PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L' INFORMAZIONE E L' EDITORIA

DECRETO 13 dicembre 2002 

Avviso  circa  l'apertura dei termini, l'ammontare delle risorse e le
modalita'  di  partecipazione  delle  imprese  editoriali ai benefici
concessi secondo procedura valutativa di cui all'art. 7 della legge 7
marzo 2001, n. 62.
(GU n.297 del 19-12-2002)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                   per l'informazione e l'editoria

  Vista   la  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  recante  "Nuove  norme
sull'editoria  e  sui  prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5
agosto 1981, n. 416";
  Visto in particolare l'art. 7 della citata legge n. 62 del 2001 che
prevede  che  "con  avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
comunicati  il  termine  finale,  non  inferiore a novanta giorni, di
presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i
requisiti  dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali
e'   effettuata   la   valutazione  ai  fini  della  concessione  del
contributo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142,  recante  il  regolamento concernente le agevolazioni di credito
alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli
4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 3
settembre  2002  istitutivo del Comitato per il credito agevolato, di
cui all'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62;
  Vista  la  nota  n.  758  del  4  dicembre 2002 con la quale questo
Dipartimento,  in  attuazione  dell'art.  10  del  citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  142  del  2002,  ha  provveduto  a
notificare  alla  Commissione  europea,  ai  sensi  dell'art.  88 del
Trattato,  la  citata legge n. 62 del 2001 ed il relativo regolamento
di attuazione;
  Considerata   l'urgenza   di   provvedere  comunque  all'emanazione
dell'avviso    anche    nelle   more   della   conclusione   ell'iter
procedimentale  della  predetta  notifica fermo restando che tutte le
delibere   adottate  dal  Comitato  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio 3 settembre 2002 sono sottoposte, ai sensi
del richiamato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
142  del  2002,  alla  condizione  sospensiva di efficacia del vaglio
della Commissione europea;
  Considerata  quindi  la  necessita'  di comunicare i termini per la
presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili ed
i  requisiti  dell'impresa  proponente  e  dell'iniziativa in base ai
quali  e'  effettuata  la  valutazione  ai fini della concessione del
contributo;

                               Avvisa:
1)  Termini  per  la  presentazione  delle  domande  per la procedura
valutativa.
  Il  termine  iniziale  di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni di cui all'art. 7, della legge 7 marzo 200l, n. 62,
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il   termine   finale   di  presentazione  delle  predette  domande
agevolative e' fissato al 30 giugno 2003.
2) Risorse disponibili.
  Le  risorse  disponibili per la concessione dei contributi in conto
interessi ammontano ad euro 50.000.000,00.
  Una  quota  del  5  per  cento delle sopra citate risorse, ai sensi
dell'art.  5,  comma  6,  della legge, e' riservata alle imprese che,
nell'esercizio   di   bilancio   precedente  a  quello  dell'anno  di
presentazione  della domanda hanno avuto un fatturato non superiore a
euro  2.582.284,49  (pari  a 5 miliardi di lire). Una ulteriore quota
del  5  per cento, e' riservata alle imprese impegnate in progetti di
particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per
la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero.
  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7, della legge n. 62 del 2001, una
quota  del  10  per  cento  e' destinata altresi' ai progetti volti a
sostenere  le  spese  di  gestione  o  di  esercizio  per  le imprese
costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
  Le  somme  sottoposte  a  riserva  ed  eventualmente non utilizzate
diventano  disponibili per le imprese che hanno presentato domanda ai
sensi del presente avviso.
    Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare
interamente    le   richieste,   la   disponibilita'   e'   ripartita
proporzionalmente ai finanziamenti ammissibili.
  Le  somme  eventualmente  non  utilizzate per la corresponsione dei
contributi  concessi  a  seguito  del presente avviso incrementano le
somme disponibili per il successivo avviso.
3) Domanda.
  La  domanda per ottenere il contributo in conto interessi di cui al
presente  avviso  e'  redatta in conformita' agli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 142 del 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 169 del 20 luglio 2002
recante  il  regolamento  concernente le agevolazioni di credito alle
imprese  operanti  nel settore editoriale, previste dagli articoli 4,
5, 6, e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
  La  domanda  e'  inoltrata  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Comitato   per  il  credito  agevolato  presso  il  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria - Servizio per il credito agevolato - via
Boncompagni, n. 15 - 00187 Roma.
  Non sono ammesse modalita' di presentazione equipollenti.
  La  data  di  presentazione  della domanda per le concessioni delle
agevolazioni  e'  determinato  dalla  data della raccomandata postale
contenente   il   "Modulo   per   la   richiesta  delle  agevolazioni
finanziarie" (Allegato A), in regola con la normativa sul bollo.
  La  documentazione prevista dai restanti allegati B), C), D) e/o E)
al  regolamento  citato,  puo'  essere presentata anche separatamente
all'allegato  A),  purche' entro la chiusura del termine del presente
avviso.
  In  ogni  caso,  la  produzione,  in momenti diversi, dei rimanenti
allegati  B),  C),  D)  e/o  E) non modifica la data di presentazione
della domanda, individuata dall'allegato A).
  La  documentazione  deve  essere  prodotta  in  formato  cartaceo e
preferibilmente accompagnata da una copia in formato elettronico.
  E'  ammessa  la  presentazione di piu' di una domanda, a condizione
che   gli   investimenti   siano  relativi  a  programmi  distinti  e
funzionalmente autonomi.
  E'  altresi' ammessa la contemporanea presentazione della eventuale
domanda per ottenere la concessione del contributo in conto interessi
nell'ambito della procedura automatica.
  Le  imprese  che  avevano  gia'  presentato domanda per ottenere il
contributo  in conto interessi, ai sensi della legge n. 416 del 1981,
possono  ripresentarla  secondo  le procedure indicate nel richiamato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  142  del  2002 e nel
presente avviso. In tal caso possono essere ammessi al contributo gli
investimenti  gia'  realizzati nei due anni solari precedenti la data
di  presentazione  della  domanda.  I  progetti oggetto della domande
possono  essere  assistiti  da  piu'  banche  e/o  da  piu'  societa'
esercenti la locazione finanziaria.
4) Requisiti dell'impresa proponente.
  Possono  accedere  alle  agevolazioni di credito di cui al presente
avviso:
    a) le  imprese  operanti nel settore editoriale ed in particolare
le  agenzie di stampa, le imprese che svolgono attivita' di edizione,
stampa,  produzione  e distribuzione di quotidiani, periodici e libri
pubblicati   su   supporto  cartaceo  o  su  supporto  informatico  o
elettronico nonche' le emittenti radiodiffusioni sonore e televisive;
    b) le  imprese  che  effettuano in modo esclusivo o prevalente la
commercializzazione del prodotto editoriale, ivi comprese le librerie
e le edicole di giornali;
    c) le  imprese editrici di giornali all'estero di cui all'art. 26
della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  Le imprese devono presentare i seguenti requisiti:
    a) essere iscritte alla C.C.I.A.A.;
    b) non  essere  in  stato  di  fallimento, concordato preventivo,
amministrazione  controllata  o  straordinaria,  liquidazione  coatta
amministrativa o volontaria;
    c) avere svolto da almeno un anno attivita' editoriale;
    d) essere   iscritte   al  R.O.C.  Registro  degli  operatori  di
comunicazione,  ove  obbligati,  e  essere  in  regola con i relativi
adempimenti previsti dalla legge n. 416 del 1981;
    e) essere  in regola con i versamenti previdenziali in favore dei
dipendenti;
    f) essere in regola con la normativa antimafia.
  I  soggetti  richiedenti  possono  svolgere  una  o  piu' attivita'
previste   nel   ciclo  di  produzione  editoriale.  Altre  eventuali
attivita'   diverse  da  quelle  editoriali  devono  essere  indicate
espressamente nella domanda.
5) Requisiti dell'iniziativa oggetto della domanda.
  Le iniziative delle imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:
    a) avere   ad  oggetto  progetti  o  programmi  realizzabili  con
finanziamento  superiore  ad  euro 516.456,89 (pari ad un miliardo di
lire);
    b) essere realizzate entro i due anni successivi alla concessione
delle agevolazioni di credito di cui al presente avviso;
    c) essere  finalizzate  alla ristrutturazione tecnico-produttiva;
all'ampliamento   e   modifica   degli   impianti,   con  particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica,
anche   in   connessione   all'utilizzo   dei   circuiti   telematici
internazionali e dei satelliti; al miglioramento della distribuzione;
alla formazione professionale.
6) Criteri di valutazione.
  Il Comitato valuta l'iniziativa sulla base dei seguenti criteri:
    a) tipologia degli investimenti;
    b) tempi di realizzazione degli investimenti;
    c) coerenza  degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi
produttivi     previsti,     cosi     come    emergono    dai    dati
economico-finanziari,  dal  bilancio  e  dal piano finanziario per la
copertura degli investimenti;
    d) congruita'  delle  spese  previste  ed  eventuale  adozione di
provvedimenti di limitazione e/o di esclusione;
    e) validita'   degli   obiettivi  di  sviluppo  aziendale,  delle
prospettive  di  mercato  e  della redditivita' indicati dall'impresa
anche   nelle   proiezioni   economico-finanziarie  conseguenti  alla
realizzazione dell'iniziativa.
  Il  Comitato  puo' fissare per le singole tipologie di investimento
aliquote  di  ammissione  inferiori  a quella massima stabilita dalla
legge n. 62 del 2001, in relazione alla importanza degli investimenti
stessi,   per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dalla
medesima legge.
7) Condizione sospensiva.
  Ai  sensi  dell'art.  10, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  142  del 2002, tutte le concessioni del contributo in
conto  interessi  di  cui  al  presente  avviso,  sono deliberate dal
Comitato  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3   settembre  2002  sotto  la  condizione  sospensiva  di  efficacia
dell'esito  positivo  della  notifica  stessa  presso  la commissione
dell'Unione  europea,  ai  sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea - ex art. 93 del Trattato di Roma.
    Roma, 13 dicembre 2002

                                       Il capo del Dipartimento: Masi

  Nota:  notizie relative al presente avviso possono essere richieste
al  servizio per le agevolazioni del credito dell'ufficio studi e per
lo  sviluppo  e  l'innovazione e l'editoria e dei prodotti editoriali
del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  E mail: creditoagevolato@governo.it
  Sito: www.governo.it
  Fax. 06.48797743