N. 783 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile - 27 ottobre 1997

                                N. 783
  Ordinanza   emessa   il   18   aprile  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 27 ottobre  1997)  dal  pretore  di  Trani  sezione
 distaccata  di  Molfetta,  sul  ricorso proposto da La Grasta Corrado
 contro la S.N.A.M. S.p.a.
 Marittimo - Contratto di arruolamento -  Diritti  derivanti  da  tale
    contratto  -  Prescrizione  -  Previsione  del termine di due anni
    decorrente dal giorno  dello  sbarco  nel  porto  di  arruolamento
    successivamente  alla  cessazione o alla risoluzione del contratto
    stesso  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  disciplina
    civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle
    decisioni  della  Corte  costituzionale  nn.  96/1987,  374/1991 e
    72/1996.
 (Codice della navigazione, art. 373).
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                     IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO
   Sciogliendo la riserva di cui al verbale  che  precede,  in  merito
 alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di legittimita'
 costituzionale della norma di cui  all'art.  373  cod.  nav.,  rileva
 quanto segue.
   La norma citata stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di
 arruolamento  si  prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco
 nel porto  di  arruolamento  successivamente  alla  cessazione  (art.
 340-bis cod. nav.) od alla risoluzione del contratto.
   Peculiarita',  dunque,  del  regime  prescrizionale  di diritti nel
 lavoro marittimo sono:
     1) il termine prescrizionale  di  due  anziche'  di  cinque  anni
 previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5 cod. civ.;
     2) la decorrenza di tale termine dalla estinzione del rapporto.
   La  norma  in  questione  sembra  essere  stata cosi' concepita per
 motivi che possono in tal modo riassumersi:
      a) nella navigazione marittima, data l'unitarieta' economica  di
 ogni  viaggio,  e'  necessario acclarare e risolvere rapidamente ogni
 pendenza;
      b) i marittimi non possono far valere le loro ragioni fino a che
 sono a bordo della nave e lontani dal  porto  d'imbarco,  sicche'  e'
 solo  al  momento  dello  sbarco  che, concretamente, il diritto puo'
 essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.);
      c) all'epoca di emanazione  dell'art.  373  cod.  nav.,  con  il
 ritorno  della  nave al porto di partenza, il rapporto normalmente si
 estingueva.
   Da tali circostanze nasceva quindi, l'esigenza di fare certezza  in
 tempi brevi sui rapporti di debito e credito.
   Il   legislatore  del  codice  della  navigazione  del  1942  aveva
 individuato i criteri che presiedono alla prescrizione  in  relazione
 all'unico   rapporto   di   lavoro   subordinato   nautico  all'epoca
 disciplinato "il contratto di  arruolamento  a  viaggio  o  per  piu'
 viaggi  (art.  340  cod.   nav.)", che si risolveva di diritto con il
 compimento del viaggio, al momento dello sbarco, e che  era  comunque
 risolubile  da  parte  dell'armatore in qualsiasi tempo e luogo (art.
 345 cod. nav.).
   In data 6 ottobre 1970 la S.N.A.M. S.p.a., la SiderMar S.p.a. e  le
 OO.SS.  dei  lavoratori  stipularono  l'accordo  che  introduceva  la
 stabilita' di occupazione (o continuita' del rapporto di lavoro)  per
 il personale del turno particolare della societa' che avesse compiuto
 dodici  mesi  di  effettiva  navigazione alle dipendenze della stessa
 negli ultimi due anni od entro due anni dall'assunzione.
   Il regolamento per la  stabilita',  con  cui  le  parti  collettive
 provvedevano  ad applicare i principi in tema di stabilita' del posto
 di lavoro, entrava in vigore in via sperimentale il 1 novembre 1970 e
 definitivamente veniva introdotto dal C.C.N.L. di settore a far  data
 dal 1 aprile 1972.
   A  seguito dell'evoluzione sostanziale della disciplina collettiva,
 con l'introduzione della C.R.L., il rapporto di lavoro nautico non e'
 piu' identificabile solo con il contratto di arruolamento che lega il
 marittimo alla singola nave e di regola si  risolve  con  lo  sbarco,
 bensi'  anche  con  un rapporto tra il marittimo e l'armatore a tempo
 indeterminato.
   La disciplina della continuita' del rapporto di lavoro  ha  infatti
 svincolato il rapporto di lavoro marittimo dall'arruolamento, facendo
 permanere   il   primo   anche   indipendentemente   dall'imbarco  od
 arruolamento:  i marittimi in continuita' di rapporto, pertanto,  non
 percepiscono  all'atto  dello  sbarco l'indennita' di preavviso ed il
 T.F.R.;  dopo  il regolare periodo d'imbarco, dopo aver usufruito del
 periodo di riposo - pari alle ferie maturate durante l'imbarco ed  ai
 giorni  di  riposo  compensativo  maturati  e  non fruiti relativai a
 sabati, domeniche e festivita' trascorse a bordo  durante  l'imbarco,
 nonche'  ai giorni di ferie maturati durante il periodo a terra (art.
 79  C.C.N.L.    1991;  art.  74  C.C.N.L.  1988)  -,  devono   essere
 reimbarcati  con  obbligo  di  accettazione  della chiamata d'imbarco
 (art. 83 C.C.N.L. 1991; art. 78 C.C.N.L. 1988), mentre, in difetto di
 chiamata d'imbarco, entrano nel periodo cosiddetto di  disponibilita'
 retribuita  (art.   85 C.C.N.L. 1991; art. 80 C.C.N.L. 1988), durante
 il quale percepiscono quasi l'intera retribuzione in tutto l'arco  di
 tempo,  che  si  protrae  dall'imbarco  fino  alla  estinzione con la
 cancellazione dal  turno  particolare  o  con  la  non  reiscrizione,
 decorre  l'anzianita'  di  servizio;  all'atto  della risoluzione del
 rapporto viene liquidato il T.F.R.  (art. 88 C.C.N.L. 1991;  art.  83
 C.C.N.L. 1988).
   Dunque  il  nuovo  regime  introdotto  ha  identificato un rapporto
 contrattuale che ha la funzione di superare la limitatezza  temporale
 delle  singole  convenzioni,  assicurando  ai  marittimi in C.R.L. un
 rapporto di lavoro dotato di garanzie analoghe a quelle previste  per
 le altre categorie di dipendenti.
   Alla  luce  di  quanto  sopra  il  regime  prescrizionale biennale,
 vigente anche per il rapporto di lavoro  nautico  in  C.R.L.,  appare
 oggi  ingiustificatamente  piu'  favorevole  di  quello  applicato al
 lavoro comune: al proposito si deve, in primo luogo, ricordare che la
 Corte costituzionale, partendo dal presupposto che la  situazione  di
 debolezza  del lavoratore, che gli impedisce di far valere le proprie
 ragioni, dipende dal timore di essere licenziato, ha ritenuto che  la
 prescrizione puo' correre in costanza di rapporto in tutti i casi sia
 in  qualsiasi  modo garantita la stabilita' del rapporto di lavoro ed
 in particolare, in tutti i casi in cui trova applicazione, ex art. 18
 legge n. 300 del 1970, l'istituto della reintegrazione nel  posto  di
 lavoro come rimedio al licenziamento illegittimo.
   La  Corte di cassazione ha recepito integralmente tale principio ed
 e' ormai orientamento consolidato  quello  per  cui  la  prescrizione
 decorre  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  per tutti i rapporti
 soggetti all'applicazione della tutela reale  del  posto  secondo  le
 disposizioni della legge n. 108 del 1990.
   Al   proposito   si   sottolinea   che   la  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 96 del 1987 ha dichiarato  incostituzionale  l'art.
 10  della  legge  n.  604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del
 1970 nella parte in cui non prevedono la  diretta  applicabilita'  al
 personale  marittimo  navigante  della  tutela apprestata dalla prima
 legge e dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori,  che  assicura  la
 tutela  reale  nel  posto  di  lavoro  in caso di recesso illegittimo
 dell'armatore.
   Conseguenza della richiamata pronuncia e' che la legge n.  604  del
 1966  e  l'art.  18 della legge n. 300 del 1970 si applicano anche ai
 rapporti di lavoro nautico.
   La disciplina collettiva applicabile al rapporto de quo,  peraltro,
 all'art.  87  del  C.C.N.L. 1991 ed all'art. 82 del C.C.N.L. 1988 per
 gli equipaggi dei mezzi superiori a 500 tonnellate di  stazza  lorda,
 valevole  per  la  S.N.A.M.  S.p.a.,  subordina  la  risoluzione  del
 rapporto di lavoro  del  personale  in  C.R.L.  alla  sussistenza  di
 circostanze  oggettive  e  predeterminate sindacabili processualmente
 dal giudice il quale puo', quindi,  considerato  anche  il  requisito
 numerico  dei  dipendenti della societa', rimuovere gli effetti di un
 licenziamento illegittimo.
   Il lavoro marittimo in C.R.L. ha infatti in caso  di  licenziamento
 illegittimo, la stessa tutela che viene accordata agli altri rapporti
 di   terra   dotati   di   stabilita',   e  dunque  il  diritto,  ove
 illegittimamente licenziato, all'applicazione della legge n. 604  del
 1966  e  dell'art.    18 della legge n. 300 del 1970 (Cass. Sez. Lav.
 1874 dell'8 marzo 1990) con la reintegrazione  nel  posto  di  lavoro
 pacificamente  affermata  anche  dalla giurisprudenza di merito (cfr.
 pretura di Genova 3 dicembre 1988).
   Il termine di prescrizione di cui  all'art.  373  cod.  nav.  e  la
 decorrenza di esso dalla data di cessazione del rapporto anziche' nel
 corso  dello  stesso  non  sono  pertanto piu' giustificati ne' dalla
 specialita' del rapporto di lavoro marittimo, ne' dalla  esigenza  di
 eliminare  al  piu'  presto  la  pendenza  di situazioni di credito e
 debito poiche' il rapporto di lavoro presegue ininterrottamente tra i
 contraenti al di la' dei singoli contratti di arruolamento.
   Si deve altresi' sottolineare che elementi di specialita' correlati
 al fatto della navigazione sono stati via via eliminati: la  sentenza
 della  Corte  costituzionale  n.  374  del 1991 ha infatti dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n.  300  del
 1970,  terzo  comma,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la diretta
 applicabilita' al personale navigante delle  imprese  di  navigazione
 dei  commi  1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge (norma relativa
 alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari e della
 irrogazione delle relative sanzioni).
   Da ultimo con  la  sentenza  n.  72  del  7  marzo  1996  la  Corte
 costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita' dell'art. 369, comma
 primo, cod. nav.  nella parte in cui - diversamente a  quanto  accade
 per  gli altri lavoratori - dispone che le retribuzioni dei marittimi
 non possono essere sequestrate o pignorate nei limiti del  quinto  se
 non  per  cause di alimenti dovuti per legge, ovvero per debiti verso
 l'armatore.
   Alla luce di quanto sopra esposto, allo stato attuale, e certamente
 a far data dal 3 aprile 1987, il lavoratore marittimo  in  C.R.L.,  o
 che   abbia   operato   in   costanza  di  rapporto  in  tale  regime
 contrattuale, non ha motivo di fruire del piu' favorevole trattamento
 prescrizionale decorrente dalla cessazione del rapporto.
   La rigorosa limitazione alle deroghe del principio  di  parita'  di
 trattamento  di  cui  all'art.  3 della Costituzione ha senso infatti
 nelle  sole  ipotesi  in   cui   esistano   e   prevalgono   esigenze
 giustificatrici  della  prestazione di tutela che, tuttavia, nel caso
 di rapporto in C.R.L. non sono presenti.
   Per tutto quanto sin qui illustrato, quindi, si deve  ritenere  che
 ormai  non  esiste  quanto  ai  diritti  connessi alla prestazione di
 lavoro in regime di C.R.L. motivo giuridico alcuno per riconoscere un
 regime di prescrizione decorrente dalla risoluzione del  rapporto  di
 lavoro  anziche' nel corso dello stesso, se non violando il principio
 di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
   Peraltro,  in  relazione  al  quadro   contrattuale   normativo   e
 giurisprudenziale  che  caratterizza  il rapporto di lavoro in C.R.L.
 come delineato, il diverso termine di prescrizione  di  cui  all'art.
 373  cod. nav.   rispetto a quello previsto dall'art. 2948 n. 4) cod.
 civ.,  giustificato in origine dalle peculiarita' che distinguevano e
 rendevano diverso il contratto di arruolamento dai rapporti di lavoro
 a terra, non ha piu' motivo di  essere,  pertanto  anche  sotto  tale
 profilo sussistono gli estremi della questione di incostituzionalita'
 dell'art.   373   cod.   nav.   con   riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui   stabilisce   un   termine   di
 prescrizione  biennale  anziche' quinquennale, per i diritti nascenti
 dal  contratto  di  arruolamento,  termine  che  in  ogni  caso  deve
 decorrere gia' in costanza del rapporto di lavoro in C.R.L.
   Sulla  base  delle  suesposte  considerazioni  si  provvede come da
 dispositivo.
                               P. Q. M.
   Il pretore, uditi i procuratori delle parti, cosi'  provvede  sulla
 domanda  proposta con ricorso del 23 maggio 1995 da La Grasta Corrado
 nei confronti della  S.N.A.M.  S.p.a.,  in  persona  del  suo  legale
 rappresentante pro-tempore;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 373 cod. nav. per contrasto con
 l'art. 3, primo comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio  in  corso  e  rimette  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata a
 cura  della  cancelleria  alle  parti in causa ed alla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento.
     Molfetta, addi' 18 aprile 1997
                 Il pretore giudice del lavoro: Chirone
 97C1250