N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 aprile 1990
N. 24 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 aprile 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Piemonte - Interventi straordinari - Interventi di sostegno economico (incentivi, agevolazioni, contributi) alle imprese operanti nel settore dell'informazione al fine di favorire il pluralismo informativo locale e la diffusione di servizi giornalistici e radiotelevisivi in ambito regionale - Asserita violazione del limite costituzionale della competenza legislativa regionale, attesa la mancata indicazione della materia dell'informazione tra quelle tassativamente elencate nell'art. 117 della Costituzione nonche' l'attinenza della materia in esame agli interessi generali dello Stato - Attribuzione illegittima alla giunta regionale dell'esercizio di potesta' regolamentare spettante al consiglio regionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 94/1977. (Legge regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990). (Cost., artt. 117 e 121).(GU n.15 del 11-4-1990 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Piemonte per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale, riapprovata il 13 marzo 1990, recante "Interventi per l'informazione locale", in relazione agli artt. 117 e 121 della Costituzione. La regione Piemonte con deliberazione consiliare 23 gennaio 1990 deliberava una legge recante "interventi per l'informazione locale" con la quale si precisava: all'art. 1 che la regione sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali; all'art. 4, secondo comma, che la regione, in favore degli organi di informazione locale che presentino esigenze di tempestivita' informativa, concorre alla dotazione di strumenti di comunicazione atti a garantire alle redazioni un continuo flusso di informazioni dall'ente regione e da altri soggetti del sistema informativo, concedendo contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile; all'art. 6 che la regione puo' concedere garanzie fidejussorie a beneficio dei soggetti di cui all'art. 10 (in particolare cooperative e consorzi di cooperative) che attuino investimenti per l'acquisizione e la innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione per l'informazione locale scritta e radiotelevisiva; che gli stessi soggetti di cui all'art. 10 sono ammessi agli interventi previsti dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56, per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori; all'art. 7 che la regione, nelle aree a forte concentrazione urbana e ad elevata presenza di emittenti radiofoniche e televisive e di giornali periodici, interviene a sostegno di iniziative per la rilocalizzazione di attivita' dell'informazione attraverso il riuso degli immobili industriali dismessi ai sensi della l.r. 9 marzo 1984, n. 17; all'art. 8 che la regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale, promuove la realizzazione di corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locali; all'art. 10 quali iniziative editoriali, emittenti televisive e radiofoniche sono destinatarie degli interventi considerati dalla legge nonche' quali soggetti (cooperative, consorzi di cooperative) hanno priorita' nella destinazione degli interventi medesimi in relazione anche a finalita' di particolare valore sociale da essi perseguite; all'art. 4, ultimo comma, ed all'art. 9, ultimo comma, che vengono rimesse alla giunta regionale la deliberazione dei criteri e l'individuazione dei soggetti presso i quali attuare le previsioni di contributi per l'acquisizione di mezzi strumentali nonche', rispettivamente, l'emanazione del bando per un premio giornalistico annuale per servizi realizzati da giornali periodici, televisioni locali ed emittenti radiofoniche locali. Le disposizioni anzidette formavano oggetto di rilievo da parte del Governo, il quale disponeva il rinvio al consiglio regionale per un nuovo esame denunziando che le medesime: a) sia con riguardo al settore televisivo sia con riguardo al settore della stampa quotidiana e periodica eccedevano la competenza regionale, limitata quanto al primo alle previsioni della legge 4 aprile 1975, n. 103, e non risultavano in linea, quanto al secondo, con la normativa della legge n. 67/1987; b) relativamente alle deliberazioni sui criteri e sui soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 nonche' sul bando per il premio giornalistico di cui all'art. 9 comportavano affidamento alla giunta regionale di poteri regolamentari propri del consiglio regionale in violazione dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione. Giusta comunicazione pervenuta al commissario del Governo in data 15 marzo 1990, il consiglio regionale, nella seduta del 13 marzo 1990, riapprovava la legge in discorso. Le sopra precisate disposizioni vengono quindi dedotte ad oggetto del ricorso per illegittimita' costituzionale qui proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla delibera consiliare che sara' prodotta con gli altri atti. La materia dell'informazione (dei mezzi di comunicazione) stampata e radiotelevisiva e' palesemente estranea alle previsioni dell'art. 117 della Costituzione e nessuna competenza legislativa possono avere riguardo ad essa le regioni. Il settore dell'informazione attiene ad interessi generali che soltanto lo Stato puo' tutelare e disciplinare con uniformita' di criteri in tutto il territorio nazionale. La legge in esame appare dunque illegittima nella parte in cui, in funzione del valore del pluralismo informativo, detta una disciplina di sostegno economico (incentivi, agevolazioni, contributi) alle imprese operanti nel settore dell'informazione. Intento specifico della legge non e' invero la promozione di attivita' produttive o commerciali rientranti nella competenza regionale per finalita' di ordine economico bensi' quello di favorire il pluralismo informativo locale nonche' la diffusione di servizi giornalistici e radiotelevisivi attinenti alla regione piemontese. Ma, data l'inderogabilita' del limite costituzionale delle materie indicato dal citato art. 117, un intervento della regione nell'anzidetto settore - tra l'altro non rispondente ad un interesse dell'ente regione come soggetto giuridico - non potrebbe legittimarsi in ragione della localizzazione in ambito regionale dell'impresa e della sua attivita' diffusiva ovvero in ragione dell'ambiguo concetto di informazione di carattere regionale. Quest'ultimo, implicante una distinzione gia' ardua sul mero piano dell'oggetto dell'informazione (anche per il rilievo nazionale che circostanze locali possono presentare sia per l'aspetto giuridico sia per quello economico e sociale), risulta tra l'altro privo di concreto significato sotto il profilo culturale, inerente al carattere "formativo" ed "orientativo" dell'informazione e del suo modo di somministrazione. Il momento che qualifica l'impresa di informazione rispetto ad altre iniziative economiche attiene, infatti, ad un aspetto di rilevanza generale dotato di valore autonomo (e' per questo che i problemi della concentrazione nel settore dell'informazione presentano caratteri peculiari rispetto alla problematica generale della concentrazione delle imprese, che ne giustifica valutazione separata e differenziata). In particolare, il pluralismo dell'informazione in ambito locale non e' che un aspetto del pluralismo informativo interessante la comunita' nazionale unitariamente considerata e come tale non puo' che formare oggetto e costituire obiettivo della disciplina generale statuale dell'impresa e dell'attivita' di informazione per l'attuazione dei valori sanciti dall'art. 21 della Costituzione. La fondamentale importanza che l'informazione riveste dal punto di vista del formarsi della pubblica opinione ed il rilievo che assume il pluralismo informativo per l'effettivita' della realizzazione del diritto costituzionale di informare e di essere informati, e quindi sul piano della partecipazione democratica, rendono chiaro, in definitiva, che ogni disciplina concernente le imprese del settore trascende comunque i limiti di interessi frazionabili e localizzabili ed esige un respiro di portata nazionale. Come ha avuto occasione di precisare la Corte (sentenza n. 94/1977), per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e commenti, e' comunque da escludere in materia una prevalenza dell'interesse regionale che possa giustificare interventi legislativi della regione non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione statale. Ne' tale prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale" della sede legale e tecnico-organizzativa dell'azienda, mentre il concetto di diffusione regionale, per la carta stampata, rimane pur sempre un dato relativo e di incerta determinazione. Ha in particolare sottolineato la Corte, nella richiamata sentenza, che le esigenze che confluiscono nella materia dell'informazione devono sempre essere rapportate al fondamentale principio di liberta' di manifestazione del pensiero, il quale implica pluralita' di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali alla circolazione delle notizie e delle idee nonche' esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare il mezzo di comunicazione verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri. La materia dell'informazione - nel cui ambito tra l'altro presentano particolare delicatezza i problemi inerenti alle imprese multimediali - e' gia' disciplinata in termini statutari, per quanto concerne l'editoria, dalla legge n. 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui in particolare la legge n. 67/1987), la quale prevede, all'art. 16, un intervento delle regioni solo per misure di sostegno per ridurre i costi di distribuzione della stampa e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzarne la distribuzione. Tale normativa prevede inoltre, al fine di prevenire distorsioni, la vigilanza attraverso un apposito organo di garanzia, in diretto raccordo con il Parlamento, sull'attuazione dell'insieme degli interventi da essa stessa stabiliti a favore delle imprese editrici (per le spese pubblicitarie erogabili ai giornali le regioni sottostanno, ex art. 5 della legge n. 67/1987, all'obbligo di comunicazione all'anzidetto organismo di garanzia). E' poi all'esame del Parlamento la legge generale sul sistema radiotelevisivo, gia' preannunziata dal d.-l. n. 807/1984 convertito in legge n. 10/1985, che mira ad una regolamentazione organica e globale (involgente tra l'altro i profili dei mezzi di finanziamento, dei presupposti di trasparenza degli assetti proprietari, dei limiti di concentrazione) in attuazione appunto dei ricordati valori costituzionali. Puo' aggiungersi, per completezza, che la materia de qua e' totalmente estranea all'ambito della delega di cui agli artt. 18 e 19 della legge n. 240/1981. Circa i limiti delle competenze attribuite attualmente alle regioni dalla normativa statale nel settore dell'emittenza radio televisiva possono richiamarsi le disposizioni dell'art. 5 e degli artt. 24 e segg. della legge n. 103/1975. Conclusivamente deve riconoscersi l'illegittimita', per violazione dell'at. 117 della Costituzione, delle disposizioni censurate dell'art. 1 in relazione a quelle degli artt. 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge in esame, singolarmente e nel loro insieme volte a sostenere il pluralismo informativo ed a qualificare e valorizzare i mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali nonche' ad agevolare la funzionalizzazione dell'informazione alla conoscenza di realta' regionali, attraverso la previsione da un lato di contributi, concessioni di garanzia per finanziamenti, riconoscimento di priorita' per altri interventi di sostegno, dall'altro di un controllo preventivo sulla correttezza contabile ed amministrativa delle imprese operanti nel settore aspiranti a detti benefici (art. 10, ultimo comma). Ne' vale richiamarsi, in contrario, a non conferenti disposizioni di principio contenute nell'art. 8 dello statuto regionale che non ha comunque rango di fonte costituzionale. Infine, sotto diverso profilo, va rilevato che appaiono in contrasto con l'art. 121 della Costituzione l'art. 4, ultimo comma, e l'art. 9, ultimo comma, della legge in esame in quanto affidano alla giunta regionale l'esercizio di una potesta' regolamentare. Non puo' infatti seriamente dubitarsi che la determinazione dei criteri secondo i quali procedere alla concessione di contributi per l'acquisizione di strumenti tecnici nonche' l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi medesimi (la fissazione quindi di requisiti dei soggetti richiedenti nonche' degli oggetti per cui puo' essere fatta la richiesta, del procedimento delle modalita' di valutazione delle richieste, delle relative priorita', ecc.) costituiscano esplicazione di poteri di scelta ampiamente discrezionali risolventesi nella posizione di regole di attuazione delle generiche e meramente finalistiche previsioni della legge. Del pari costituisce esplicazione di potesta' normativa la fissazione della disciplina attuativa della generica previsione legislativa di un concorso annuale per un premio giornalistico nelle tre sezioni dei giornali periodici, delle televisioni locali e delle emittenti radiofoniche locali.
Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 26 marzo 1990 Giorgio D'AMATO, avvocato dello Stato 90C0395