Regolamento di esecuzione all'art. 34, secondo comma della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15(GU n.13 del 29-3-1997)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3476 del 22 luglio 1996; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nelle zone di completamento per insediamenti produttivi sono ammesse le seguenti attivita' dell'Amministrazione pubblica: attivita' in relazione al trasporto persone, alla manutenzione strade, all'istruzione parascolastica, alle strutture sociali, assicurative e di previdenza, alle strutture culturali, a servizi di manutenzione di strutture pubbliche e a servizi di alta specializzazione per l'amministrazione pubblica e l'economia privata. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 23 agosto 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1996 Registro n. 7, foglio n. 40 - Rossler.