LEGGE 10 marzo 2000, n. 62 

Norme  per  la  parita'  scolastica  e  disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione.
(GU n.67 del 21-3-2000)
 
 Vigente al: 5-4-2000  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
    la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Il  sistema  nazionale  di  istruzione,  fermo  restando quanto
previsto  dall'articolo  33,  secondo  comma,  della Costituzione, e'
costituito  dalle  scuole  statali e dalle scuole paritarie private e
degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della  domanda  di  istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della
vita.
  2.  Si  definiscono  scuole  paritarie,  a  tutti gli effetti degli
ordinamenti    vigenti,    in   particolare   per   quanto   riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le
istituzioni  scolastiche  non  statali,  comprese  quelle  degli enti
locali,  che,  a  partire  dalla scuola per l'infanzia, corrispondono
agli  ordinamenti  generali  dell'istruzione,  sono  coerenti  con la
domanda  formativa  delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
  3.  Alle  scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per
quanto    concerne    l'orientamento    culturale    e    l'indirizzo
pedagogico-didattico.  Tenuto  conto  del  progetto  educativo  della
scuola, l'insegnamento e' improntato ai princpi di liberta' stabiliti
dalla  Costituzione.  Le  scuole  paritarie,  svolgendo  un  servizio
pubblico,  accolgono  chiunque,  accettandone  il progetto educativo,
richieda  di  iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli studenti con
handicap.  Il  progetto  educativo  indica l'eventuale ispirazione di
carattere  culturale  o religioso. Non sono comunque obbligatorie per
gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono
l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
  4.  La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta  e  che,  in  possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princpi della Costituzione;
   un  piano  dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle
   disposizioni   vigenti;   attestazione   della  titolarita'  della
   gestione e la pubblicita' dei bilanci;
b) la  disponibilita'  di  locali,  arredi  e attrezzature didattiche
   propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione   e   il   funzionamento   degli  organi  collegiali
   improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione  alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne
   facciano  richiesta,  purche'  in  possesso di un titolo di studio
   valido   per   l'iscrizione   alla   classe   che  essi  intendono
   frequentare;
e) l'applicazione  delle  norme  vigenti in materia di inserimento di
   studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica   costituzione  di  corsi  completi:  non  puo'  essere
   riconosciuta  la  parita'  a singole classi, tranne che in fase di
   istituzione  di  nuovi  corsi  completi,  ad  iniziare dalla prima
   classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti   individuali   di  lavoro  per  personale  dirigente  e
   insegnante  che  rispettino  i  contratti  collettivi nazionali di
   settore.
  5.  Le  istituzioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale
di  valutazione  secondo  gli  standard  stabiliti  dagli ordinamenti
vigenti.  Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle
prestazioni  complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie
di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e
professionali  ovvero  ricorrere  anche  a  contratti  di prestazione
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
  6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione accerta l'originario
possesso  e  la  permanenza dei requisiti per il riconoscimento della
parita'.
  7.   Alle   scuole  non  statali  che  non  intendano  chiedere  il
riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni
di  cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297.  Allo  scadere del terzo anno scolastico successivo a
quello  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Ministro  della  pubblica  istruzione  presenta al Parlamento una
relazione  sul  suo  stato  di  attuazione e, con un proprio decreto,
previo  parere  delle competenti Commissioni parlamentari, propone il
definitivo  superamento  delle citate disposizioni del predetto testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche
al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie
delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
  8.  Alle  scuole  paritarie,  senza  fini  di  lucro, che abbiano i
requisiti  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n.  460, e' riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo
stesso   decreto   legislativo   n.   460   del  1997,  e  successive
modificazioni.
  9.   Al  fine  di  rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio  e
all'istruzione  a  tutti  gli alunni delle scuole statali e paritarie
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui   al  comma  12,  lo  Stato  adotta  un  piano  straordinario  di
finanziamento  alle  regioni  e alle province autonome di Trento e di
Bolzano  da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle  famiglie  per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di
studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado
di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato  su  proposta  del  Ministro  della pubblica istruzione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  stabiliti  i  criteri  per la ripartizione di tali somme tra le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e per
l'individuazione   dei  beneficiari,  in  relazione  alle  condizioni
reddituali  delle  famiglie  da determinare ai sensi dell'articolo 27
della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
  10.  I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui al comma 9 possono
fruire  della  borsa  di  studio  mediante  detrazione  di  una somma
equivalente  dall'imposta  lorda riferita all'anno in cui la spesa e'
stata  sostenuta.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano  disciplinano  le  modalita'  con  le  quali sono annualmente
comunicati  al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti
che  intendono  avvalersi  della  detrazione fiscale. Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica provvede al
corrispondente  versamento  delle  somme  occorrenti  all'entrata del
bilancio  dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
  11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie  in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di
competenza  di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di diritto allo studio.
  12.  Per  le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la
spesa  di  lire  250  miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001.
  13.  A  decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in
corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, gli
stanziamenti  iscritti  alle  unita'  previsionali  di base 3.1.2.1 e
10.1.2.1  dello  stato  di  previsione  del  Ministero della pubblica
istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi  per  contributi  per  il  mantenimento di scuole elementari
parificate   e  della  somma  di  lire  280  miliardi  per  spese  di
partecipazione   alla   realizzazione   del   sistema   prescolastico
integrato.
  14.  E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7
miliardi  per  assicurare  gli  interventi di sostegno previsti dalla
legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e successive modificazioni, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
  15.  All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi
13   e   14  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni  per  gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999, allo scopo parzialmente
utilizzando  quanto  a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero  della  pubblica  istruzione  e  quanto  a lire 20 miliardi
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
  16.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,
pari  a  lire  250  miliardi  per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per
l'anno  2001,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle
proiezioni  per  gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   1999-2001,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999, allo scopo parzialmente
utilizzando  quanto  a  lire  100  miliardi per l'anno 2000 e lire 70
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari   esteri,   quanto   a  lire  100  miliardi  per  l'anno  2001
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione,  quanto  a  lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi
per  il  2001  l'accantonamento  relativo al Ministero della pubblica
istruzione.   A   decorrere  dall'anno  2002  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  17.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 10 marzo 2000
                               CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
  Visto, il Guardasigilli: Diliberto