Direttiva, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per l'anno 1992, ad integrazione della analoga direttiva emanata il 16 gennaio 1992.(GU n.125 del 29-5-1992)
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva, viene sospesa fino al 30 settembre 1992 la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio per tutte le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, sotto la diretta responsabilita' dei direttori generali. La presente direttiva non si applica alle spese relative a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. 2. Per gli aspetti diversi dall'assunzione degli impegni di spesa, sono prorogate fino al 30 settembre 1992 le disposizioni della precedente direttiva emanata il 16 gennaio 1992 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992). Il Governo rivolge invito agli enti territoriali ed a tutti gli enti decentrati di spesa di restringere il ricorso al finanziamento da parte di enti creditizi. 3. La presente direttiva costituisce atto di indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale, per la cui attuazione gli enti del settore pubblico allargato sono tenuti ad adottare atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva medesima.