N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 novembre 1997
N. 73 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 novembre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Finanza regionale - Regione Abruzzo - Fondo regionale a sostegno dell'occupazione - Prevista erogazione dei contributi alla FIRA S.p.a. e loro versamento da parte di tale societa' ai soggetti beneficiari - Riconoscimento alla FIRA di un compenso pari agli interessi maturati sulle somme, relativamente al periodo che intercorra' fra la data del loro versamento alla societa' e quella del loro pagamento ai beneficiari - Contrasto con la legge regionale n. 84 del 1996 - Irragionevolezza - Violazione del principio della certezza e della predeterminazione della spesa pubblica nonche' del principio dell'obbligo di copertura per nuove e maggiori spese - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge regione Abruzzo 21 ottobre 1997, art. 1). (Cost., artt. 3, 81 e 97).(GU n.49 del 3-12-1997 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, 12 legalmente domiciliato contro la regione Abruzzo, in persona del presidente della Giunta gionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale approvata in data 11 giugno 1997 concernente: "Modifiche all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 84/1996 avente per oggetto: "Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione''", riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta il 21 ottobre 1997. F a t t o Il Consiglio regionale dell'Abruzzo aveva approvato, in data 11 giugno 1997, la legge in epigrafe. La legge non era stata promulgata perche' il Governo ne aveva chiesto il riesame rilevando che le disposizioni in essa contenuta erano viziate dall'indeterminatezza della spesa comportata, dalla mancata previsione della sua copertura e dal difetto di coordinamento della legge modificatrice con le parti della legge regionale non modificata. Il Consiglio regionale in data 21 ottobre 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta la legge nello stesso testo comunicandola al Commissario di Governo il 30 ottobre 1997 con atto pervenuto alla Presidenza il 31 ottobre 1997. Avverso l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1997, con il presente ricorso propone questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione, per i seguenti M o t i v i L'art. 1, della legge impugnata, modificando la previgente normativa che non prevedeva alcun compenso a carico della regione in favore dei soggetti finanziatori, individuati in una indistinta molteplicita', unifica nella F.I.R.A. S.p.a. l'unico possibile soggetto finanziatore, riconoscendo in suo favore un compenso commisurato agli interessi (di tasso imprecisato) che matureranno sulle somme erogate dalla regione per il periodo che intercorrera' fra la data del loro versamento alla F.I.R.A. S.p.a. e quella - ovviamente incerta - del pagamento da effettuarsi dalla F.I.R.A. ai beneficiari. Il compenso da corrispondere a carico della regione alla F.I.R.A. S.p.a. appare quindi ancorato a due parametri mobili, il secondo dei quali dipendente soprattutto dal "buon volere" del soggetto finanziatore beneficiario, con conseguente violazione di almeno tre principi costituzionali, quello della certezza e predeterminazione della spesa pubblica, quello della copertura di cui all'art. 81 della Costituzione e quello del buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione combinato con il criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3. Principio, quest'ultimo, che risulta seriamente vulnerato da una norma che attribuisce ad un (non necessario) intermediario fra amministrazione erogatrice di un beneficio e soggetto beneficiario un compenso tanto maggiore quanto maggiore e' il ritardo con cui l'intermediario adempie ai propri obblighi. A tanto si aggiunga che la norma modificatrice non appare coordinata con il testo della legge regionale che intendeva modificare. A tacer d'altro, occorre infatti notare che la legge impugnata modifica, dichiaratamente, soltanto il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 84/1996, intitolato alle modalita' di erogazione degli incentivi. In realta' essa incide sull'impianto organizzativo delineato nei precedenti articoli, che prevedevano (e tuttora prevedono, in quanto non modificati) una pluralita' di possibili soggetti finanziatori. La previsione di una S.p.a. unica intermediaria ex lege non si coordina quindi quanto meno con il disposto degli artt. 13, 14 e 15 della legge regionale.
Per le suesposte argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 11 novembre 1997 Ignazio Francesco Caramazza - avvocato dello Stato 97A1341