N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1989
N. 79 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal tribuunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Barel Eddj Reati militari - Furto militare aggravato - Pena principale nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligatoria applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilita' di graduare la sanzione alla concreta gravita' dell'illecito Disparita' di trattamento rispetto al c.d. patteggiamento cui non consegue l'irrogazione delle pene accessorie. (C.P., art. 166). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.9 del 28-2-1990 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinaza nella causa contro Barel Eddy, nato il 7 luglio 1969 a Latisana (Udine) atto di nascita n. 295/I/A, residente a Ronchis (Udine) in corso Italia n. 56, celibe, licenza media inferiore, disoccupato, impossidente, incensurato, carabiniere in congedo, gia' in servizio presso la stazione carabiniere in Cordovado (Pordenone), libero, imputato di furto militare aggravato, (artt. 47, n. 2, e 230, primo comma, del c.p.m.p.) perche', carabiniere nella stazione carabinieri in Cordovado, nella seconda meta' dell'agosto del 1989, nella caserma della predetta stazione, si ipossessava, al fine di trarne profitto, di un modulo per assegno n. 5037825765-11 tratto sul c.c. n. 7393-11 intestato al carabiniere Manfrin Emanuele, sottraendolo al predetto carabiniere che lo deteneva nella propria autovettura, con l'aggravante del grado rivestito. FATTO E DIRITTO A conclusione del giudizio abbreviato, celabratosi in camera di consiglio con la partecipazione dell'imputato, e' risultato provato l'elemento materiale ed il corrispondente elemento soggettivo del reato di furto militare descritto in rubrica. Dalla condanna, che dovrebbe essere pronunciata nei confronti del carabiniere Barel, deriverebbe, per la disposizione dell'art. 30, ultimo comma, del c.p.m.p., e del tutto prescindendo dalla quantita' della reclusione militare inflitta, la pena accessoria della rimozione dal grado. Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133, del c.p. e delle circostanze attenuanti sussistenti a favore del condannabile, dovrebbe essere inflitta la pena di un mese di reclusione militare. Verrebbe pertanto concesso, potendosi sicuramente presumere che il Barel si asterra' da commettere ulteriori reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma quest'ultima statuizione non avrebbe alcun rilievo sulla pena accessoria, ostandovi la disposizione dell'art. 166 del c.p., secondo cui la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie ed agli altri effetti penali della condanna. Questo Tribunale Militare ha piu' volte sollevato questione di legittimita', costituzionale del citato art. 130, ultimo comma del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 27 della costituzione. Ma la Corte costituzionale, pur riconoscendo che "dal diritto penale in genere presunzioni e pene fisse de jure dovrebbero essere bandite", recentemente (sentenza n. 490/1989) ha nuovamente dichiarato inammissibile la questine, trattandosi di materia in cui l'adeguamento ai principi costituzionali non puo' realizzzarsi se non tramite un intervento legislativo. Questo tribunale, inoltre, ha piu' volte sollevato questioni di legittimita' del citato art. 166 del c.p., il quale, mentre recenti riforme legislative ed interventi della Corte costituzionale hanno determinato il venir meno di presunzioni assolute di capacita' a delinquere e di pericolosita' sociale in tema di pene detentive e di misure di sicurezza, per questo riguarda le pene accessorie ancora dispone, in patente trasgressione degli art. 3 e 27 della Costituzione, un uguale trattamento sanzionatorio, sia per il condannato che presumibilmente commettera' ulteriori reati, sia per quello che, come appare nella specie, presumibilmente se ne asterra'. La questione, sulla quale non e' sinora intervenuta una decisione della Corte costituzionale, deve essere nuovamente sollevato, data la sua rilevanza ai fini del presente giudizio. Si deve, peraltro, rilevare che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ancor piu' gravi appaiono le censure di costituzionalita' che, sempre alla stregua dei citati artt. 3 e 27, debbono essere mosse nei confronti della disposizione dell'art. 166 del c.p. Si consideri, a tal riguardo, la previsione dell'art. 445, primo comma, nuovo c.p.p., per la quale la pronuncia di cui all'art. 444, secondo comma del c.p.p., - assimibile, in quanto applicativa della pena concordata dalle parti (c.d. patteggiamento), ad una vera e propria condanna - non puo' mai comportare l'irrogazione di pene accessorie. Il beneficio non solo opera nel caso in cui la pena principale venga condizionalmente sospesa, ma anche nel caso in cui, non potendosi presumere che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati, la condizionale debba essere negata. Ne deriva che, quand'anche dovesse ritenersi non priva di giustificazioni la concezione secondo cui esigenze di tutela della societa' esigerebbero di applicare in ogni caso di condanna le pene accessorie, quest'idea verrebbe poi subito messa in crisi dalla disposizione per cui, a conclusione del rito processuale alternativo, la condanna non comporta l'applicazione delle pene accessorie in nessun caso, nemmeno quando si debba presumere che il colpevole non si asterra' dal commettere ulteriori reati. Tra le due situazioni la differenza e' data solamente dalla richiesta, che l'imputato deve formulare entro il termine stabilito dall'art. 446, primo comma del c.p.p., di applicazione della pena, e quindi da un evento processuale che non si vede come possa essere considerato significativo nel contesto degli elementi decisivi per l'irrogazione, o meno, di una pena accessoria. Ne risultano accresciute le gia' denunciate critiche di costituzionalita', per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, riguardanti la disposizione dell'art. 166 del c.p.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' dell'art. 166, del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 13 dicembre 1989 Il presidente estensore: ROSIN 90C0207