MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.178 del 31-7-1999)

  Con decreto ministeriale n. 26503 del 16 giugno 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Maria Ida, con sede
in Volturara Irpina  (Avellino) e unita' di Ponte  (Benevento) per un
massimo di  30 dipendenti (di  cui 21  in c.f.l.), e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 gennaio 1999, n. 25528.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 2 dicembre 1998 al 1 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale i  lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26504 del 16 giugno 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  Egidi  Domenico,  con  sede  in
Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ascoli Piceno per un massimo di
5  dipendenti;  Folignano  (Ascoli  Piceno)   per  un  massimo  di  7
dipendenti;  Maltigliano   (Ascoli  Piceno)  per  un   massimo  di  2
dipendenti;  Porto S.  Elpido (Ascoli  Piceno)  per un  massimo di  9
dipendenti; Roma  per un massimo  di 24 dipendenti; S.  Benedetto del
Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 23 maggio 1999 al 22 novembre 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
22 gennaio 1999, n. 25660.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale i  lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale   n.  26505  del  16   giugno  1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1998, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca soc. edit.
de l'Unita' dal 7 maggio 1998 l'Unita' edit. multimediale con sede in
Roma e  unita' di  Bologna, Firenze,  Milano e Roma,  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi, la  riduzione massima  dell'orario di  lavoro da  trentasei ore
settimanali a 23,40 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 200 unita' su un organico complessivo
di n. 345 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  disposto  dallo  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a Arca soc. edit. de  l'Unita' dal 7
maggio   1998  l'Unita'   edit.  multimediale   a  corrispondere   il
particolare beneficio previsto dai comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996; n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. l, foglio n.
24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  c) del  decreto  ministeriale 23  dicembre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti il 9 febbraio  1995 - Registro n. 1 - foglio n.
40.
  Con decreto  ministeriale n.  26513 del 18  giugno 1999,  a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il
decreto  ministeriale  datato  29  aprile  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. A.D.A. -
Advanced development  attractions, con sede  in L'Aquila e  unita' di
L'Aquila per  un massimo  di 99 dipendenti  compresi 7  lavoratori in
c.f.l. per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 14 dicembre 1998  con decorrenza 2
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 aprile 1999 n. 26226.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26514  del 18  giugno 1999  a seguito
dell'approvazione  del programma  di  cui sopra,  intervenuta con  il
decreto  ministeriale   datato  17  giugno  1999,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Gruppo
oleario italiano  con sede  in Taranto,  e unita'  di Taranto  per un
massimo di  19 dipendenti per  il periodo dal  22 gennaio 1999  al 21
luglio 1999.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223/1991 -  Sentenza tribunale  del 22
gennaio 1998, n. 5.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 26515 a  seguito dell'approvazione del
programma di  riorganizzazione aziendale, intervenuta con  il decreto
ministeriale datato  29 luglio  1998, e' prorogata  la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Voith Riva  Hydro  con sede  in
Cinisello Balsamo  gia' Milano,  e unita'  di Cinisello  Balsamo gia'
Milano  per un  massimo  di  100 dipendenti  per  il  periodo dal  23
settembre 1998 al 22 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1998  con decorrenza 23
settembre 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6
aprile 1999 n. 26019.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26516  del 18  giugno 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  24 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Centro  recupero e  servizi con  sede in  Torino, e  unita' di
Settimo  Torinese (Torino)  per un  massimo di  48 dipendenti  per il
periodo dal 21 gennaio 1999 al 20 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22  dicembre 1998 con decorrenza 21
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26517  del 18  giugno 1999  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  16 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Rambaudi  con sede in  Rivoli (Torino),  e unita' di  Rivoli -
Grugliasco (Torino)  per un massimo  di 40 dipendenti per  il periodo
dal 2 febbraio 1999 al 1 agosto 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 19  gennaio 1999 con  decorrenza 2
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26518  del 18  giugno 1999  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Coats
Cucirini con sede in Milano, e unita' di Ascoli Satriano (Foggia) per
un massimo di  135 dipendenti per il periodo dal  9 maggio 1999 all'8
novembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  17 maggio  1999 con  decorrenza 9
maggio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26519 del  18 giugno 1999 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Lucania cavi  con  sede in  San
Nicola Melfi  (Potenza), e  unita' di  Potenza per  un massimo  di 16
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 10  novembre 1998  al 9
maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26520 del  18 giugno 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Societa' polimeri Italia con sede
in Rovereto (Trento), e unita' di Rovereto (Trento) per un massimo di
23  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  22 aprile  1999 al  21
ottobre 1999.
  La  corresponsione   del  trattamento  disposta  quanto   sopra  e'
prorogata dal 22 ottobre 1999 al 21 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26521 del  18 giugno 1999 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.E.M.A. con  sede  in  Ranica
(Bergamo), e unita'  di Cerro Maggiore (Milano) per un  massimo di 23
dipendenti;  Ranica (Bergamo)  per un  massimo di  un dipendente,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 17 dicembre 1998 al 16 giugno 1999.
  La  corresponsione   del  trattamento  disposta  quanto   sopra  e'
prorogata dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26522 del  18 giugno 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Brio  con sede in Palo  del Colle
(Bari),  e unita'  in Palo  del  Colle (Bari)  per un  massimo di  40
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 26  marzo  1999 al  25
settembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 26 settembre 1999 al 25 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26523 del  18 giugno 1999 in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   SCARL  c.s.c.   -  Cooperativa   sud
costruzioni  con sede  in  Ragusa,  e unita'  in  Cantiere di  Ragusa
(Ragusa)  per  un  massimo  di   35  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.