MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1999 

  Concessione di  benefici agevolati  alla societa' Coima  S.r.l., in
Portoscuso, per il  pagamento del carico di imposta dovuto  in base a
dichiarazione afferente l'anno 1992.
(GU n.154 del 3-7-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, quarto comma,  lettera Oa), della legge 28 febbraio
1997, n.  30, che ha  introdotto un  ulteriore comma all'art.  19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  3 del decreto legislativo  n. 80, del 31  marzo 1998,
che ha sostituito  l'art. 3 del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art.  13 della legge 8  maggio 1998, n. 146,  che fissa tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data  5 giugno  1997, con la  quale la
Coima S.r.l., con  sede in Portoscuso, ha  chiesto l'applicazione dei
benefici  previsti  dall'art.  19,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento del carico di IVA  dovuto in base a dichiarazione afferente
l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di
novembre  1996,  per  il   complessivo  importo  di  L.  877.678.400,
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere   il   predetto   importo,  ma   di   poter   adempiere
l'obbligazione   tributaria   previo  accoglimento   delle   avanzate
richieste;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Sardegna,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuto  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interessesostitutivo
nella misura  del 9% annuo  e di accordare  la rateazione fino  ad un
massimo  di  dodici  rate,  allorquando  sussiste  la  necessita'  di
salvaguardare i livelli occupazionali e  di assicurare e mantenere il
proseguo delle attivita' produttive;
  Ritenuto  che  il  contribuente  ha chiesto  esplicitamente  che  i
benefici di cui all'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602 , vengano  limitati alla
concessione della  sola prolungata  rateazione del  carico tributario
iscritto a ruolo, rinunciando  quindi al beneficio della sostituzione
delle sanzioni con l'applicazione degli interessi del 9% annuo;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta  dalla Coima  S.r.l.  tendente  ad
ottenere i benefici previsti dall'art.  19, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo  carico  tributario  dovuto  dal  contribuente,  al
momento pari a L. 877.678.400 e' ripartito in dodici rate a decorrere
dalla scadenza di giugno 1999;
  Nel  provvedimento  di  esecuzione  vanno  altresi'  calcolati  gli
interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 602. La citata
sezione  staccata provvedera'  a  tutti agli  adempimenti di  propria
competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  agli eventuali  atti  esecutivi posti  in  essere sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per la Sardegna ove  vengano a cessare i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli,  e  la quotaparte  garantita  da  polizza fideiussoria  verra'
incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano