N. 333 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice a partecipare al giudizio di residui imputati non patteggianti qualora nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. abbia riconosciuto l'attenuante ex art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ad altro imputato collaborante contro imputati del dibattimento da celebrare - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 76).(GU n.47 del 19-11-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal tribunale di Macerata, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte; Ritenuto che il tribunale di Macerata con ordinanza del 6 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dei residui imputati "non patteggianti" il giudice che abbia riconosciuto, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad altro imputato, la cui collaborazione dichiarativa sia stata compiuta a carico degli imputati del celebrando dibattimento; che lo stesso giudice a quo dichiara di aver espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale e che la cognizione gia' da lui compiuta con la concessione della attenuante ha riguardato il medesimo oggetto sia pure a fini diversi; che su tale premessa, ad avviso del remittente, sarebbe violato, dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. che non contemplerebbe al riguardo una causa di incompatibilita', il principio del giusto processo; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata"; che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Macerata. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1278