N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1989

                                 N. 76
     Ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal pretore di Catania nel
   procedimento penale a carico di Agudelo Cultrera Claudia Loredana
 Liberta' personale - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da
 parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori  dei  casi
 di  flagranza  -  Convalida  -  Lamentata  genericita' della norma in
 deroga  al   principio   di   eccezionalita'   e   tassativita'   dei
 provvedimenti  limitativi delle liberta' personali specie nei casi di
 trascorsa flagranza.
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma).
 (Cost., art. 13).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Agudelo  Cultrera  Claudia  Loredana e' stata tratta in arresto ai
 sensi dell'art. 152, terzo comma del t.u.l.p.s.
    L'arresto  cosi'  eseguito  e'  stato  convalidato sul presupposto
 della sussistenza dello stato di flagranza.
    L'ipotesi  di  cui  all'art. 152, terzo comma, del t.u.l.p.s., per
 giurisprudenza costante, sanziona una condotta omissiva istantanea  e
 si   consuma   una   volta  intervenuta  l'inottemperanza  all'ordine
 prefettizio e cioe' nel tempo e nel luogo della scadenza del  termine
 imposto  dal  prefetto  (nella specie il 22 agosto 1989). Pertanto la
 Agudelo non poteva essere considerata in data 16 ottobre  1989  (data
 dell'arresto)  ancora  allontanantesi  perche' scaduto era il termine
 imposto dal prefetto, e quindi  l'arresto  e'  avvenuto  fuori  dalla
 flagranza.
    Vero   e'  che  la  giurisprudenza  di  legittimita'  ha  ritenuto
 sussistente nella previsione  di  cui  all'art.  152  del  t.u.l.p.s.
 un'ipotesi  di  arresto  obbligatorio fuori dei casi di flagranza, ma
 tale orientamento giurisprudenziale, ove  fondato,  dovrebbe  portare
 alla   conclusione   che   l'art.  152  del  t.u.l.p.s.  prevederebbe
 un'ipotesi di arresto obbligatorio senza la flagranza pur in  assenza
 di  una  specifica  indicazione letterale in tal senso. L'articolo in
 questione suona infatti letteralmente "... Gli  stranieri  muniti  di
 foglio  di  via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario
 ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino sono arrestati e  puniti
 con l'arresto da uno a sei mesi". Orbene l'art. 13 della Costituzione
 stabilisce che la privazione della liberta' personale  e'  un'ipotesi
 del  tutto eccezionale e puo' essere disposta dal legislatore solo in
 casi tassativamente specificati. Allora le  ipotesi  eccezionali  che
 derogano  al  principio generale citato sono da intendersi di stretta
 interpretazione e non possono avere un contenuto letterale di  tenore
 equivoco  o  generico  come  e'  quello  dell'art. 152 del t.u.l.p.s.
 (normativa peraltro di molto antecedente all'entrata in vigore  della
 Costituzione).
    L'arresto  dunque  della  Agudelo  e il provvedimento di convalida
 ripresenterebbero come atti inficiati da nullita' non solo  nel  caso
 in  cui, nella fattispecie fosse stato ravvisato l'illecito penale in
 flagranza, ma anche nel caso in cui i  provvedimenti  citati  fossero
 dovuti  all'applicazione  dell'art.  152  del  t.u.l.p.s. inteso come
 eccezionale ipotesi derogante al generale principio  della  flagranza
 come   presupposto   dell'arresto  perche'  tale  norma  manca  della
 necessaria  specifica  esplicitazione   letterale   richiesta   dalla
 Costituzione.
    Quanto  alla  rilevanza  appare  evidente  a questo pretore che la
 questione  incide  sul  giudizio.   Infatti   se   l'arresto   e   il
 provvedimento  di  convalida fossero da riconoscersi come illegittimi
 non potrebbe considerarsi ritualmente instaurato il giudizio ai sensi
 dell'art.  505  del  c.p.p.,  dovendosi  procedere invece con il rito
 ordinario.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 maggio
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 152 del r.d.  18  giugno  1931,
 n.  773,  al  terzo  comma,  in riferimento all'art. 13, terzo comma,
 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
 cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   sia
 comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0204