MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2002 

Iscrizione  di talune varieta' di specie ortive nel relativo registro
nazionale.
(GU n.45 del 22-2-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi
          - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo  2001  con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo  2000,  n. 450,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64
del  17 marzo  2001,  relativo  al  regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visti  i  risultati delle prove in campo e di laboratorio, condotte
dall'Ente  Nazionale  Sementi  elette  negli  anni  1997  e  1998  in
ottemperanza  alla  circolare  ministeriale  21 febbraio  1996, n. 1,
finalizzate  alla verifica dei requisiti di stabilita', omogeneita' e
differenziabilita',  alla  caratterizzazione,  all'individuazione dei
responsabili delle selezione conservatrice ed alla individuazione dei
casi   di   scostamento  dalla  tipologia  varietale  originaria  che
richiedessero  provvedimenti particolari, delle varieta' di specie di
piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970;
  Considerato   che  nell'ambito  delle  suddette  prove  sono  state
individuate  delle  varieta'  che  sono state commercializzate con la
stessa  denominazione  di  quelle originali, ma che sono risultate da
esse  distinte,  e  che le stesse possono essere considerate derivate
dalle   originali  medesime  a  seguito  di  successive  riproduzioni
protrattesi  negli  anni effettuate in ambienti diversi e da soggetti
diversi;
  Considerato  che  il  metodo con il quale le suddette varieta' sono
state  ottenute  non  consente  di  individuare  il costitutore delle
varieta' medesime;
  Viste  le richieste degli interessati alla conservazione in purezza
delle  varieta', volte ad ottenere l'iscrizione delle varieta' stesse
nei  registri nazionali di specie di piante ortive di cui all'art. 4,
lettera b), della citata legge n. 195/1976;
  Visto  l'art.  19,  comma 7,  della  citata  legge  n.  1096/1971 e
successive  modificazioni  ed integrazioni, che prevede, tra l'altro,
che   per   le  varieta'  di  cui  non  si  conosca  il  costitutore,
l'iscrizione  possa  essere  fatta  d'ufficio  e che il compito della
conservazione  in  purezza delle varieta' possa essere affidato ad un
istituto o ente o altro soggetto operante in campo sementiero che dia
affidamento   di   bene   assolverlo  sotto  il  profilo  tecnico  ed
organizzativo;
  Considerato  che  la  Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella  riunione  del  6 marzo 2001, ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nei relativi registri,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Considerato   che,  ai  sensi  dell'art.  16-ter  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse
varieta'  era  stata  temporaneamente  sospesa  l'iscrizione  per  la
verifica delle denominazioni proposte;
  Considerato  che  tale  verifica  e'  stata  effettuata  con  esito
positivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  17,  commi 1  e 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  8 ottobre  1973, n. 1065, e dell'art. 19, comma 7,
della  legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed
integrazioni,  le  sotto  elencate  varieta', le cui descrizioni ed i
risultati   delle   prove  eseguite  sono  depositate  presso  questo
Ministero,  sono  iscritte  d'ufficio, fino alla fine del decimo anno
civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione medesima, nei registri
delle  varieta'  di  specie  di  piante ortive le cui sementi possono
essere controllate soltanto quali "sementi standard":


     Specie        Varietà       Codice      Responsabilità della
                                  Sian     conservazione in purezza
       --             --           --                 --
Cavolo Broccolo  Getti e foglie  002559    Four S.r.l. - Bolzano
Cavolo Verza     Michelotta      002557    Esasem S.p.a. - Casaleone
                                            (Verona)

Sedano           Early Spring    002536    Asgrow Italia Vegetable
                                            Seeds S.r.l. - Lodi

  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio
          Avvertenza
              Il  presente  decreto  non  e'  soggetto  al "Visto" di
          controllo  preventivo  di legittimita' da parte della Corte
          dei  conti,  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio
          1994, n. 20.