prodotti e smaltiti nell'anno, sanzionate all'epoca della emissione del decreto di citazione a giudizio dagli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del d.-l. n. 397/1988. Tali norme incriminatrici trovavano a loro ragion d'essere nella esigenza di garantire attraverso la comminazione di sanzioni penali un accurato controllo sulla natura e quantita' dei rifiuti tossico-nocivi, finalizzato ad assicurare l'adozione delle opportune cautele per la legittima gestione delle suddette sostanze o oggetti destinati all'abbandono, dalla fase della raccolta alla fase residuale dello smaltimento delle stesse. Ebbene a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e nella specie dell'art. 52 del citato testo normativo i comportamenti omissivi sopra delineati configurano attualmente soltanto illeciti di natura amministrativa. Tale sopravvenuta depenalizzazione ad avviso del p.m. si pone in contrasto con il dettato costituzionale ed in particolare con gli artt. 10-11-76 e 77 della Costituzione in quanto non rispondente ai principi e criteri direttivi determinati dalla legge delega del 22 febbraio 1994, n. 146 contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Invero ad avviso di questo pretore le argomentazioni svolte dalla pubblica accusa a sostegno della eccezione di incostituzionalita' appaiono condivisibili. In primo luogo l'art. 2, lettera d), primo periodo, della sopra richiamata legge delega infatti fa espressamente salva la applicazione delle norme penali vigenti (deve intendersi, ovviamente all'epoca della sua emanazione), stabilendo poi che soltanto "ove sia necessario" (e quindi esclusivamente nella situazione di vuoto normativo) saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. Risulta conseguentemente configurabile uno sconfinamento del Governo dai limiti delle direttive impartitegli dal Parlamento laddove ha previsto come illecito amministrativo all'art. 52 d.lgs. n. 22/1997 un comportamento gia' penalmente sanzionato al momento della emanazione della legge delega del 1994. In secondo luogo, ad avviso di questo pretore, il citato art. 2 della legge da ultimo richiamata sempre alla lettera d) evidenzia un ulteriore motivo di contrasto della norma sospettata di incostituzionalita' con gli artt. 77 e 76 della Costituzione statuendo quanto segue: "Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente dell'ammenda fino a L. 20.000.000 e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689...". Orbene non puo' dubitarsi che la predetta normativa in materia di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico nel caso cui venga disattesa contribuisca a determinare la lesione o quanto meno la esposizione a pericolo di un interesse generale dell'ordinamento interno che e' quello della tutela dell'ambiente inteso "come un bene unitario distinto ed autonomo dai beni che lo compongono". In realta' la ottemperanza agli obblighi, apparentemente solo formali inerenti ai predetti registri, si pone come fondamentale presupposto nella prospettiva del controllo e della corretta gestione di quelle sostanze che per caratteristiche di tossicita' e nocivita' possono cagionare se non adeguatamente classificate e trattate, seri danni ambientali. Tali norme costituiscono quindi il necessario prodromo della repressione degli abusi in materia ambientale. Occorre sottolineare inoltre che il richiamo fatto dall'art. 2 della legge del 1994 agli artt. 34 e 35 della legge n. 689/1981, a soli fini esemplificativi (la legge delega recita infatti testualmente "interessi generali... del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689"), non puo' ovviamente ritenersi preclusivo della individuazione in quell'ampio concetto ("interessi generali") delineato dal legislatore delegante, delle disposizioni normative in materia di "registrazioni e comunicazioni concernenti i rifiuti" dettate sicuramente a garanzia del preminente interesse dell'ordinamento interno alla tutela dell'ambiente. Appare infine utile sottolineare, seppur ad avviso di questo organo giudicante il rilievo che segue travalica da quello che e' il sommario giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione prospettata dal p.m., che la eventuale pronunzia di incostituzionalita' da parte del "giudice delle leggi" non configurerebbe quel provvedimento a carattere additivo che la Consulta, in forza di una giurisprudenza consolidata, ritiene eccedente dall'ambito dei propri poteri. In realta' l'intervento richiesto alla Corte costituzionale non implicherebbe nell'ipotesi di dichiarazione di incostituzionalita', la creazione di un precetto penale o l'ampliamento di una fattispecie penale gia' definita, ma determinerebbe soltanto la caducazione della norma in contrasto con la carta costituzionale con la conseguente reviviscenza del precetto previgente o comunque con il conseguente spianamento della strada al legislatore per riformulare il predetto precetto sulla base dei confini gia' delineati dal Parlamento nella legge delega. Alla luce di quanto sopra evidenziato appare pertanto a questo pretore non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.lgs. n. 222/1997 per contrasto con l'art. 76 Cost.. La questione si appalesa poi rilevante in quanto il giudizio non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della stessa. Non puo' essere infine disposta la separazione delle imputazioni in quanto la riunione delle stesse appare assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.
P. Q. M. Sospende il processo relativo a De Cesaris Benedetto e Vaciago Cesare e ordina la immediata trasmissone degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata a cura della cancelleria al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del parlamento. Roma, addi' 19 maggio 1997. Il pretore: Salvatore 99C0247