N. 333 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita'  del  giudice a partecipare al
 giudizio di residui imputati non patteggianti qualora nella  sentenza
 emessa  ai sensi dell'art. 444 c.p.p. abbia riconosciuto l'attenuante
 ex art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
 309/1990   ad   altro   imputato  collaborante  contro  imputati  del
 dibattimento da celebrare -  Omessa  previsione  -  Riferimento  alla
 sentenza  della  Corte  n.  371/1996 dichiarativa dell'illegittimita'
 dell'art. 34, secondo comma,  c.p.p.  -  Innovazione  richiedente  un
 nuovo  esame  circa la rilevanza della questione da parte del giudice
 rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 76).
 
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,    prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,  prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6
 giugno 1996 dal  tribunale  di  Macerata,  iscritta  al  n.  892  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che il tribunale di Macerata con ordinanza  del  6  giugno
 1996  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  76 e 24 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  34,
 comma  2,  del  codice  di  procedura  penale, nella parte in cui non
 prevede che non possa partecipare al giudizio  dei  residui  imputati
 "non  patteggianti" il giudice che abbia riconosciuto, nella sentenza
 resa ai sensi dell'art.  444 cod. proc. pen.,  l'attenuante  prevista
 dall'art.  73,  comma  7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad altro
 imputato, la cui collaborazione dichiarativa  sia  stata  compiuta  a
 carico degli imputati del celebrando dibattimento;
     che  lo  stesso  giudice  a  quo  dichiara  di  aver espresso una
 valutazione nel merito della stessa  materia  processuale  e  che  la
 cognizione  gia'  da lui compiuta con la concessione della attenuante
 ha riguardato il medesimo oggetto sia pure a fini diversi;
     che su tale premessa, ad avviso del remittente, sarebbe  violato,
 dall'art.  34,  comma  2,  cod.  proc. pen. che non contemplerebbe al
 riguardo una causa  di  incompatibilita',  il  principio  del  giusto
 processo;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
   Considerato che,  successivamente  alla  ordinanza  di  rimessione,
 questa  Corte,  con  sentenza  n.  371  del  1996,  ha  dichiarato la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,  del  codice  di
 procedura  penale  "nella  parte  in  cui  non  prevede che non possa
 partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il  giudice  che
 abbia  pronunciato  o  concorso a pronunciare una precedente sentenza
 nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione  di  quello
 stesso  imputato  in  ordine alla sua responsabilita' penale sia gia'
 stata comunque valutata";
     che  l'intervenuta  innovazione  rende  necessario  disporre   la
 restituzione  degli  atti  al  giudice  remittente per un nuovo esame
 della questione nel quadro  complessivo  della  giurisprudenza  della
 Corte.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Macerata.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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