Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.(GU n.237 del 8-10-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1988, con il quale e' stabilito che dal 1 aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro e' effettuata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto; Decreta: Per il 14 ottobre 1988 e' disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 aprile 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi. Per detti buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in L. 94,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1988 con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 ottobre 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1988 Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 303