N. 783 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile - 27 ottobre 1997
N. 783 Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997) dal pretore di Trani sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da La Grasta Corrado contro la S.N.A.M. S.p.a. Marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996. (Codice della navigazione, art. 373). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 19-11-1997 )
IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 373 cod. nav., rileva quanto segue. La norma citata stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione (art. 340-bis cod. nav.) od alla risoluzione del contratto. Peculiarita', dunque, del regime prescrizionale di diritti nel lavoro marittimo sono: 1) il termine prescrizionale di due anziche' di cinque anni previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5 cod. civ.; 2) la decorrenza di tale termine dalla estinzione del rapporto. La norma in questione sembra essere stata cosi' concepita per motivi che possono in tal modo riassumersi: a) nella navigazione marittima, data l'unitarieta' economica di ogni viaggio, e' necessario acclarare e risolvere rapidamente ogni pendenza; b) i marittimi non possono far valere le loro ragioni fino a che sono a bordo della nave e lontani dal porto d'imbarco, sicche' e' solo al momento dello sbarco che, concretamente, il diritto puo' essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.); c) all'epoca di emanazione dell'art. 373 cod. nav., con il ritorno della nave al porto di partenza, il rapporto normalmente si estingueva. Da tali circostanze nasceva quindi, l'esigenza di fare certezza in tempi brevi sui rapporti di debito e credito. Il legislatore del codice della navigazione del 1942 aveva individuato i criteri che presiedono alla prescrizione in relazione all'unico rapporto di lavoro subordinato nautico all'epoca disciplinato "il contratto di arruolamento a viaggio o per piu' viaggi (art. 340 cod. nav.)", che si risolveva di diritto con il compimento del viaggio, al momento dello sbarco, e che era comunque risolubile da parte dell'armatore in qualsiasi tempo e luogo (art. 345 cod. nav.). In data 6 ottobre 1970 la S.N.A.M. S.p.a., la SiderMar S.p.a. e le OO.SS. dei lavoratori stipularono l'accordo che introduceva la stabilita' di occupazione (o continuita' del rapporto di lavoro) per il personale del turno particolare della societa' che avesse compiuto dodici mesi di effettiva navigazione alle dipendenze della stessa negli ultimi due anni od entro due anni dall'assunzione. Il regolamento per la stabilita', con cui le parti collettive provvedevano ad applicare i principi in tema di stabilita' del posto di lavoro, entrava in vigore in via sperimentale il 1 novembre 1970 e definitivamente veniva introdotto dal C.C.N.L. di settore a far data dal 1 aprile 1972. A seguito dell'evoluzione sostanziale della disciplina collettiva, con l'introduzione della C.R.L., il rapporto di lavoro nautico non e' piu' identificabile solo con il contratto di arruolamento che lega il marittimo alla singola nave e di regola si risolve con lo sbarco, bensi' anche con un rapporto tra il marittimo e l'armatore a tempo indeterminato. La disciplina della continuita' del rapporto di lavoro ha infatti svincolato il rapporto di lavoro marittimo dall'arruolamento, facendo permanere il primo anche indipendentemente dall'imbarco od arruolamento: i marittimi in continuita' di rapporto, pertanto, non percepiscono all'atto dello sbarco l'indennita' di preavviso ed il T.F.R.; dopo il regolare periodo d'imbarco, dopo aver usufruito del periodo di riposo - pari alle ferie maturate durante l'imbarco ed ai giorni di riposo compensativo maturati e non fruiti relativai a sabati, domeniche e festivita' trascorse a bordo durante l'imbarco, nonche' ai giorni di ferie maturati durante il periodo a terra (art. 79 C.C.N.L. 1991; art. 74 C.C.N.L. 1988) -, devono essere reimbarcati con obbligo di accettazione della chiamata d'imbarco (art. 83 C.C.N.L. 1991; art. 78 C.C.N.L. 1988), mentre, in difetto di chiamata d'imbarco, entrano nel periodo cosiddetto di disponibilita' retribuita (art. 85 C.C.N.L. 1991; art. 80 C.C.N.L. 1988), durante il quale percepiscono quasi l'intera retribuzione in tutto l'arco di tempo, che si protrae dall'imbarco fino alla estinzione con la cancellazione dal turno particolare o con la non reiscrizione, decorre l'anzianita' di servizio; all'atto della risoluzione del rapporto viene liquidato il T.F.R. (art. 88 C.C.N.L. 1991; art. 83 C.C.N.L. 1988). Dunque il nuovo regime introdotto ha identificato un rapporto contrattuale che ha la funzione di superare la limitatezza temporale delle singole convenzioni, assicurando ai marittimi in C.R.L. un rapporto di lavoro dotato di garanzie analoghe a quelle previste per le altre categorie di dipendenti. Alla luce di quanto sopra il regime prescrizionale biennale, vigente anche per il rapporto di lavoro nautico in C.R.L., appare oggi ingiustificatamente piu' favorevole di quello applicato al lavoro comune: al proposito si deve, in primo luogo, ricordare che la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che la situazione di debolezza del lavoratore, che gli impedisce di far valere le proprie ragioni, dipende dal timore di essere licenziato, ha ritenuto che la prescrizione puo' correre in costanza di rapporto in tutti i casi sia in qualsiasi modo garantita la stabilita' del rapporto di lavoro ed in particolare, in tutti i casi in cui trova applicazione, ex art. 18 legge n. 300 del 1970, l'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro come rimedio al licenziamento illegittimo. La Corte di cassazione ha recepito integralmente tale principio ed e' ormai orientamento consolidato quello per cui la prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro per tutti i rapporti soggetti all'applicazione della tutela reale del posto secondo le disposizioni della legge n. 108 del 1990. Al proposito si sottolinea che la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non prevedono la diretta applicabilita' al personale marittimo navigante della tutela apprestata dalla prima legge e dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, che assicura la tutela reale nel posto di lavoro in caso di recesso illegittimo dell'armatore. Conseguenza della richiamata pronuncia e' che la legge n. 604 del 1966 e l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 si applicano anche ai rapporti di lavoro nautico. La disciplina collettiva applicabile al rapporto de quo, peraltro, all'art. 87 del C.C.N.L. 1991 ed all'art. 82 del C.C.N.L. 1988 per gli equipaggi dei mezzi superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, valevole per la S.N.A.M. S.p.a., subordina la risoluzione del rapporto di lavoro del personale in C.R.L. alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate sindacabili processualmente dal giudice il quale puo', quindi, considerato anche il requisito numerico dei dipendenti della societa', rimuovere gli effetti di un licenziamento illegittimo. Il lavoro marittimo in C.R.L. ha infatti in caso di licenziamento illegittimo, la stessa tutela che viene accordata agli altri rapporti di terra dotati di stabilita', e dunque il diritto, ove illegittimamente licenziato, all'applicazione della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Cass. Sez. Lav. 1874 dell'8 marzo 1990) con la reintegrazione nel posto di lavoro pacificamente affermata anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. pretura di Genova 3 dicembre 1988). Il termine di prescrizione di cui all'art. 373 cod. nav. e la decorrenza di esso dalla data di cessazione del rapporto anziche' nel corso dello stesso non sono pertanto piu' giustificati ne' dalla specialita' del rapporto di lavoro marittimo, ne' dalla esigenza di eliminare al piu' presto la pendenza di situazioni di credito e debito poiche' il rapporto di lavoro presegue ininterrottamente tra i contraenti al di la' dei singoli contratti di arruolamento. Si deve altresi' sottolineare che elementi di specialita' correlati al fatto della navigazione sono stati via via eliminati: la sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1991 ha infatti dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, terzo comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al personale navigante delle imprese di navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge (norma relativa alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari e della irrogazione delle relative sanzioni). Da ultimo con la sentenza n. 72 del 7 marzo 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 369, comma primo, cod. nav. nella parte in cui - diversamente a quanto accade per gli altri lavoratori - dispone che le retribuzioni dei marittimi non possono essere sequestrate o pignorate nei limiti del quinto se non per cause di alimenti dovuti per legge, ovvero per debiti verso l'armatore. Alla luce di quanto sopra esposto, allo stato attuale, e certamente a far data dal 3 aprile 1987, il lavoratore marittimo in C.R.L., o che abbia operato in costanza di rapporto in tale regime contrattuale, non ha motivo di fruire del piu' favorevole trattamento prescrizionale decorrente dalla cessazione del rapporto. La rigorosa limitazione alle deroghe del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione ha senso infatti nelle sole ipotesi in cui esistano e prevalgono esigenze giustificatrici della prestazione di tutela che, tuttavia, nel caso di rapporto in C.R.L. non sono presenti. Per tutto quanto sin qui illustrato, quindi, si deve ritenere che ormai non esiste quanto ai diritti connessi alla prestazione di lavoro in regime di C.R.L. motivo giuridico alcuno per riconoscere un regime di prescrizione decorrente dalla risoluzione del rapporto di lavoro anziche' nel corso dello stesso, se non violando il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Peraltro, in relazione al quadro contrattuale normativo e giurisprudenziale che caratterizza il rapporto di lavoro in C.R.L. come delineato, il diverso termine di prescrizione di cui all'art. 373 cod. nav. rispetto a quello previsto dall'art. 2948 n. 4) cod. civ., giustificato in origine dalle peculiarita' che distinguevano e rendevano diverso il contratto di arruolamento dai rapporti di lavoro a terra, non ha piu' motivo di essere, pertanto anche sotto tale profilo sussistono gli estremi della questione di incostituzionalita' dell'art. 373 cod. nav. con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un termine di prescrizione biennale anziche' quinquennale, per i diritti nascenti dal contratto di arruolamento, termine che in ogni caso deve decorrere gia' in costanza del rapporto di lavoro in C.R.L. Sulla base delle suesposte considerazioni si provvede come da dispositivo.
P. Q. M. Il pretore, uditi i procuratori delle parti, cosi' provvede sulla domanda proposta con ricorso del 23 maggio 1995 da La Grasta Corrado nei confronti della S.N.A.M. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 373 cod. nav. per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Molfetta, addi' 18 aprile 1997 Il pretore giudice del lavoro: Chirone 97C1250