Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.98 del 28-4-1999)
Con decreto ministeriale n. 25843 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi Sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Taranto, unita' di Taranto, per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 18 luglio 1998 al 13 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 18 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25844 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Internationale Bois, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), unita' di Grottammare (Ascoli Piceno), per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 20 gennaio 1999 al 19 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1999 con decorrenza 20 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25845 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Erredue, con sede in Marano (Napoli), unita' di Marano (Napoli), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 12 luglio 1998 al 9 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1998 con decorrenza 12 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25846 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ela, con sede in Napoli, unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1998 al 19 maggio 1999. Articolo 3, comma 2 della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 19 novembre 1997, n. 824 - contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25847 del 26 febbraio 1999, a seguito del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma), unita' di Carsoli (L'Aquila), per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 5 novembre 1998 al 4 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 5 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25848 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unita' di S. Nicola di Melfi (Potenza), per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal 16 giugno 1998 al 10 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 16 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25849 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unita' di S. Nicola di Melfi (Potenza), per un massimo di 36 dipendenti, per il periodo dal 16 giugno 1998 al 15 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 16 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25850 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo), unita' di Carini (Palermo), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 28 dicembre 1997 al 23 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1998 con decorrenza 28 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25851 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castruccio, con sede in S. Polo Podenzano (Piacenza), unita' in Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di quattordici dipendenti, S. Polo Crocetta - Castelsangiovanni (Piacenza) per un massimo di 9 dipendenti, Vado Ligure (Savona) per un massimo di cinque dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento strardinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25852 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Calzificio nuorese, con sede in Nuoro, unita' in Nuoro, per un massimo di trentaquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25853 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Montebelli costruzioni, con sede in Alatri (Frosinone), unita' in Roma, per un massimo di sedici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25854 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Liette, con sede in Martinengo (Bergamo), unita' in Ghisalba (Bergamo), per un massimo di 191 dipendenti, Marinengo (Bergamo), per un massimo di due dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 10 giugno 1999 al 9 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25855 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino), unita' in Piedimonte Matese (Avellino), per un massimo di 202 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1997 al 17 marzo 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 1997 n. 23824. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 18 marzo 1998 al 17 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentaseimesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25856 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni), unita' in Narni e ufficio (Terni), per un massimo di centoquattordici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 ottobre 1998 al 1 aprile 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 2 aprile 1999 al 1 ottobre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25857 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' Editrice Multimediale gia' Arca Editrice de L'Unita', con sede in Roma e unita' di Bologna, per un massimo di quindici dipendenti in CIGS; di Firenze, per un massimo di sei dipendenti in GIGS; di Milano, per un massimo di due dipendenti in GIGS (tre prepensionabili); di Roma per un massimo di tre dipendenti in CIGS (dodici prepensionabili), per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Con decreto ministeriale n. 25860 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Societa' cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma e unita' di Arezzo, per un massimo di un dipendente; di Roma, per un massimo di trentanove dipendenti; di Trieste, per un massimo di tre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25883 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B. Braun Milano, con sede in Milano e magazzino di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di dodici dipendenti e unita' di Milano per un massimo di ventotto dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999. Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25887 dell'8 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di cinquecento dipendenti, per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 30 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25902 dell'11 marzo 1999, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, in favore di un numero di settantasei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e sede amministrativa in Arbatax (Nuoro), e' autorizzata, nella misura ridotta del 10%, l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999. E' autorizzato, altresi', l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 25795 del 19 febbraio 1999. Con decreto ministeriale n. 25903 dell'11 marzo 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, per un massimo di cinque dipendenti, per un periodo dal 1 febbraio 1999 al 30 giugno 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25904 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghio, con sede in Gussago (Brescia) e unita' di Bellusco (Milano), per un massimo di sedici dipendenti; di Roma, per un massimo di cinquantuno dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza 13 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25905 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.Di.Var. Angelini distribuzioni varie, con sede in Roma e unita' di L'Aquila, per un massimo di tredici dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25906 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Omega, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unita' di Casalgrande (Reggio Emilia), per un massimo di sessantatre dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 31 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25907 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnofin Group, con sede in Roma e unita' di Agrigento, per un massimo di quattordici dipendenti; di Palermo, per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25908 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Framon, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unita' di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di quarantacinque dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25909 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Monik, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unita' di San Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di quarantotto dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25910 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cianci, con sede in via FF.SS. n. 198 - Ottaviano (Napoli) e unita' di Ottaviano (Napoli), per un massimo di diciotto dipendenti, per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25911 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Roma per un massimo di ventiquattro dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 3 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25912 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unita' di Ascoli Satriano (Foggia), per un massimo di centotrentacinque dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25913 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Sciacca (Agrigento), per un massimo di diciasette dipendenti, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1998 con decorrenza 1 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25914 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgana, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, per un massimo di ottantotto dipendenti, per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 13 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997. Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25915 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 23 giugno 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pressindustria chemical equipment, con sede in Milano e unita' di Biassono (Milano), per un massimo di venticinque dipendenti, per il periodo dal 30 settembre 1998 al 29 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1998 con decorrenza 30 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25916 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano, unita' di Patrica (Frosinone), per un massimo di ottantacinque dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1998 con decorrenza 18 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25917 dell'11 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Euro Plast H.P.L., con sede in Sommariva del Bosco (Cuneo), unita' di Sommariva del Bosco, per un massimo di ventitre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 giugno 1999 al 30 novembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25918 dell'11 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lada, con sede in Sora (Frosinone), unita' di Sora, per un massimo di dieci dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25919 dell'11 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.L. 2 di Fattore Maria Luisa, con sede in Villalfonsina (Chieti), unita' in Villalfonsina (Chieti), per un massimo di ventiquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.