N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1989
N. 76 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Agudelo Cultrera Claudia Loredana Liberta' personale - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Lamentata genericita' della norma in deroga al principio di eccezionalita' e tassativita' dei provvedimenti limitativi delle liberta' personali specie nei casi di trascorsa flagranza. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma). (Cost., art. 13).(GU n.9 del 28-2-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Agudelo Cultrera Claudia Loredana e' stata tratta in arresto ai sensi dell'art. 152, terzo comma del t.u.l.p.s. L'arresto cosi' eseguito e' stato convalidato sul presupposto della sussistenza dello stato di flagranza. L'ipotesi di cui all'art. 152, terzo comma, del t.u.l.p.s., per giurisprudenza costante, sanziona una condotta omissiva istantanea e si consuma una volta intervenuta l'inottemperanza all'ordine prefettizio e cioe' nel tempo e nel luogo della scadenza del termine imposto dal prefetto (nella specie il 22 agosto 1989). Pertanto la Agudelo non poteva essere considerata in data 16 ottobre 1989 (data dell'arresto) ancora allontanantesi perche' scaduto era il termine imposto dal prefetto, e quindi l'arresto e' avvenuto fuori dalla flagranza. Vero e' che la giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto sussistente nella previsione di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. un'ipotesi di arresto obbligatorio fuori dei casi di flagranza, ma tale orientamento giurisprudenziale, ove fondato, dovrebbe portare alla conclusione che l'art. 152 del t.u.l.p.s. prevederebbe un'ipotesi di arresto obbligatorio senza la flagranza pur in assenza di una specifica indicazione letterale in tal senso. L'articolo in questione suona infatti letteralmente "... Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi". Orbene l'art. 13 della Costituzione stabilisce che la privazione della liberta' personale e' un'ipotesi del tutto eccezionale e puo' essere disposta dal legislatore solo in casi tassativamente specificati. Allora le ipotesi eccezionali che derogano al principio generale citato sono da intendersi di stretta interpretazione e non possono avere un contenuto letterale di tenore equivoco o generico come e' quello dell'art. 152 del t.u.l.p.s. (normativa peraltro di molto antecedente all'entrata in vigore della Costituzione). L'arresto dunque della Agudelo e il provvedimento di convalida ripresenterebbero come atti inficiati da nullita' non solo nel caso in cui, nella fattispecie fosse stato ravvisato l'illecito penale in flagranza, ma anche nel caso in cui i provvedimenti citati fossero dovuti all'applicazione dell'art. 152 del t.u.l.p.s. inteso come eccezionale ipotesi derogante al generale principio della flagranza come presupposto dell'arresto perche' tale norma manca della necessaria specifica esplicitazione letterale richiesta dalla Costituzione. Quanto alla rilevanza appare evidente a questo pretore che la questione incide sul giudizio. Infatti se l'arresto e il provvedimento di convalida fossero da riconoscersi come illegittimi non potrebbe considerarsi ritualmente instaurato il giudizio ai sensi dell'art. 505 del c.p.p., dovendosi procedere invece con il rito ordinario.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al terzo comma, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Il pretore: (firma illeggibile) 90C0204