N. 186 SENTENZA 4 - 12 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Legge regione Calabria - Lavoro - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' - Elevazione del limite, ove non si siano raggiunti i quaranta anni di servizio, da sessantacinque a settanta anni di eta' - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale prevedente il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Legge regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989). (Cost., artt. 3 e 117).(GU n.17 del 24-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 avente per oggetto: "Elevazione del limite di eta' per collocamento a riposo", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 novembre 1989, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri per la Regione; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 7 novembre 1989, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., della legge della Regione Calabria, riapprovata, a seguito di rinvio, il 18 ottobre 1989, avente ad oggetto: "Elevazione del limite di eta' per collocamento a riposo". L'articolo unico di tale legge integra il primo comma dell'art. 61 della legge regionale n. 9 del 1975, disponendo che "il dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65 anno di eta' senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, puo' essere trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il 70 anno di eta'". Ad avviso del ricorrente, con tale disposizione viene travisato il principio fondamentale della legislazione statale in detta materia enucleato da questa Corte nella sentenza n. 238 del 1988. Secondo tale decisione, infatti, la regola vincolante per il legislatore regionale "e' quella del divieto di adottare una disciplina generale che preveda per il personale della regione (o per alcune categorie di esso) un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti"; e l'"eccezionale deroga" a tale principio e' esplicitamente circoscritta all'art. 38, secondo comma, Cost., nel senso che la permanenza in servizio puo' essere consentita solo "a fini assicurativi e previdenziali" per il "periodo strettamente necessario" a conseguire il diritto a pensione (e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'). Con la legge impugnata, viceversa, si attribuisce alla sentenza una portata non piu' circoscritta al predetto parametro costituzionale e si perviene percio' ad una sostanziale negazione del principio suenunciato. La medesima legge inoltre, risolvendosi in un privilegio ingiustificato per i dirigenti della Regione Calabria, viola pure l'art. 3 Cost. 2. - La Regione Calabria ha chiesto il rigetto dell'impugnativa. E' irrilevante, a suo avviso, che la legge in esame risponda ad un'esigenza "non identica" a quella cui era preordinata la norma regionale oggetto della citata sentenza n. 238 del 1988. Cio' che conta e' invece che in questa decisione si sia ritenuto che il principio fondamentale puo' consistere in "un complesso articolato di criteri direttivi" comprendente, oltre al divieto, anche la possibilita' di deroghe per certe ragioni giustificative: quali sarebbero, a suo avviso, quelle esistenti nella legislazione statale per magistrati, professori universitari ordinari ed "altre categorie di dipendenti". Tali deroghe dovrebbero considerarsi, secondo la resistente, come integranti il principio direttivo, e percio' legittimerebbero le Regioni ad introdurne di analoghe per talune categorie di propri dipendenti, qualora sussistano "esigenze simili a quelle sottese dalle corrispondenti deroghe del legislatore statale". Rispetto a queste ultime vi sarebbe identita' di ratio, essendo la norma impugnata preordinata all'ulteriore utilizzazione dello speciale patrimonio di preparazione e professionalita' acquisito dai vertici dell'apparato regionale. Essa, d'altra parte, avrebbe anche finalita' previdenziali ed assicurative in quanto mirerebbe a far conseguire a costoro il massimo del trattamento pensionistico col raggiungimento di quarant'anni di servizio. Ed il fatto che nella citata sentenza n. 238 siano state considerate le sole deroghe miranti ad assicurare ai dipendenti il conseguimento del diritto a pensione non significa - ad avviso della resistente - che tale situazione non valga per esigenze bensi' diverse, ma pur sempre identificabili con le medesime finalita' previdenziali ed assicurative: finalita' il cui apprezzamento - ai fini della conformita' della deroga all'art. 117 Cost. - sarebbe peraltro riservato alla Regione. Ma anche a ritenere che con detta sentenza siano state escluse deroghe diverse da quelle preordinate al conseguimento del diritto a pensione, il principio in essa affermato legittima - secondo la Regione - quelle finalizzate all'utilizzazione di "professionalita' non facilmente maturabili", in quanto analoghe alle deroghe esistenti per talune categorie di personale statale (magistrati, ecc.). Nelle stesse argomentazioni la Regione ha insistito in una memoria illustrativa presentata in prossimita' dell'udienza. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo unico della legge della Regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 (Elevazione del limite di eta' per collocamento a riposo), nella parte in cui prevede che "il dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65 anno di eta' senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, puo' essere trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il 70 anno di eta'". Ad avviso del ricorrente tale disposizione e' costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in quanto contrasta col principio fondamentale della legislazione statale del collocamento a riposo al compimento del 65 anno di eta', senza tuttavia rispondere a quelle finalita' che alla stregua della sentenza n. 238 del 1988 di questa Corte possono eccezionalmente legittimare una deroga. 2. - La censura non e' fondata, perche' presuppone un quadro normativo di riferimento non piu' attuale. Occorre innanzi tutto premettere che la sentenza di questa Corte n. 238 del 1988, cui si richiamano entrambe le parti di questo giudizio, ha chiarito che i principi fondamentali della legislazione statale vincolanti il legislatore regionale possono consistere in un complesso articolato di criteri direttivi risultanti dalla regola generale vigente nel settore integrata dalle possibili deroghe stabilite dalla medesima legislazione. Pertanto lo stesso legislatore dovra' attenersi alla regola generale e potra' distaccarsene soltanto con la previsione di discipline derogatorie identiche a quelle dettate dalle leggi dello Stato, ovvero riconducibili alla medesima ratio. Ora non e' dubbio che anche nel caso di specie, come in quello risolto dalla sentenza menzionata, nella materia oggetto della legge impugnata la regola consiste nel divieto per il legislatore regionale di stabilire in via generale una disciplina che preveda per il personale della Regione un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria di dipendenti. Per quanto invece concerne le ipotesi di deroga a detto divieto bisogna considerare che la situazione legislativa non e' piu' quella tenuta presente dalla ripetuta decisione n. 238 del 1988, sulla quale le parti fondano le loro opposte argomentazioni. Infatti un nuovo caso di eccezionale superamento del generale limite di eta' per il collocamento a riposo e' stato di recente introdotto dalla legge statale 28 febbraio 1990, n. 37 che, nel convertire in legge il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, ha disposto (art. 1, comma quarto - quinquies), che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del detto decreto, siano estese ai dirigenti civili dello Stato le disposizioni prima vigenti, in via transitoria, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (artt. 15, secondo e terzo comma, legge n. 477 del 1973 e 10, sesto comma, decreto-legge n. 357 del 1989, convertito in legge n. 417 del 1989). Tali disposizioni consentono al menzionato personale, in servizio al 1 ottobre 1974, di essere trattenuto in servizio, su richiesta, oltre il sessantacinquesimo anno di eta', per il tempo necessario al raggiungimento anche del limite massimo della pensione, e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. Poiche' la legge della Regione Calabria qui impugnata non stabilisce - nonostante il suo titolo possa far pensare il contrario - in via generale un limite di eta' per il collocamento a riposo dei propri dirigenti (inquadrati nella massima qualifica e in servizio da data anteriore al 6 aprile 1975) diverso da quello fissato per i corrispondenti dipendenti dello Stato, ma dispone soltanto, in via transitoria, una deroga a tale limite sostanzialmente identica a quella prevista a favore di questi ultimi, non puo' dirsi che la stessa legge contrasti con i "principi fondamentali" attualmente vigenti in materia ne' di conseguenza, che preveda, in violazione dell'art. 3 Cost., una disciplina ingiustificatamente differenziata rispetto a quella vigente in altre Regioni.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata il 18 ottobre 1989 (Elevazione del limite di eta' per collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0437