N. 758 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2006
Ordinanza emessa il 12 luglio 2006 dal giudice di pace di Minturno nel procedimento civile promosso da Leo Teresa contro Prefetto di Latina ed altro Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'irrazionale imputazione di responsabilita' oggettiva in capo al proprietario del veicolo confiscato che non sia autore della violazione e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sul diritto di difesa del proprietario non trasgressore - Asserita lesione del principio di personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata lesione della tutela costituzionalmente garantita ai privati contro gli atti della pubblica amministrazione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113.(GU n.45 del 21-11-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Il giorno 12 luglio 2006 in Minturno, dinanzi al Giudice di pace avv. L. Sorrentino, chiamato il ricorso n. 425/2006 promosso da Leo Teresa contro Prefettura di Latina e Monte Paschi di Siena per la ricorrente e' comparso l'avvocato Giancarlo Ciufo il quale si riporta al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento; preliminarmente chiede disporsi in via provvisoria il dissequestro del motociclo e restituzione dei documenti alla proprietaria in attesa della decisione di merito; insiste nella sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale della norma. E' presente di persona la ricorrente Leo Teresa; nessuno e' comparso per i resistenti. Il giudice di pace, esaminati gli atti e la eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente in ordine all'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada (come introdotto dalla legge n. 168/2005 in sede di conversione del d.l. n. 15/2005) il quale prevede la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motocicli nelle ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., e nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato, e disponendo pertanto l'applicazione di tale sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli [numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' di uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via]; Ritenuto che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragione per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto, incidente di costituzionalita' per i seguenti M o t i v i La norma e' in palese contrasto con gli artt, 3, 24, 27 e 113 della Costituzione i quali sanciscono: il principio di uguaglianza; la inviolabilita' della difesa; la personalita' della responsabilita' penale; la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. Infatti, la estensione della sanzione accessoria della confisca amministrativa anche nei confronti del responsabile in solido configura un caso di responsabilita' oggettiva nei confronti del proprietario, di guisa che questi risponde per fatto altrui senza essere ammesso alla minima difesa; il ricorso a tale modello di responsabilita' risulta irragionevole in quanto il proprietario del veicolo viene punito per un fatto che non ha commesso o che non ha concorso a realizzare, in violazione del principio recepito nell'art. 3, legge n. 689/1981 e nell'art. 210/4 del d.lgs. n. 285/2002. La violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione deriva dalla circostanza che l'applicazione della sanzione accessoria della confisca in capo al semplice proprietario oblitera completamente il diritto alla difesa prevedendo una responsabilita' - oggettiva - che prescinde completamente da qualsivoglia accertamento della responsabilita' personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale. La violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva dalla violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, nel senso che la norma in argomento da' vita ad una sanzione assolutamente sui generis, in quanto la stessa non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale [cfr. Corte costituzionale n. 27/2005].
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n. 87/1953 cosi' provvede: ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge n. 168/2005, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 115/2005, per aperto contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s. o per commettere un reato, anche nel caso in cui il soggetto sanzionato non sia responsabile diretto della violazione ma semplice proprietario della cosa e quindi, quale responsabile in solido; sospende il presente giudizio sino all'esito della questione; ordina alla Prefettura di Latina e/o al Comando stazione Carabinieri di Minturno, in via cautelare, la restituzione del libretto di circolazione e dei documenti alla ricorrente Leo Teresa, autorizzando la stessa alla libera disponibilita', ed utilizzo del veicolo fino alla decisione di merito; manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Minturno, addi' 12 luglio 2006 Il giudice di pace: Sorrentino 07C1303