Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Orvieto".(GU n.134 del 9-6-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Orvieto", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 agosto 1971) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1973), decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo 1983) e decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Orvieto" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Orvieto" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - Il vino "Orvieto" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 65%; Verdello: dal 15 al 25%; Grechetto, Cannaiolo bianco (localmente chiamato Drupeggio), Malvasia toscana globalmente: dal 20 al 35% di cui la Malvasia toscana non piu' del 20%. E' inoltre consentito, nella percentuale massima del 15%, l'utilizzo di vitigni a bacca bianca non aromatici purche' gli stessi siano raccomandati o autorizzati sia nella provincia di Terni che in quella di Viterbo. Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino "Orvieto" devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Montecchio, Fabro Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio e Porano. Tale zona e' cosi' delimitata: sulla strada che da Castel Viscardo conduce a monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest'ultimo ed all'altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia, in prossimita' della q. 164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende, in direzione nord-est, la strada che porta alla Borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie. Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano prende il sentiero che conduce alla localita' Pratale (q. 360) e, proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima fino al centro abitato ed alla uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo ed all'altezza di q. 240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord-ovest, prende il sentiero che passa per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a quota 222 in prossimita' di un corso d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimita' delle q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324. S.C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359, 382,393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro. Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud- est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro); da qui' procede sulla strada statale Umbro-Casentinese fino alla frazione di S. Maria; superato il centro abitato di S. Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando in prossimita' del Poderocchio il confine della provincia tra Peruria e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino ad incontrare al km 72 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Montegiove sino ad incontrare in localita' Ceppete il R. della fonte dell'Olimpia affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino al T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluente in questi del fosso della Volpia q. 202. In prossimita' della confluenza, sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende della confluenza, sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S.C. Gregorio (q. 290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo ed infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord ed alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo sino ad incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C.se Mealla. Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad incontrare a q. 544 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni. All'uscita del cento abitato di Bagni segue il sentiero che in direzione nord-est, passando per il podere S. Maria, Arriva al T. Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraversa il R. Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada che conduce a S. Faustino e prima di giungervi, all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui' prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C. Nova, C. dei Frati fino al fosso della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca. Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale ragginge C. Bianca (q. 382) e di qui', proseguendo, si congiunge a q. 322 con la strada che porta all'Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio, prende la strda statale Orvietana (n. 79-bis), in direzione est ed in prossimita' del km 10 a q. 550 prende la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Pode. Grotte Bandrilli raggiunge Corbara; da qui' risale verso nord per la strada che lambendo la localita' Prati ed attraverso il poder Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume. In prossimita' del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la localita' Piantatella, passa per la q. 245, costeggia ad ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero q. 380 e 390 e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino ad incontrare il fosso Pasquarella, in prossimita' della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che in direzione sud-ovest passa per le quote 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella dei Pazzi. Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell'Argentario, superato di poco il ponte a quota 308, prende i sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i podere Casanova e le localita' S. Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera sino ad incrociare il fosso della Bandita che discende sino ad incontrare per seguirla la strada che conduce a Tenaglie. Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passando per i P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitelle e Poggio S. Biagio, sino ad incrociare il fosso Porcianese discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino ad incrociare quella che con- duce a Civitella d'Agliano prosegue lungo quest'ultima in direzione di Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le localita' Morro della Chiesa e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa il Rio Chiaro (q. 214) e prosegue per le quote 252,299 sino a raggiungere in prossimita' del km 8 la strada che da S. Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano. Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimita' delle C.se Buonviaggio. Segue la strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui' in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni), fino a quota 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato, porta a S. Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, al supera ed all'incrocio del sentiero con il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite di confine tra Castel Giorgio ed Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino ad incrociare i sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui' prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per pod.re Molare 2, prima di giungere a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimita' della cosi' detta Ripa che limita l'altopiano della Piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigenti destinati alla produzione del vino "Orvieto" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono petanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati. L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i 100 ed i 500 metri s.l.m. I sesti d'impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' possibile comunque l'introduzione di sesti d'impianto e forme di allevamento che tendono al miglioramento della qualita'. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Orvieto" non deve essere superiore a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione del vino "Orvieto" devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 gradi. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3. E' inoltre facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle forste, su richiesta degli interessati, di consentire, ai fini della denominazione di origine controllata "Orvieto", la vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate che gia' vinifichino al momento dell'entrata in vigore della presente modifica al disciplinare di produzione. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. Art. 6. - Il vino "Orvieto" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: bianco paglierino piu' o meno carico; odore: delicato e gradevole; sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato fine delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco netto. Art. 7. - L'uso della specificazione "Classico", in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Orvieto" e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica appresso indicata, vinificate nella stesa e, comunque, nell'ambito dei comuni il cui territorio, in tutto o in parte, rientra nella zona medesima. Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1931, e' cosi' delimitata: Sulla destra del torrente Paglia: partendo dalla stazione di Allerona, il confine segue dapprima la linea ferroviaria Chiusi-Orte, poi il corso del torrente Paglia e di un suo piccolo affluente di destra, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo. Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la cosi' detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sud- ovest) alla Piana di Orvieto. La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui', seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le province di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull'altipiano, torna veso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco dopo la confluenza del Paglia. Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta al Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da qui' tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pogliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto- Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da Salviano, il confine e' segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui', per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si getta nel torrente Paglia, bensi' nel Tevere, da tale confluenza il confine risale il Tevere, fino ad incontrare la delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia). In deroga il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' consentire la vinificazione del vino "Orvieto Classico" a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della zona classica e limitatamente alle uve "Orvieto Classico" prodotte e/o: conferite, che dimostrino di aver vinificato con continuita' le uve della zona dell'"Orvieto Classico" nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica al disciplinare di produzione. Art. 8. - Alla denominazione di origine controllata "Orvieto" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "ex- tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Orvieto" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.