MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini  di modificazione al disciplinare di produzione
   della denominazione di origine controllata "Orvieto".
(GU n.134 del 9-6-1992)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  del  12  luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare  di  produzione  del
vino  a  denominazione di origine controllata "Orvieto", riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  1971  (Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 31 agosto 1971) e successivamente modificata con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 ottobre 1972 (Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1973), decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  ottobre  1982  (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo
1983) e decreto del Presidente  della  Repubblica  18  novembre  1987
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988), propone la modifica del
disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
           denominazione di origine controllata "Orvieto"
   Art. 1. - La denominazione di  origine  controllata  "Orvieto"  e'
riservata  al  vino  che  risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   Art. 2. -  Il  vino  "Orvieto"  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti   dai   vigneti  composti  dai  vitigni  seguenti,  nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
    Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 65%;
    Verdello: dal 15 al 25%;
    Grechetto,  Cannaiolo  bianco  (localmente  chiamato  Drupeggio),
Malvasia  toscana  globalmente:  dal  20  al  35%  di cui la Malvasia
toscana non piu' del 20%.
   E'  inoltre  consentito,  nella  percentuale  massima   del   15%,
l'utilizzo di vitigni a bacca bianca non aromatici purche' gli stessi
siano  raccomandati o autorizzati sia nella provincia di Terni che in
quella di Viterbo.
   Art. 3. - Le uve destinate  alla  produzione  del  vino  "Orvieto"
devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte,
i  territori  amministrativi  dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona,
Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo,  Ficulle,  Guardea,
Montecchio, Fabro Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Castiglione in
Teverina,  Civitella  d'Agliano,  Graffignano, Lubriano, Bagnoregio e
Porano.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    sulla strada che da Castel Viscardo conduce  a  monte  Rubiaglio,
poco  prima  del  centro abitato di quest'ultimo ed all'altezza dello
stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la  variante
a  valle  dell'abitato  fino  all'incrocio  della strada che porta al
podere Stabbione, segue quindi la  medesima  sino  ad  incontrare  il
fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza
con  il  T.  Paglia,  in  prossimita'  della  q.  164.  Dal  punto di
confluenza in linea retta raggiunge il  podere  Molino  e  da  podere
Molino  prende,  in  direzione  nord-est,  la  strada  che porta alla
Borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie.
Risale  tale  fosso  sino all'altezza del podere Pianociano prende il
sentiero che conduce alla localita' Pratale (q. 360) e,  proseguendo,
incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima fino al
centro  abitato  ed  alla uscita del medesimo segue la strada che, in
direzione nord-est, passa per podere Fontalone e  prosegue  su  detta
strada  fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa
e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso  Rivarcale;
discende  lungo  il  medesimo  ed  all'altezza  di  q.  240  segue in
direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e  poi
in  direzione  nord-ovest,  prende  il  sentiero che passa per podere
Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino  a
q.  227  e  al  ponte  sul  fosso  Rimucchie segue una linea retta in
direzione est fino a quota 222 in prossimita' di un corso d'acqua che
discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto  in  prossimita'
delle  q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende
la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende  il
sentiero  che in direzione nord passa per q. 324. S.C. Marco, procede
sempre verso nord lungo tale  sentiero,  costeggiando  le  quote  348
(Olivello), 359, 382,393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che
porta  a  Fabro.  Su questa via procede per Poggio della Fame da dove
seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada  che
da Salci conduce a Fabro.
   Lungo  tale  strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-
est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245
(S. Lazzaro); da qui' procede sulla strada statale  Umbro-Casentinese
fino  alla  frazione  di  S.  Maria; superato il centro abitato di S.
Maria segue la vecchia strada statale  Umbro-Casentinese  incrociando
in prossimita' del Poderocchio il confine della provincia tra Peruria
e  Terni,  procede  lungo  tale confine in direzione nord-est sino ad
incontrare al km 72 la  strada  statale  Umbro-Casentinese  (n.  71);
lungo  la  medesima  discende  verso  sud  per  un  breve tratto fino
all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini  I  e  Cicolini
II,  segue  tale  via sino a raggiungere la q.  427, da dove prosegue
per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione  e  raggiunge  la
strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato
e  prosegue  verso Montegiove sino ad incontrare in localita' Ceppete
il R. della fonte dell'Olimpia affluente  di  destra  del  T.  Sorre.
Segue  questo  corso  d'acqua sino al T. Sorre e poi sempre verso sud
sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il  T.
Chiani sino all'affluente in questi del fosso della Volpia q. 202. In
prossimita'  della  confluenza,  sulla  sponda  opposta del T. Chiani
segue il sentiero che scende della confluenza, sulla  sponda  opposta
del  T.  Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la
Casella (q. 230), S.C. Gregorio (q.   290);  e  quindi  in  direzione
ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e
Poggio Tonolo ed infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di
Poreale,  segue  tale  affluente  per tutto il suo corso in direzione
nord ed alla confluenza con il R.   di Poreale,  risale  quest'ultimo
sino  ad  incrociare  a  q.  484 il sentiero che porta a C.se Mealla.
Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad incontrare a  q.  544
la  strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) e in direzione sud-ovest
discende sulla medesima sino  alla  frazione  Bagni.  All'uscita  del
cento  abitato  di Bagni segue il sentiero che in direzione nord-est,
passando per il podere S. Maria, Arriva al T. Chiani, lo attraversa e
sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraversa
il  R.  Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la
contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue  poi  la  strada
che  conduce a S. Faustino e prima di giungervi, all'altezza di Villa
Laura,  segue  la  via  che  conduce,  in  direzione  sud-est,  a  S.
Bartolomeo,  da qui' prosegue verso sud per il sentiero che passa per
Casone, C. Nova, C.   dei Frati fino al  fosso  della  Capretta,  che
attraversa  all'altezza  di  C.  Bianca.  Costeggiando il fosso della
Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale ragginge C. Bianca
(q. 382) e di qui', proseguendo, si congiunge a q. 322 con la  strada
che  porta  all'Osteria  della Padella e prosegue lungo questa strada
fino al bivio per S. Giorgio, prende la strda statale  Orvietana  (n.
79-bis), in direzione est ed in prossimita' del km 10 a q. 550 prende
la  via  che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello,
il Pegno, Pode. Grotte Bandrilli raggiunge Corbara;  da  qui'  risale
verso  nord  per  la  strada  che  lambendo  la  localita'  Prati  ed
attraverso il poder Ischia, raggiunge il fosso  dei  Grottoni,  segue
questo  corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi
il corso del fiume.  In prossimita' del fosso  Pianicello  prende  in
direzione  nord  il sentiero che attraversa la localita' Piantatella,
passa per la q.  245, costeggia ad ovest il Poggio e prosegue  sempre
verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il
sentiero  q.  380  e 390 e quindi piegando verso est raggiunge q. 457
dove segue la strada che porta a Titignano;  costeggiando  il  centro
abitato  scende  lungo  la  strada  verso  sud, fino a raggiungere il
limite di confine della provincia che segue  nella  stessa  direzione
fino  al  Tevere;  risale  il  Tevere  fino  ad  incontrare  il fosso
Pasquarella, in prossimita' della confluenza di  quest'ultimo  prende
il  sentiero  che in direzione sud-ovest passa per le quote 304, 398,
460, 467, 494, attraversa la  valle  Spinosa  e  raggiunge  l'edicola
dedicata  a  S.  Sebastiano  sulla strada che conduce a Civitella dei
Pazzi.  Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al  ponte
dell'Argentario,  superato  di  poco  il  ponte a quota 308, prende i
sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i podere Casanova  e
le  localita'  S.   Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace
sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada
che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato  e
superatolo  prosegue  per  la  via che conduce a S. Angelo, lo supera
sino ad incrociare il  fosso  della  Bandita  che  discende  sino  ad
incontrare per seguirla la strada che conduce a Tenaglie. Da Tenaglie
segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato
e  passando  per  i  P.te  della  Stretta segue, sempre verso sud, la
strada che costeggia  M.  Civitelle  e  Poggio  S.  Biagio,  sino  ad
incrociare   il   fosso  Porcianese  discende  lungo  il  medesimo  e
successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua  confluenza  nel
Tevere,   risale   il  Tevere  fino  alla  confluenza  del  fosso  di
Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la
strada che conduce a Graffignano  (q.  91).  Segue  tale  strada  che
attraversa  Graffignano  e Tardane sino ad incrociare quella che con-
duce a Civitella d'Agliano prosegue lungo quest'ultima  in  direzione
di Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il
sentiero  che  passa  tra  le localita' Morro della Chiesa e Torriti.
Segue questo sentiero  che  attraversa  il  Rio  Chiaro  (q.  214)  e
prosegue  per  le quote 252,299 sino a raggiungere in prossimita' del
km 8 la strada che da S.   Michele  in  Teverina  porta  a  Civitella
d'Agliano.  Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di
S. Michele in Teverina  e  quindi  prosegue  e  attraversa  Vetriolo,
Ponzano  per  raggiungere  Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre
sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano.  Passando  al
di  fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso
nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese  (n.  71)
in  prossimita' delle C.se Buonviaggio. Segue la strada statale n. 71
sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui' in linea retta verso ovest passa
per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni), fino  a  quota  530
sulla  strada  che  attraverso Pian Rosato, porta a S. Quirico, segue
tale strada fino a q. 521  per  poi  prendere  il  sentiero  che,  in
direzione  ovest,  porta  a  la  Ceppa, al supera ed all'incrocio del
sentiero con il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest,  il
limite  di confine tra Castel Giorgio ed Orvieto, fino al fosso della
Vena, risale  quindi  questo  corso  d'acqua  sino  ad  incrociare  i
sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e
514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui' prende il sentiero verso
nord,  attraversa  il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero
fino a raggiungere la strada per pod.re Molare 2, prima di  giungere
a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza
in  prossimita'  della  cosi' detta Ripa che limita l'altopiano della
Piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord  per  la  Ripa
per  poi  seguire  la  strada  che porta a Castel Viscardo che supera
passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per  la  strada
di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigenti
destinati alla produzione del vino  "Orvieto"  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono petanto  da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti  di
giacitura  ed  esposizione  adatti,  con  esclusione  dei  terreni di
fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati.
   L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra  i  100
ed i 500 metri s.l.m.
   I  sesti  d'impianto  le  forme  di  allevamento  ed  i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E'  possibile  comunque l'introduzione di sesti d'impianto e forme
di allevamento che tendono al miglioramento della qualita'.
   La resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino
"Orvieto"  non  deve essere superiore a q.li 110 di uva per ettaro di
coltura specializzata.
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Le uve destinate alla  vinificazione  del  vino  "Orvieto"  devono
assicurare  al  medesimo  un  titolo  alcolometrico volumico naturale
minimo di 11 gradi.
   Art. 5. - Le operazioni  di  vinificazione  per  il  vino  di  cui
all'art.  1  devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di
produzione delimitata nell'art. 3.
   E' inoltre facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle forste,
su   richiesta  degli  interessati,  di  consentire,  ai  fini  della
denominazione di origine controllata "Orvieto", la  vinificazione  al
di  fuori  della  zona  di origine a condizione che si tratti di casi
preesistenti di aziende singole e/o associate che gia' vinifichino al
momento  dell'entrata  in   vigore   della   presente   modifica   al
disciplinare di produzione.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
consentite dalle normative vigenti atte a conferire al  vino  le  sue
peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  delle  uve in vino non deve essere superiore al
65%.
   Art. 6. - Il vino "Orvieto" all'atto  dell'immissione  al  consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: bianco paglierino piu' o meno carico;
    odore: delicato e gradevole;
    sapore:  secco  con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato
fine delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' facolta' del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
modificare,   con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati  per
l'acidita' e l'estratto secco netto.
   Art. 7. - L'uso della specificazione "Classico", in aggiunta  alla
denominazione  di  origine  controllata  "Orvieto"  e'  riservato  al
prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine  piu'  antica
appresso  indicata,  vinificate  nella stesa e, comunque, nell'ambito
dei comuni il cui territorio, in tutto o in parte, rientra nella zona
medesima.
   Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del  15  dicembre  1931,  e'  cosi'
delimitata:
   Sulla  destra  del  torrente  Paglia:  partendo  dalla stazione di
Allerona, il confine segue dapprima la linea ferroviaria Chiusi-Orte,
poi il corso del torrente Paglia e di un  suo  piccolo  affluente  di
destra,  fino  ad  incontrare  la  strada che sale a Castel Viscardo.
Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la cosi'
detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante  (lato  sud-
ovest)  alla Piana di Orvieto. La Ripa segna il confine sino al ponte
del Marchese e di qui', seguendo la strada che conduce  a  Bagnoregio
sino  al  confine tra le province di Terni e Viterbo, seguendo questo
confine sino all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in
Teverina,  mantenendosi  sempre  sull'altipiano,  torna   veso   nord
scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al
Tevere poco dopo la confluenza del Paglia.
    Sulla  sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del
torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul  Paglia  dopo  la
stazione  di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta al
Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni;  da
qui' tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S.
Carlo,  passa  presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca
Pogliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada  Orvieto-
Prodo,  raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa
il  fosso  del  Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di
fronte a Salviano. Da Salviano, il confine e' segnato dal  bosco  che
riveste  i  terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui', per
il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso
di Carnano non si getta nel torrente Paglia, bensi'  nel  Tevere,  da
tale  confluenza  il  confine risale il Tevere, fino ad incontrare la
delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).
   In deroga il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  puo'
consentire  la  vinificazione  del  vino  "Orvieto Classico" a quelle
aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della zona
classica e limitatamente alle uve "Orvieto  Classico"  prodotte  e/o:
conferite,  che  dimostrino di aver vinificato con continuita' le uve
della  zona  dell'"Orvieto  Classico"  nei  cinque  anni   precedenti
l'entrata  in  vigore  della  presente  modifica  al  disciplinare di
produzione.
   Art. 8. - Alla denominazione di origine controllata  "Orvieto"  e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste nel presente disciplinare ivi compresi  gli  aggettivi  "ex-
tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita'  comprese  nella  zona  delimitata  nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le  uve  da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Art.  9.  -  Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque
distribuisce  per  il  consumo  con  la  denominazione   di   origine
controllata  "Orvieto"  vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  e'
punito  a  norma  dell'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.