Legge 2 agosto 1982, n. 512. (Regime fiscale di beni di rilevante interesse culturale).(GU n.96 del 8-4-1983)
Vigente al: 8-4-1983
Ai direttori generali degli uffici centrali; Ai direttori degli istituti centrali e periferici; Al Ministero delle finanze - Gabinetto; Al Ministero delle finanze - Ufficio legislativo; Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette; Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte indirette: La legge 2 agosto 1982, n. 512, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982 modifica sostanzialmente il regime fiscale di beni di rilevante interesse culturale. Le agevolazioni riguardano sia le imposte dirette, sia le imposte indirette (registro e successioni), e pertanto i relativi articoli andranno ad integrare i provvedimenti che regolano i rispettivi tributi; cosi' ciascun articolo porta l'indicazione della legge che regola il tributo nel cui contesto la nuova norma andra' ad inserirsi. Poiche' pervengono continue richieste di delucidazioni sulle modalita' di applicazione della legge e nell'attesa che norme regolamentari, da emanarsi di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per i beni culturali e ambientali, regolino la esecuzione delle disposizioni di legge, si e' ritenuto opportuno emanare la seguente circolare esplicativa, confidando nella collaborazione di tutti gli uffici periferici interessati nella segnalazione di tutti quei problemi o casi da tener conto in sede di emanazione delle anzidette norme regolamentari. Art. 1 - Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali. L'art. 1 della legge prevede agevolazioni fiscali per gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni. La condizione per ottenere la agevolazione fiscale e' che al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Questa prima parte della norma non comporta una particolare attivita' istruttoria da parte degli uffici del Ministero, essendo sia la individuazione e qualificazione del museo, biblioteca, archivio, ecc. che l'accertamento della condizione (mancanza di reddito) di competenza dell'ufficio finanziario. Tutt'al piu', qualora lo ufficio finanziario dovesse nutrire perplessita' se una determinata raccolta costituisca museo, pinacoteca o emeroteca ecc..., i competenti uffici della amministrazione per beni culturali forniranno, a richiesta, gli elementi necessari all'ufficio finanziario per la applicazione o no della agevolazione fiscale. La norma prevede anche agevolazioni fiscali a parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Questa seconda ipotesi puo' riferirsi sia alle ville, parchi e giardini che abbiano l'interesse artistico e storico previsto e tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sia alle ville, giardini e parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono, a norma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la loro non comune bellezza. In entrambe le ipotesi il riconoscimento del pubblico interesse e' dato dalla imposizione del vincolo a norma delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, o 29 giugno 1939, n. 1497. Il secondo comma dell'art. 1 prevede la decadenza dalle agevolazioni tributarie nel caso di mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali, o in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge, per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione. La norma merita un chiarimento. L'immobile che gode l'agevolazione in quanto adibito, ad esempio, a museo, qualora venga ad essere adibito ad ufficio, cessa di rientrare nella previsione agevolativa ed e' quindi ovvio che decada dalla agevolazione tributaria. Lo stesso e' a dirsi se il possessore dell'immobile, pur mantenendone la destinazione prevista dalla legge agevolativa, ne ricavi un reddito. La difficolta' puo' derivare dall'obbligo che l'ultimo comma dell'art. 1 pone all'amministrazione per i beni culturali di dare immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza. Orbene, tale obbligo non puo' che avere ad oggetto i beni sui quali l'amministrazione esercita la tutela, cioe' i beni vincolati non avendo l'amministrazione alcun modo di conoscere e dare comunicazione di eventi che riguardano immobili non soggetti a tutela e quindi sottratti ai suo potere istituzionale. Cio' vale soprattutto per la violazione degli obblighi di legge per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione, che presuppone un immobile comunque vincolato. Gli immobili non soggetti a tutela ma compresi nella previsione agevolativa per via della loro destinazione, dovranno essere soggetti al normale potere ispettivo dei competenti organi tributari. Art. 2 - Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati. L'agevolazione prevista dall'art. 2 non comporta difficolta' di interpretazione, riguardando solo immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Art. 3 - Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche. L'art. 3 al primo comma prevede la deducibilita' delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, cioe' quando non vengano imposte ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge di tutela, deve risultare da apposita certificazione rilasciata, per i beni archeologici, dalla soprintendenza archeologica; per i beni immobili, edifici, ville, complessi immobiliari dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici; per i beni di interesse artistico aventi natura di cose mobili dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici; per i beni archivistici dalla soprintendenza archivistica competente per territorio, mentre, per i beni librari e biblioteche, la competenza e' dell'ufficio centrale per i beni librari, che si avvarra' dell'opera degli Istituti centrali e delle biblioteche pubbliche dipendenti. Il giudizio di congruita' della spesa va invece effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. L'art. 3 al n. 2) prevede la deducibilita' delle erogazioni liberali in danaro fatte a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuati per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'espressione usata dal legislatore (cose "indicate" e non "sottoposte" alla legge di tutela) puo' ingenerare il dubbio che l'erogazione liberale possa avere ad oggetto anche beni culturali al momento della erogazione non vincolati, purche' presentino interesse storico, artistico, archeologico, etnografico o archivistico. Senonche', trattandosi di beni culturali che comunque devono appartenere oltre che allo Stato a enti o istituti legalmente riconosciuti e tenuti quindi a presentare a norma dell'art. 4 della legge di tutela l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di loro spettanza, non puo' che trattarsi di beni vincolati a norma del predetto art. 4. La norma fa carico al Ministero per i beni culturali e ambientali di stabilire i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi suindicati e di controllare l'impiego delle erogazioni medesime. Sara' dunque competenza delle soprintendenze adempiere agli anzidetti obblighi di legge, mentre per i beni librari la competenza e' dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali che potra' avvalersi dell'opera degli istituti centrali e delle biblioteche pubbliche dipendenti. La norma prevede altresi' erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico e culturale, nonche' per studi e ricerche eventualmente a tal fine necessari. In questa ipotesi pero' la competenza a concedere l'autorizzazione e' dell'ufficio centrale, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale. Le soprintendenze, pertanto, che dovessero ricevere richieste di autorizzazione a mostre o esposizioni, ai fini delle agevolazioni fiscali, dovranno istruire la domanda trasmettendola quindi per il seguito di competenza all'ufficio centrale. Anche questa norma prevede decadenza, sia in caso di mancato o non integrale utilizzo delle erogazioni liberali sia in caso di mutamento di destinazione dei beni, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione sui beni immobili e mobili vincolati o in caso di tentata esportazione. Poiche', come si e' visto, tutte le cose oggetto della agevolazione fiscale prevista dall'art. 3 sono da ritenersi vincolate e quindi soggette alla tutela dell'amministrazione, l'obbligo di dare l'immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni compete agli uffici che devono controllare l'impiego delle erogazioni e di tale obbligo si raccomanda il tempestivo adempimento, atteso che dal ricevimento della comunicazione della violazione agli uffici finanziari cominciano a decorrere i termini per il pagamento da parte del contribuente agevolato dall'imposta e dei relativi accessori. Art. 4 - Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione. L'art. 4 prevede che l'erede debba presentare all'amministrazione per i beni culturali l'inventario dei beni (che la norma elenca al primo comma) che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario, che deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia intorno alla loro identificazione, deve essere presentato alla soprintendenza nel cui territorio si e' aperta la successione. Puo' avvenire che nella successione cadano beni che rientrano nella competenza di soprintendenze diverse e poiche' l'organo periferico del Ministero dovra' attestare, per ogni singolo bene compreso nell'inventario, la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 30 settembre 1963, n. 1409, dovra' essere cura dell'erede presentare l'inventario alla soprintendenza ritenuta competente, la quale qualora nell'inventario siano compresi beni di competenza di altra soprintendenza, invitera' l'erede a stralciare tali beni dall'inventario ed a presentare lo stralcio (o gli stralci) alla soprintendenza (o alle soprintendenze) competente per materia. Per i manoscritti, gli incunaboli, gli autografi i carteggi e i libri e' competente a provvedere agli adempimenti sopra riportati l'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali che si avvarra' dell'opera degli istituti centrali e delle biblioteche pubbliche dipendenti. Le attestazioni cosi' ottenute dovranno, a cura dell'erede, essere presentate al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione. Contro le attestazioni o le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministero per i beni culturali il quale decide, sentito il competente comitato di settore del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Per quanto riguarda beni immobili di interesse storico artistico, militare, architettonico, e monumentale che possano cadere in successione, la norma concede la riduzione del cinquanta per cento della imposta di successione, purche' questi immobili abbiano le caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Cio' comporta due ipotesi: 1) l'immobile al momento della apertura della successione e' gia' vincolato ed allora bastera' che l'erede produca il decreto di vincolo; 2) l'immobile al momento della apertura della successione, pur avendo le caratteristiche previste dalla legge di tutela, non e' vincolato ed allora l'accertamento positivo comporta per il soprintendente l'obbligo di iniziare immediatamente l'iter per la sottoposizione del bene al vincolo (art. 4, comma 12). Ma l'esistenza del vincolo o l'accertamento positivo delle caratteristiche previste dalla legge di tutela non sono di per se sufficienti ad ottenere la riduzione d'imposta, ma occorrera' anche che siano stati osservati gli obblighi di conservazione e protezione dei beni caduti in successione e cio' anche se il bene non e' vincolato, non conciliandosi il disinteresse e l'incuria del proprietario con la concessione da parte dello Stato di un beneficio tributario relativamente allo stesso bene. Al riguardo la competente soprintendenza dovra' rilasciare apposita certificazione. Anche la norma in esame prevede ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale facendo carico alla amministrazione e quindi ai suoi uffici di dare immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni, che a norma di legge comportano la decadenza. Art. 5 - Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro. L'art. 5 prevede la riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro. Detta agevolazione non comporta particolare attivita' per gli uffici dell'amministrazione per i beni culturali, in quanto per conseguire l'agevolazione, se trattasi di beni gia' vincolati, e' sufficiente che nell'atto di acquisto vengono indicati gli estremi del vincolo stesso. Solo se si tratta di beni non ancora assoggettati al vincolo, chi voglia beneficiare della agevolazione deve procurarsi una attestazione da rilasciarsi dalla competente soprintendenza da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione del bene al vincolo. Sara' cura del soprintendente comunicare poi al competente ufficio del registro quegli avvenimenti presi in considerazione dal legislatore (art. 5, ultimo comma) per la decadenza della agevolazione fiscale. Articoli 6 e 7 - Pagamento dell'imposta di successione e della imposta diretta mediante cessione di beni culturali. Gli articoli 6 e 7 introducono nel nostro sistema tributario il principio del pagamento dell'imposta di successione e dell'imposta diretta mediante cessione di beni culturali. I beni culturali che possono essere ceduti allo Stato a scomputo totale o parziale delle imposte di successione e ipotecarie, catastali e dirette e relativi interessi, sono tutti quelli indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonche' gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dett'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio e di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. I beni indicati negli articoli 1, 2, e 5 della legge n. 1089 del 1939 non e' necessario che siano stati anche vincolati, dovendo l'amministrazione per i beni culturali attestare comunque per ogni singolo bene la esistenza delle caratteristiche che rendono quel bene passibile di tutela (quindi l'interesse artistico storico, archeologico, etnografico, etc.) e l'interesse dello Stato ad acquistarlo. Le norme consentono che vengano ceduti in pagamento sia beni rientranti nella prescrizione della legge n. 1089 del 1939, o della legge n. 1409 del 1963, sia opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio. Il proponente deve presentare la proposta di cessione, per i beni d'interesse artistico storico o archivistico alle soprintendenze competenti per materia e per i beni librari all'ufficio centrale per i beni librari e gli Istituti culturali; detti organi ricevuta la proposta provvedono anzitutto ad informare gli enti pubblici territoriali (regione, provincia o comune) nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Una volta ottenuto il parere, o decorso il termine fissato senza che il parere sia pervenuto (trattasi di parere non obbligatorio), le soprintendenze istruiranno la proposta (per i beni librari come si e' visto la proposta e' presentata direttamente all'ufficio centrale che istruira' la pratica) documentando per ogni singolo bene la esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela, e la trasmetteranno al competente ufficio centrale il quale, se trattasi di opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, dovra' sottoporre la proposta al competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali, che dovra' esprimersi sull'interesse dello Stato alla acquisizione del bene. Se la proposta di cessione non viene accolta, l'ufficio centrale predispone un decreto che, a firma del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, respinge la proposta con congrua motivazione. Il decreto e' trasmesso alla soprintendenza che ne da comunicazione al proponente e all'ufficio finanziario competente; a detto incombente per i beni librari provvede l'ufficio centrale. Se la proposta di cessione e' meritevole di accoglimento, l'ufficio centrale ne investe l'apposita commissione prevista dal quarto comma dell'art. 6 e dell'art. 7 che stabilira' le condizioni e il valore della cessione dopo di che predisporra' il decreto che a firma del Ministro per i beni culturali di concerto il Ministro delle finanze contiene l'accettazione della proposta alle condizioni e al valore determinato dalla Commissione. Il decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione va quindi trasmesso al soprintendente che ne curera' la notificazione al proponente; a detto incombente per i beni librari provvedera' l'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. L'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 prevedono la emanaziane, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, di norme regolamentari per la esecuzione delle disposizioni agevolative. Cio' ovviamente non significa che in attesa delle norme regolamentari, le disposizioni legislative non debbano trovare applicazione, per cui, in attesa di tali norme gli uffici di questo Ministero si atterranno alle disposizioni della presente circolare. Il Ministro: SCOTTI