N. 210 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilita' da parte dell'organo giudicante - Censura di una norma di non diretta applicazione nel giudizio a quo - Autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66/1990; ordinanze nn. 173 e n. 174 del 1990) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. 1988, art. 438). (Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).(GU n.17 del 24-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.438 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1989 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Lacerenza Giuseppe, iscritta al n.39 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 4 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, "laddove attribuisce al P.M. la facolta' di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dell'imputato, e laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso"; Considerato che l'ordinanza e' stata emessa prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un processo gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la possibilita' di far luogo a giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e n. 174 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 4 dicembre 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0461