REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 agosto 1996, n. 31 

Regolamento  di  esecuzione  all'art.  34,  secondo comma della legge
provinciale 20 agosto 1972, n. 15
(GU n.13 del 29-3-1997)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 3476 del 22
luglio 1996;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. Ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge provinciale 20
agosto  1972,  n.  15,  nelle  zone di completamento per insediamenti
produttivi sono ammesse le  seguenti  attivita'  dell'Amministrazione
pubblica:
   attivita'  in  relazione  al  trasporto persone, alla manutenzione
strade,  all'istruzione  parascolastica,  alle   strutture   sociali,
assicurative  e di previdenza, alle strutture culturali, a servizi di
manutenzione  di  strutture   pubbliche   e   a   servizi   di   alta
specializzazione per l'amministrazione pubblica e l'economia privata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 23 agosto 1996
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1996
Registro n. 7, foglio n. 40 - Rossler.