Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.178 del 31-7-1999)
Con decreto ministeriale n. 26503 del 16 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Maria Ida, con sede in Volturara Irpina (Avellino) e unita' di Ponte (Benevento) per un massimo di 30 dipendenti (di cui 21 in c.f.l.), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 gennaio 1999, n. 25528. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 2 dicembre 1998 al 1 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26504 del 16 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ascoli Piceno per un massimo di 5 dipendenti; Folignano (Ascoli Piceno) per un massimo di 7 dipendenti; Maltigliano (Ascoli Piceno) per un massimo di 2 dipendenti; Porto S. Elpido (Ascoli Piceno) per un massimo di 9 dipendenti; Roma per un massimo di 24 dipendenti; S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 23 maggio 1999 al 22 novembre 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 gennaio 1999, n. 25660. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26505 del 16 giugno 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1998, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca soc. edit. de l'Unita' dal 7 maggio 1998 l'Unita' edit. multimediale con sede in Roma e unita' di Bologna, Firenze, Milano e Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentasei ore settimanali a 23,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 200 unita' su un organico complessivo di n. 345 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Arca soc. edit. de l'Unita' dal 7 maggio 1998 l'Unita' edit. multimediale a corrispondere il particolare beneficio previsto dai comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996; n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. l, foglio n. 24. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995 - Registro n. 1 - foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 26513 del 18 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced development attractions, con sede in L'Aquila e unita' di L'Aquila per un massimo di 99 dipendenti compresi 7 lavoratori in c.f.l. per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1998 con decorrenza 2 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 aprile 1999 n. 26226. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26514 del 18 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo oleario italiano con sede in Taranto, e unita' di Taranto per un massimo di 19 dipendenti per il periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 22 gennaio 1998, n. 5. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26515 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro con sede in Cinisello Balsamo gia' Milano, e unita' di Cinisello Balsamo gia' Milano per un massimo di 100 dipendenti per il periodo dal 23 settembre 1998 al 22 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 23 settembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999 n. 26019. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26516 del 18 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro recupero e servizi con sede in Torino, e unita' di Settimo Torinese (Torino) per un massimo di 48 dipendenti per il periodo dal 21 gennaio 1999 al 20 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1998 con decorrenza 21 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26517 del 18 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi con sede in Rivoli (Torino), e unita' di Rivoli - Grugliasco (Torino) per un massimo di 40 dipendenti per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1999 con decorrenza 2 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26518 del 18 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini con sede in Milano, e unita' di Ascoli Satriano (Foggia) per un massimo di 135 dipendenti per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1999 con decorrenza 9 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26519 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucania cavi con sede in San Nicola Melfi (Potenza), e unita' di Potenza per un massimo di 16 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1998 al 9 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26520 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' polimeri Italia con sede in Rovereto (Trento), e unita' di Rovereto (Trento) per un massimo di 23 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1999 al 21 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento disposta quanto sopra e' prorogata dal 22 ottobre 1999 al 21 aprile 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26521 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.M.A. con sede in Ranica (Bergamo), e unita' di Cerro Maggiore (Milano) per un massimo di 23 dipendenti; Ranica (Bergamo) per un massimo di un dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1998 al 16 giugno 1999. La corresponsione del trattamento disposta quanto sopra e' prorogata dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26522 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brio con sede in Palo del Colle (Bari), e unita' in Palo del Colle (Bari) per un massimo di 40 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1999 al 25 settembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 26 settembre 1999 al 25 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26523 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla SCARL c.s.c. - Cooperativa sud costruzioni con sede in Ragusa, e unita' in Cantiere di Ragusa (Ragusa) per un massimo di 35 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.