MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1996 

  Emissione  di  buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
centottantadue giorni.
(GU n.289 del 10-12-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visto  l'art.  1,  del  decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, che
fissa in 130.000 miliardi l'importo massimo di emissione  dei  titoli
pubblici  in  Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 29 novembre
1996 e' pari a 104.925 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  16  dicembre   1996   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a centottantadue giorni con scadenza il 16 giugno 1997 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.
  La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
  In  relazione  all'attuale  situazione  del  mercato  monetario   e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro  e  non
oltre  le  ore 13 del giorno 11 dicembre 1996, con l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato   decreto
ministeriale 28 dicembre 1995.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 dicembre 1996
                                     p. Il direttore generale: GRILLI